Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDA2 marzo 2026Respinto

Sentenza n. 202600303/2026

Agricoltura - Quote Latte - Intimazione Di Pagamento

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Marzocchi Giuseppe, titolare di un'azienda agricola, ha ricevuto dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione una comunicazione preventiva di iscrizione ipoteca datata 13 aprile 2022, riferita al mancato pagamento di una cartella esattoriale notificata nel dicembre 2018. La cartella contestava debiti relativi al prelievo speciale sul latte, un tributo che l'azienda avrebbe dovuto versare in varie annate lattiero-casearie comprese tra il 1996 e il 2009, per un importo complessivo di circa 2,4 milioni di euro. Il ricorrente ha impugnato non solo la comunicazione di iscrizione ipoteca, ma anche gli atti presupposti: l'atto di iscrizione a ruolo, il ruolo stesso e la cartella esattoriale originaria, contestando la legittimità della riscossione e la corretta notificazione dei provvedimenti.

Il quadro normativo

La controversia riguarda il regime di riscossione coattiva dei tributi agricoli comunitari, specificamente il prelievo latte che era parte del sistema di organizzazione comune del mercato lattiero-caseario dell'Unione Europea. Le cartelle esattoriali costituiscono atti esecutivi mediante i quali l'Amministrazione procede alla riscossione forzata dei tributi iscritti a ruolo, seguendo il procedimento tracciato dal Codice della Riscossione. La facoltà di procedere all'iscrizione ipotecaria rappresenta uno dei mezzi coattivi di cui l'amministrazione finanziaria dispone quando il debitore non provvede al pagamento spontaneo, ma la legittimità di tali misure presuppone la correttezza procedimentale di tutti gli atti precedenti.

La questione giuridica

Il punto controverso concerneva la legittimità della cartella esattoriale e dei relativi provvedimenti di iscrizione a ruolo, sia dal profilo della corretta identificazione del debito sia da quello della tempestività della riscossione. In particolare, si ponevano questioni sulla validità della procedura seguita, sulla corretta notificazione dei provvedimenti impositivi e sulla eventuale decadenza dei termini di accertamento e riscossione, tenuto conto dell'ampiezza dell'arco temporale considerato (dal 1996 fino ai giorni più recenti) e della natura del tributo affatto singolare. Il ricorrente contestava altresì la legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipoteca in quanto presupposto illegittimo.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR ha esaminato la documentazione prodotta dalle parti e ha analizzato la regolarità dei presupposti procedimentali della riscossione. Ha riconosciuto profili di illegittimità in taluni aspetti della procedura seguita, ma ha al contempo valutato la solidità delle pretese tributarie in relazione ai provvedimenti di accertamento sottostanti. Nel bilanciamento tra il diritto dell'amministrazione a riscuotere i tributi accertati e il diritto del contribuente a una corretta procedura amministrativa, il tribunale ha accolto parzialmente le eccezioni del ricorrente, identificando specifici vizi negli atti impugnati che non potevano restare indifferenti al controllo giurisdizionale, pur ritenendo non completamente infondate le pretese dell'Agenzia delle Entrate relative a quote significative del debito.

La decisione

Il TAR ha accolto in parte il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati per gli aspetti in cui risultavano affetti da vizi procedimentali, mentre ha respinto le impugnazioni per la parte in cui le pretese tributarie risultavano fondate sulla base della documentazione esibita. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, secondo l'equità, ritenendosi che ciascuna avesse ragione in relazione agli aspetti in cui ha prevalso. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa nel rispetto dei soli profili rimasti legittimi.

Massima

L'annullamento di una cartella esattoriale relativa a tributi agricoli comunitari presuppone l'accertamento di vizi procedimentali sostanziali negli atti che l'hanno generata, mentre la sola contestazione del merito della pretesa tributaria non è sufficiente ove l'accertamento sia stato regolarmente perfezionato secondo le norme del Codice della Riscossione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Ariberto Sabino Limongelli,	Consigliere, Estensore
Laura Marchio',	Referendario
per l'annullamento
- del provvedimento notificato da Agenzia delle Entrate – Riscossione di Brescia n°02276202200000045000 in data 13/04/2022 all'Az. Ag. Marzocchi Giuseppe avente ad oggetto “Comunicazione preventiva di iscrizione ipoteca”, relativa al mancato pagamento di una cartella esattoriale notificata il 12/12/2018 (n°02220207180200929000 indicato nel provvedimento impugnato; n°30020180000011367000 indicato nell'intimazione di pagamento e nella cartella esattoriale), per mancato pagamento di prelievo latte nelle annate lattiero-casearie 1996/1997; 2005/2006; 2006/2007; 2007/2008 e 2008/2009 per una somma intimata complessiva pari ad € 2.353.967,52 (doc. 1);
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente atto, ed in particolare avverso l'atto di iscrizione a ruolo, il ruolo indicato nella cartella presupposta e la cartella esattoriale n°30020180000011367000, notificata nel 2018 (doc. 2), l'intimazione di pagamento n°02220219001829920/000 notificata in data 30/11/21 (doc. 3), nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dello stesso.
sul ricorso numero di registro generale 431 del 2022, proposto da
Marzocchi Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avvocato Catia Salvalaggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, non costituita;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. Ariberto Sabino Limongelli, vista la nota di passaggio in decisione depositata dalla difesa di parte ricorrente e udito l’avv. Piotti per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo accoglie e in parte lo respinge, nei sensi e per gli effetti precisati in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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