Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDA26 febbraio 2026Accolto

Sentenza n. 202600278/2026

Agricoltura - Quote Latte - Ricalcolo Del Prelievo Supplementare - Istanza - Diniego

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una società agricola romana ha impugnato il diniego di autotutela emesso da AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) il 6 giugno 2022, con il quale l'amministrazione ha rifiutato di riesaminare in via di autonoma iniziativa gli atti di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino. La ricorrente, sulla base della Legge n. 228/2012, aveva presentato istanza di autotutela il 30 dicembre 2019 per ottenere l'annullamento e il ricalcolo dei prelievi riguardanti diverse campagne, in particolare gli anni 2003-2004 e 2008-2009. La controversia nasce dal fatto che AGEA aveva determinato e riscosso prelievi supplementari secondo criteri di compensazione nazionale, ma nel frattempo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea aveva emanato tre sentenze (nelle cause C 348/18, C 46/18 e C-377/19) che modificavano radicalmente l'interpretazione del regime delle quote latte e i presupposti per l'applicazione di tali prelievi. La ricorrente contesta che AGEA, pur essendo informata di queste decisioni europee, non abbia mai ottemperato agli obblighi che ne derivavano, perpetuando una riscossione fondata su presupposti normativi superati dai pronunciamenti della CGUE.

Il quadro normativo

Il regime delle quote latte rappresenta uno dei pilastri storici della politica agricola comune europea, fondato su meccanismi di controllo della produzione lattiera attraverso prelievi supplementari su consegne che superassero contingenti nazionali stabiliti. La materia è regolata da disposizioni comunitarie recepite in ordinamento nazionale, in particolare attraverso la Legge n. 228/2012 e la Legge n. 33/2009, che affida ad AGEA la responsabilità di determinare e riscuotere i prelievi con modalità conformi alle direttive europee. La Corte di Giustizia, attraverso le tre sentenze citate nel ricorso (del 27 giugno 2019, dell'11 settembre 2019 e del 13 gennaio 2022), ha progressivamente ridefinito i criteri di applicazione del regime, stabilendo principi che richiedevano un ricalcolo degli importi dovuti sulla base di metodologie diverse da quelle precedentemente applicate da AGEA. Il diritto all'autotutela, sancito dall'art. 31 del Codice del Processo Amministrativo, consente alle amministrazioni di annullare o revocare propri atti, anche da parte della stessa amministrazione che li ha emanati, quando riconosca vizi di legittimità o sopravvenuti cambiamenti normativi che le giustifichino.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia è se AGEA fosse obbligata, in seguito alle statuizioni della Corte di Giustizia, a riesaminare in via di autotutela gli atti di determinazione e riscossione dei prelievi supplementari al fine di adeguarli ai nuovi principi enunciati dalla giurisprudenza europea. In altre parole, la ricorrente contesta il rifiuto dell'amministrazione di rivedere autonomamente proprie determinazioni divenute incompatibili con l'interpretazione definitiva del diritto europeo operata dalla CGUE. La questione assume rilevanza tanto sotto il profilo della conformità al diritto dell'Unione quanto sotto quello della legittimità del diniego di autotutela, poiché un'amministrazione che non sia disposta a correggere i propri atti in conformità a pronunciamenti vincolanti di un giudice europeo compie un'azione potenzialmente illegittima in sé, oltre che lesiva dei diritti dei consociati colpiti dalla riscossione. Inoltre, nella specie, emergono questioni relative al termine di prescrivibilità delle azioni risarcitorie e all'efficacia del meccanismo di iscrizione nel Registro Nazionale dei Debiti gestito da AGEA.

La motivazione del giudice

Il TAR ha operato un'analisi differenziata per le due campagne oggetto della controversia. Relativamente alla campagna 2003-2004, il collegio ha dichiarato improcedibili le domande della ricorrente per sopravvenuta carenza di interesse, il che suggerisce che il termine per impugnare la cartella esattoriale o l'atto di riscossione iniziale sia decaduto, rendendo ormai priva di utilità pratica la pronuncia annullativa in relazione a quel periodo. Pertanto, anche se AGEA avesse commesso un'illegittimità, questa non potrebbe più essere corretta attraverso il giudizio amministrativo poiché il provvedimento di riscossione non potrebbe più essere rimosso. Per la campagna 2008-2009, invece, il TAR ha accolto i motivi aggiunti, riconoscendo che AGEA dovrebbe procedere a un nuovo calcolo del prelievo supplementare in conformità alle statuizioni della Corte di Giustizia. Questa accoglimento parziale implica che il tribunale ha ritenuto fondato il ricorso almeno per il periodo in cui il termine per impugnare la cartella esattoriale non era ancora decaduto, e che AGEA, pur avendo ricevuto l'istanza di autotutela, non poteva legittimamente rifiutarsi di ricalcolare i prelievi secondo i nuovi criteri europei.

