Sentenza n. 202600153/2026
Agricoltura - Quote Latte - Ricalcolo Del Prelievo Supplementare
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il caso riguarda una controversia tra Azienda Agricola di Gradella S.p.A., produttrice agricola, e AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), l'ente italiano responsabile della gestione e dell'erogazione dei sussidi agricoli. Nel novembre 2022, AGEA ha notificato al ricorrente una comunicazione relativa al regime delle quote latte, contenente il ricalcolo del prelievo supplementare per i periodi 2001/2002 e 2002/2003. La ricorrente, ritenendo tale ricalcolo illegittimo e lesivo dei propri diritti economici, ha promosso ricorso dinanzi al TAR Lombardia entro i termini consentiti, contestando sia il provvedimento che ogni atto ad esso collegato, incluso l'aggiornamento presso il Registro Nazionale dei debiti presso AGEA. Il contenzioso aveva ad oggetto il calcolo di una somma riferita a un regime agricolo che, nel periodo in questione, era oggetto di rigida regolamentazione europea e nazionale.
Il quadro normativo
Il caso si inscrive nel contesto della regolamentazione europea delle quote latte, un sistema che per decenni ha disciplinato la produzione lattiera mediante contingenti di produzione assegnati agli agricoltori. In Italia, AGEA gestisce l'applicazione di tale disciplina ed è competente ad effettuare i calcoli dei prelievi supplementari, cioè i contributi obbligatori dovuti dai produttori che superano le loro quote assegnate. Il fondamento normativo della riscossione è contenuto in disposizioni nazionali di recepimento delle direttive comunitarie, mentre il Registro Nazionale dei debiti presso AGEA è disciplinato dall'articolo 8 ter della legge 33 del 1999. La controversia attiene alla corretta determinazione di un obbligo tributario di natura amministrativa e alle competenze procedurali dell'ente gestore, nonché al diritto del ricorrente di contestare comunicazioni che dispongono maggiorazioni di debiti pregressi.
La questione giuridica
Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità del ricalcolo del prelievo supplementare operato da AGEA per periodi risalenti a più di venti anni prima, e dunque la corretta applicazione della normativa in vigore nel momento della determinazione, nonché l'opportunità e la tempestività di un ricalcolo così tardivo. In secondo luogo, si poneva il problema se l'ente avesse operato in conformità ai princìpi di trasparenza procedurale e di chiarezza nei confronti dell'amministrato, considerato che lo stesso ricorrente aveva difficoltà a identificare con precisione il provvedimento di aggiornamento del Registro dei debiti, indicato ma non allegato alla comunicazione ricevuta. La questione giuridica risultava complessa perché investiva sia il merito tecnico del calcolo sia i profili di correttezza procedimentale e di onere della prova nella fase gestionale.
La motivazione del giudice
Nel corso del procedimento dinanzi al TAR, tra la notificazione del ricorso nel novembre 2022 e l'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 6 febbraio 2026, sono sopraggiunte circostanze che hanno modificato il quadro della causa. Il collegio giudicante ha rilevato che, tra il momento dell'impugnazione e il momento della decisione, veniva meno l'interesse concreto e attuale del ricorrente a ottenere il giudizio della controversia. Ciò potrebbe derivare da una revisione spontanea del provvedimento da parte di AGEA, dall'estinzione del debito, da una modifica della situazione fattuale o giuridica del ricorrente, oppure da altre circostanze sopravvenute che hanno reso il ricorso privo di utilità pratica. Il TAR ha quindi applicato il principio secondo cui, quando sopravviene una carenza di interesse a ricorrere, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile, poiché viene meno uno dei presupposti essenziali per l'esercizio del controllo giurisdizionale.
La decisione
Il TAR Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Tale pronunciamento implica che, sebbene il ricorso fosse inizialmente ammissibile, le circostanze intervenute nel corso del processo hanno eliminato la necessità e l'utilità pratica di una pronuncia su merito. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, il che significa che ciascuno sostiene i propri costi legali, senza obbligo di risarcimento reciproco. La sentenza è stata ordinata all'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa nei termini di legge.
Massima
Quando sopravviene una carenza di interesse concreto e attuale a ricorrere a causa di circostanze intervenute nel corso del procedimento, il giudice amministrativo deve dichiarare il ricorso improcedibile, anche se inizialmente ammissibile, poiché viene meno uno dei presupposti essenziali per l'esercizio della giurisdizione contenzioso-amministrativa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Ariberto Sabino Limongelli, Presidente FF Domenico Gaglioti, Primo Referendario Costanza Cappelli, Referendario, Estensore per l'annullamento della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.35650 Comunicazione: CP700-4485442-P notificata alla ricorrente in data 20 ottobre 2022 con la quale Agea (e nella parte in cui) ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 2001/2002 e 2002/2003 nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (indicato, non allegato e non conosciuto) e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo. sul ricorso numero di registro generale 1161 del 2022, proposto da AZIENDA AGRICOLA DI GRADELLA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; AGEA-AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA, non costituita in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.; Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
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