Sentenza n. 202600198/2026
Agricoltura - Quote Latte - Intimazione Di Pagamento - Iscrizione Ipotecaria
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
L'Azienda agricola Gualdi Santo ha ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia per ottenere l'annullamento di un atto di iscrizione ipotecaria numero 02220231460000072009, trasmesso dall'Agenzia delle entrate-Riscossione con comunicazione del 6 febbraio 2024. Il ricorso contesta altresì una serie di atti collegati, tra cui cartelle esattoriali del 2008 e del 2009 relative al cosiddetto prelievo latte, una vecchia imposta comunitaria sulla produzione lattiera successivamente abolita. L'azienda ricorrente impugna non soltanto l'iscrizione ipotecaria contemporanea, ma anche il provvedimento di aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti presso l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea), i provvedimenti di determinazione del prelievo supplementare e tutte le comunicazioni Agea riguardanti le cosiddette "multe quote latte", nonché gli atti di iscrizione a ruolo che avevano generato le cartelle esattoriali originarie.
Il quadro normativo
La controversia si inserisce nel complesso quadro dei tributi agricoli comunitari e della loro riscossione in Italia, in particolare nel regime del prelievo latte disciplinato dalle normative europee successivamente abrogate. Il procedimento amministrativo coinvolge norme sulla gestione dei debiti tributari presso l'Anagrafe Nazionale gestita da Agea ex articolo 8 ter della legge numero 33 del 1999, nonché le disposizioni sulla riscossione coattiva attraverso cartelle esattoriali affidate all'Agenzia delle entrate-Riscossione. La competenza del TAR in materia di ricorsi contro atti di amministrazioni pubbliche come Agea e Ader rientra nella giurisdizione amministrativa ordinaria, in quanto entrambi gli enti esercitano funzioni amministrative di rilevanza pubblica nel settore della riscossione tributaria e della gestione dei contributi agricoli.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità formale e sostanziale degli atti di iscrizione ipotecaria e delle cartelle esattoriali, nonché la loro compatibilità con le regole sulla prescrizione, sulla decadenza e sulla tempestiva comunicazione dei debiti iscritti a ruolo. L'azienda contestava inoltre l'aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti, sostenendo che tale aggiornamento fosse avvenuto in assenza dei presupposti normativi necessari ovvero in violazione dei diritti procedurali del contribuente. La questione presentava profili di complessità in relazione all'interpretazione delle modalità corrette per la gestione anagrafica dei debiti tributari agricoli e alla decorrenza della prescrizione e della riscossione, soprattutto considerando l'anzianità degli atti oggetto di ricorso, risalenti a oltre quindici anni prima.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel deliberare sulla causa, ha accertato sopravvenienze di fatto che hanno determinato la cessazione della materia del contendere. Sebbene la sentenza non esponga una motivazione articolata, è lecito inferire che il collegio giudicante ha ritenuto che la questione fosse divenuta priva di significato pratico a causa di fatti intervenuti successivamente alla proposizione del ricorso, come la prescrizione dei debiti, l'avvenuta estinzione delle somme iscritte, la cancellazione spontanea degli atti dagli albi, ovvero altre sopravvenienze che hanno eliminato l'interesse concreto della parte ricorrente a ottenere l'annullamento. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere rappresenta una soluzione sull'atto piuttosto che una pronuncia sul merito della controversia, poiché il giudice ha ritenuto non più necessario decidere nel merito una questione divenuta inattuale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha dichiarato cessata la materia del contendere, mettendo così fine al giudizio senza pronunciarsi nel merito sulle pretese rivendicazioni dell'azienda ricorrente. Ha inoltre compensato le spese di lite tra le parti, disponendo che ciascuna sopporti le proprie spese processuali, circostanza che rispecchia l'indirizzo secondo cui la cessazione della materia del contendere non può essere considerata come una soccombenza di una delle parti. La sentenza è stata ordinata per l'esecuzione dall'autorità amministrativa ai sensi delle norme sulla esecuzione dei provvedimenti amministrativi.
Massima
Quando la materia del contendere cessa a causa di sopravvenienze di fatto o di diritto, il giudice amministrativo può dichiarare la cessazione della controversia compensando le spese senza pronunciarsi sul merito della questione originaria.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Laura Marchio', Referendario per l'annullamento - dell'atto di iscrizione ipotecaria n. 02220231460000072009 Fascicolo n. 2023/1851 trasmesso dall'Agenzia delle entrate-Riscossione con pec in data 06 febbraio 2024; - di ogni atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, e con esso del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte; - e, in ogni caso, del provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (non allegato e non conosciuto), del provvedimento di determinazione del Prelievo Supplementare per le annate oggetto della cartella, ovvero delle comunicazioni Agea, aventi ad oggetto le “multe quote latte” e segnatamente concernenti i risultati della compensazione nazionale per il periodo indicato nelle cartelle e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, (non allegato e non conosciuto); - e comunque di ogni atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo, compresa la Cartella Esattoriale n. 022 2020 7280062107 000 asseritamente notificata il 29.11.2008, la Cartella Esattoriale n. 022 2020 7280072518 000 asseritamente notificata il 21.01.2009 a titolo di prelievo latte; - e, in ogni caso di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare avverso l'atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nella comunicazione (sopra descritta, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso). sul ricorso numero di registro generale 241 del 2024, proposto da Azienda agricola Gualdi Santo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e di Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2026 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e udito l’avv. Tomaselli per la parte ricorrente, nessuno presente per le Amministrazioni resistenti; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Spese di lite compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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