La decisione

Il TAR ha accólto solo parzialmente la ricorrente, limitando l'accoglimento ai motivi aggiunti e esclusivamente alla campagna 2008-2009. La sentenza ordina ad AGEA di procedere a un nuovo calcolo del prelievo supplementare per tale annata in conformità alle statuizioni della Corte di Giustizia citate nel ricorso. Per la campagna 2003-2004, invece, la domanda è stata dichiarata improcedibile per carenza sopravvenuta di interesse, il che significa che il diritto della ricorrente a un'eventuale restituzione o annullamento di quella riscossione è ormai estinto per decorrenza del termine impugnatorio. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti, il che riflette il risultato parzialmente favorevole al ricorrente. La sentenza ordina infine che essa sia eseguita dall'autorità amministrativa, come previsto nei casi di accoglimento di ricorsi contro la pubblica amministrazione.

Massima

L'amministrazione è tenuta ad adeguare il calcolo dei prelievi supplementari sulle quote latte alle statuizioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea quando riceve istanza di autotutela da parte del soggetto colpito, salvo che il diritto a impugnare l'originario atto di riscossione non sia estinto per decorrenza dei termini di impugnazione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Costanza Cappelli,	Referendario, Estensore
Laura Marchio',	Referendario
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del diniego di data 6 giugno 2022, Prot. Uscita n. 0044431, da parte di AGEA Organismo Pagatore in ordine alla richiesta di autotutela presentata in data 30 dicembre 2019 dall'azienda agricola ricorrente ai sensi della Legge n. 228/2012 con riguardo a diverse campagne, tra cui, per quanto qui di interesse, l’annata 2003-2004.
- per l'accertamento dell'obbligo di pronunciarsi, anche ai sensi dell'art. 31 c. 3 c.p.a., sulla fondatezza della pretesa della ricorrente, ordinando all'Agea di annullare/revocare in via di autotutela il prelievo supplementare per la relativa annata, con obbligo di AGEA di ricalcolare il prelievo supplementare in conformità alle statuizioni della Corte di Giustizia (Settima Sezione) del 27 giugno 2019 nella causa C 348/18, (Seconda Sezione) del 11 settembre 2019, nella causa C 46/18 e (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19.
- per l'accertamento della inesistenza del debito imputato alla ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per la relativa annata, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da AGEA ex art. 8-ter L. n. 33/2009.
- per dichiarare l'obbligo di AGEA di provvedere in merito alle istanze di autotutela presentata dalla ricorrente.
- per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell'istanza”, con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del ricorso, in quanto lesivo.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
per l’annullamento
- dell'intimazione di pagamento n. 022 2023 90019554 32/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione, relativa alle campagne 2003-2004 e 2008-2009, trasmessa alla ricorrente via PEC in data 13/04/2023, e con essa del ruolo emesso da AGEA;
- del provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (non allegato e non conosciuto);
- del provvedimento di determinazione del prelievo supplementare per le annate oggetto dell'intimazione, ovvero delle comunicazioni di AGEA aventi ad oggetto le “multe quote latte”, e segnatamente i risultati della compensazione nazionale per i periodi in esame, anche se in corso di definizione al momento della notificazione del ricorso;
- e comunque di ogni atto connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del ricorso, in quanto lesivo, compresa la cartella esattoriale n. 022 2020 7180166557 000 asseritamente notificata l’11.12.2018 a titolo di prelievo latte, e in ogni caso di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare dell'atto di iscrizione a ruolo e del ruolo indicato nell'intimazione sopra descritta, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico dell’azienda agricola ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica della stessa;
sul ricorso numero di registro generale 761 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AZ. AGR. SOCIETA' AGRICOLA ROMANA SS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AGEA AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, ADER AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
APL- ASSOCIAZIONE PRODUTTORI LATTE DELLA PIANURA PADANA, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e di Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato dai motivi aggiunti:
- dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse le domande riferite alla campagna 2003-2004;
- accoglie i motivi aggiunti limitatamente alla campagna 2008-2009, ai soli fini dell’effettuazione di un nuovo calcolo del prelievo supplementare, come precisato in motivazione;
- compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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