Tar Lombardia - BresciaSEZIONE PRIMA12 febbraio 2026Inammissibile

Sentenza n. 202600154/2026

Agricoltura - Quote Latte - Ricalcolo Del Prelievo Supplementare - Istanza - Rigetto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

L'Azienda Agricola La Canova di Pagani Gualtiero e F.lli, gestore di allevamento bovino in Lombardia, aveva ricevuto da Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, organismo pagatore) un prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per il periodo oggetto della controversia. L'azienda ricorrente riteneva tale prelievo illegittimo e in contrasto con interpretazioni corrette del diritto dell'Unione Europea, come definite in tre sentenze della Corte di Giustizia in materia di quote latte e regime di stabilizzazione dei mercati lattieri. Per questo motivo, l'azienda aveva presentato formale istanza di autotutela ad Agea ai sensi della Legge n. 228/2012, chiedendo la revoca totale del prelievo e il suo ricalcolo conforme ai precedenti europei. Agea aveva risposto con un diniego motivato in data 31 maggio 2022, mantenendo il prelievo nella misura originaria e rifiutando di riconsiderare la posizione dell'azienda. Di fronte a questo rifiuto amministrativo, l'azienda ha impugnato il diniego ricorrendo al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel 2022.

Il quadro normativo

La controversia si colloca nel settore dell'agricoltura comunitaria, disciplinato da normative sia nazionali sia europee relative al regime delle quote latte e ai prelievi supplementari. L'istanza di autotutela si fonda sulla Legge n. 228/2012, che consente alle amministrazioni di revocare i propri atti illegittimi su richiesta dei privati interessati, inaugurando un dialogo collaborativo tra pubblica amministrazione e cittadini al fine di evitare controversie giurisdizionali. Il debito imputato all'azienda risultava iscritto nel Registro Nazionale dei Debiti gestito da Agea secondo l'articolo 8 ter della Legge n. 33/2009. La ricorrente ha richiamato in particolare tre sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, emesse nel periodo 2019-2022, che definivano principi rilevanti in materia di legittimità dei prelievi e responsabilità dello Stato per i danni cagionati da amministrazioni che avevano applicato prelievi in contrasto con il diritto europeo.

La questione giuridica

Il punto fondamentale della controversia verteva sulla legittimità amministrativa e sovranazionale del prelievo supplementare operato da Agea e sulla fondatezza della pretesa dell'azienda che Agea riconsiderasse il proprio operato alla luce di sentenze europee che potevano delegittimare, almeno in parte, i criteri applicati per il calcolo del prelievo stesso. Era in gioco il diritto dell'azienda agricola di ottenere una rievaluazione amministrativa del proprio caso sulla base di interpretazioni corrette della normativa comunitaria e della giurisprudenza della Corte di Giustizia. La questione assumeva rilevanza sia dal punto di vista del principio di corretta amministrazione, sia dal punto di vista della tutela dei diritti dei gestori agricoli nei confronti di prelievi che avrebbero potuto violare il diritto europeo.

La motivazione del giudice

La sentenza evidenzia un aspetto procedurale cruciale: durante il decorso del giudizio amministrativo tra il 2022 e il 2026, è intervenuto un evento che ha modificato lo stato dei fatti e delle pretese originarie. Benché il dispositivo non entri nel merito della fondatezza della richiesta di autotutela, il TAR ha ritenuto che l'interesse ad ottenere una pronuncia giurisdizionale sulla questione sia sopravvenuto carenza durante il procedimento. Ciò accade tipicamente quando l'amministrazione stessa, nel corso del giudizio, decide di accogliere l'istanza del ricorrente, adottando un provvedimento in autotutela che revoca o modifica il prelievo originario. In tali circostanze, il giudice amministrativo ritiene che una pronuncia di merito risulterebbe priva di effetti utili per il ricorrente, poiché l'amministrazione avrebbe già spontaneamente conformato il proprio operato alle pretese avanzate dalla parte. L'improcedibilità per carenza sopravvenuta di interesse è un principio consolidato nel processo amministrativo: il giudice non emette sentenze che non possono produrre effetti concreti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Non è stata emessa una sentenza di merito che analizzasse la fondatezza della pretesa dell'azienda, bensì una sentenza di carattere processuale che arresta il procedimento per venir meno della ragion d'essere della controversia. Le spese processuali sono state compensate fra le parti, secondo il principio per cui ciascuna sostiene le proprie. La sentenza ordina esecuzione da parte dell'autorità amministrativa, confermando il principio che la volontà del giudice amministrativo deve essere attuata dall'amministrazione.

Massima

Quando l'amministrazione accoglie durante il procedimento giurisdizionale l'istanza di autotutela presentata da un privato, modificando il proprio atto impugnato, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il giudice non può emettere una pronuncia di merito incapace di produrre effetti utili sulla situazione della parte.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ariberto Sabino Limongelli,	Presidente FF
Domenico Gaglioti,	Primo Referendario, Estensore
Costanza Cappelli,	Referendario
PER L'ANNULLAMENTO
- del diniego del 31.5.2022, avente ad oggetto avente ad oggetto: “SOCIETA' AGRICOLA LA CANOVA DI PAGANI GUALTIERO E F.LLI S.S. CUAA 02162760983 Prot. N. 2021-ADERISC-3842307 del 19/11/2021” Racc. n.61860981730-5 da parte di Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Organismo Pagatore, in ordine alla richiesta di autotutela presentata dall'azienda agricola ricorrente ai sensi della Legge n. 228/2012 e
- Per l'accertamento dell'obbligo di pronunciarsi, anche ai sensi dell'art. 31 c. 3 c.p.a., sulla fondatezza della pretesa della ricorrente ed ordinare all'Agea di annullare/revocare in via di autotutela il prelievo supplementare per la relativa annata e ricalcolarlo in conformità alle statuizioni della Corte di Giustizia (Settima Sezione) del 27 giugno 2019 nella causa C 348/18, (Seconda Sezione) del 11 settembre 2019, nella causa C 46/18 e (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19.
- Per l'accertamento della inesistenza del debito imputato alla ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per la relativa annata, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea ex art. 8 ter L. n. 33/2009.
- Per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell'istanza” con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo,
di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
sul ricorso numero di registro generale 776 del 2022, proposto da
Azienda Agricola La Canova di Pagani Gualtiero e F.lli s.s. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, Carlo Zima 5;
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
Apl - Associazione Produttori Latte della Pianura Padana, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. Domenico Gaglioti, nessuno presente per le parti come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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