Sentenza n. 202600339/2026
Agricoltura - Quote Latte - Ricalcolo Del Prelievo Supplementare
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
L'Az.Agr. Sorelle Ghidoni, azienda agricola lombarda, ha presentato ricorso al TAR Lombardia per impugnare una comunicazione notificata da AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) il 14 ottobre 2022. La comunicazione riguardava il ricalcolo del prelievo supplementare sul latte relativo al periodo 2002/03, un provvedimento che il ricorrente riteneva illegittimo. L'azienda ha chiesto al giudice amministrativo non solo l'annullamento della comunicazione stessa, ma anche l'annullamento di tutti gli atti ad essa connessi, compresi gli aggiornamenti del Registro Nazionale dei debiti presso AGEA previsti dall'art. 8 ter della legge 33/1999. La vicenda trae origine da una tassazione agricola europea risalente a venti anni prima rispetto all'atto impugnato, rendendo la situazione particolarmente complessa dal punto di vista procedurale e sostanziale.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel contesto della normativa comunitaria e nazionale in materia di organizzazione comune dei mercati agricoli, in particolare per il settore lattiero-caseario. L'art. 8 ter della legge 33/1999 istituisce presso AGEA un Registro Nazionale dei debiti destinato a registrare e aggiornare i saldi amministrativi dovuti dagli operatori agricoli all'Agenzia per effetto dei regimi di aiuto e delle relative riscossioni. Il prelievo supplementare sul latte costituiva un elemento del regime dei dazi e delle importazioni nel settore lattiero-caseario, regolato secondo le disposizioni comunitarie in vigore all'epoca. La comunicazione del 2022 rappresentava quindi un tardivo ricalcolo di un prelievo risalente a una stagione agricola precedente di due decenni.
La questione giuridica
Il nucleo della controversia era la legittimità amministrativa del ricalcolo del prelievo supplementare latte per un periodo così remoto. L'azienda ricorrente contestava sia la fondatezza del ricalcolo stesso sia la procedura mediante la quale AGEA aveva provveduto a ricalcolarlo e a notificarlo, dopo un lasso di tempo straordinariamente lungo. Era in gioco il principio della certezza del diritto agricolo e la questione se l'amministrazione potesse riaprire e modificare calcoli relativi a prestazioni risalenti a decenni precedenti, nonché gli effetti dell'iscrizione nel Registro Nazionale dei debiti sulla posizione giuridica dell'azienda.
La motivazione del giudice
Il TAR Lombardia, sezione di Brescia, ha ritenuto che durante il corso del procedimento amministrativo fosse sopravvenuto un vizio processuale insuperabile: il difetto di interesse del ricorrente. Questo significa che gli eventi verificatisi successivamente all'introduzione del ricorso hanno reso la causa non più giudicabile nel merito, perché viene meno la necessità concreta di una pronuncia giurisdizionale. È probabile che il ricorrente abbia pagato il prelievo controverso, abbia ottenuto un transattivo con AGEA, o che comunque la situazione sia stata regolarizzata in modo tale da eliminare l'interesse dell'azienda agricola ad ottenere l'annullamento. La sentenza non specifica le modalità attraverso cui il difetto di interesse è sopravvenuto, ma constata come un fatto processuale oggettivo che rende improcedibile il ricorso.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza pronunciarsi nel merito sulla legittimità della comunicazione AGEA e degli atti ad essa connessi. Questa pronuncia ha l'effetto di non sindacare la condotta dell'Agenzia, ma nemmeno di convalidarla espressamente. Il TAR ha ordinato l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa e ha disposto che nulla sia statuito sulle spese di giudizio, il che comporta che ciascuna parte rimane responsabile delle proprie spese legali e processuali.
Massima
Qualora sopravvenga dopo l'introduzione del ricorso una circostanza che elimini l'interesse concreto e attuale del ricorrente all'ottenimento della pronuncia giurisdizionale, il giudice amministrativo deve dichiarare il ricorso improcedibile senza procedere all'esame del merito della controversia.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Angelo Gabbricci, Presidente Paolo Nasini, Primo Referendario Laura Patelli, Primo Referendario, Estensore per l'annullamento - della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.36481 Comunicazione: CP700-4485528-P notificata all'azienda agricola in data 14 ottobre 2022 nella parte in cui Agea ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 2002/03 nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (indicato, non allegato e non conosciuto) e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo; sul ricorso numero di registro generale 1133 del 2022, proposto da Az.Agr. Sorelle Ghidoni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Brescia, Carlo Zima 5; Agea-Agenzia per le erogazioni in agricoltura, non costituita in giudizio;; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Nulla sulle spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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