Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA9 marzo 2026Inammissibile

Sentenza n. 202600340/2026

Agricoltura - Quote Latte - Ricalcolo Del Prelievo Supplementare

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Angelo Gabbricci,	Presidente
Paolo Nasini,	Primo Referendario
Laura Patelli,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
a) della comunicazione Agea 4.10.2022, prot. n. AGEA.AGA.2022.35270, avente ad oggetto: “Regime delle quote latte – esecuzione sentenza/e dell'Autorità Giudiziaria. Ricalcolo del prelievo supplementare imputato”, con i relativi allegati, riferita al periodo 2002/2003, inviata alla ricorrente a mezzo PEC in data 6.10.2022;
b) di tutti gli altri atti antecedenti, presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con quelli impugnati, anche se allo stato non conosciuti, ivi compresi gli atti amministrativi assunti dall'Agea per il conteggio dei quantitativi di latte assoggettati a prelievo, per la compensazione e la ridistribuzione del prelievo in eccesso
e in ogni caso per l'accertamento
dell'illegittimità dell'imputazione del prelievo supplementare da parte dell'Agea per il periodo a partire dal 1995/96 fino al 2008/09, con il conseguente obbligo dell'Agea di provvedere alla rideterminazione del prelievo supplementare relativo al predetto arco temporale;
sul ricorso numero di registro generale 1126 del 2022, proposto da
Azienda Agricola Francesconi Antonio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Botasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agea-Agenzia per le erogazioni in agricoltura, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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