Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDA8 aprile 2026Inammissibile

Sentenza n. 202600491/2026

Accesso Ai Documenti - Opere Pubbliche - Dismissione Cisterna Comunale - Assetto Idrogeologico - Edificio Storico - Manutenzione Straordinaria - Silenzio Rigetto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Eliana Gaudenzi ha presentato una richiesta di accesso ai documenti amministrativi al Comune di Ceto in data 11 aprile 2025, trasmessa tramite posta elettronica certificata. L'Amministrazione Comunale non ha dato alcuna risposta entro i termini previsti dalla legge, configurando un silenzio-rigetto, ossia un rigetto implicito della richiesta dovuto all'inerzia dell'ente. Di fronte a questa inerzia della pubblica amministrazione, la ricorrente ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, al fine di ottenere l'annullamento del silenzio e di costringere il Comune ad esibire i documenti richiesti e consentirne l'esame. Il ricorso è stato proposto con assistenza legale, rappresentata dall'avvocato Tommaso Mariuzzo, e il Comune di Ceto si è costituito in giudizio per difendersi tramite l'avvocato Domenico Bezzi.

Il quadro normativo

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è una prerogativa fondamentale del cittadino, disciplinata dal decreto legislativo numero 33 del 2013, il quale regola l'accesso civico e la trasparenza della pubblica amministrazione italiana. La norma impone alle amministrazioni pubbliche di provvedere alle richieste di accesso entro un termine perentorio, generalmente pari a trenta giorni dalla ricezione della domanda, termine che può essere prorogato di ulteriori trenta giorni in circostanze particolari. Quando l'amministrazione non provvede a rispondere entro il termine, il silenzio assume il valore giuridico di rigetto della richiesta, consentendo al richiedente di impugnare l'inerzia mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio. La disciplina del silenzio-rigetto e delle forme di ricorso è stata codificata dal codice del processo amministrativo.

La questione giuridica

La controversia riguardava la legittimità del silenzio-rigetto opposto dal Comune di Ceto alla richiesta di accesso presentata da Eliana Gaudenzi e la conseguente possibilità di annullare tale silenzio, obbligo il Comune a esibire i documenti richiesti. In gioco era il fondamentale diritto di trasparenza e accesso alla documentazione amministrativa, da bilanciare eventualmente con le ipotesi di esclusione previste dalla legge quali il segreto d'ufficio, la privacy o altri interessi pubblici legittimi. La ricorrente asseriva il diritto di conoscere documenti che rientravano nella sfera di interesse personale, mentre il Comune implicitamente contrastava mediante la propria inerzia, probabilmente adducendo ragioni di diniego che non aveva però esplicitato formalmente.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza non contenga una motivazione analitica e articolata, la dichiarazione di improcedibilità comunica che il collegio giudicante ha riscontrato vizi procedurali tali da precludere l'accesso al merito della controversia. È possibile che il Comune abbia successivamente provveduto a rilasciare una risposta esplicita o che si siano verificate circostanze sopravvenute che hanno fatto venir meno l'interesse concreto della ricorrente ad agire in giudizio, oppure ancora che il ricorso presentasse difetti formali insanabili secondo il codice del processo amministrativo. Il giudice ha ritenuto che queste questioni preliminari dovessero risolvere il ricorso prima ancora di affrontare il merito della questione relativa al diritto di accesso ai documenti.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha dichiarato il ricorso improcedibile, dunque inammissibile per ragioni procedurali senza entrare nel merito delle argomentazioni delle parti circa la legittimità del silenzio. Le spese processuali sono state compensate, significando che ciascun contendente sostiene i propri costi legali senza benefici economici particolari. Di conseguenza, il Comune di Ceto non è stato condannato all'esibizione dei documenti né all'effettuazione di alcun adempimento specifico in favore della ricorrente.

Massima

Il ricorso avverso il silenzio-rigetto su istanza di accesso ai documenti amministrativi diviene improcedibile quando ricorrono circostanze procedurali, incluse quelle sopravvenute, che rendono impossibile al giudice amministrativo pronunciarsi nel merito della controversia.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Costanza Cappelli,	Referendario
Laura Marchio',	Referendario, Estensore
per l'annullamento
- del silenzio-rigetto serbato dall’Amministrazione Comunale di Ceto rispetto all’istanza di accesso agli atti amministrativi dell’11.4.2025 inviata via p.e.c. per la ricorrente al Comune in pari data e di qualsivoglia altro atto connesso per presupposizione o consequenzialità;
nonché per la condanna del Comune di Ceto
- all’ostensione dei documenti richiesti, al loro esame ed al rilascio di copia di essi;
Eliana Gaudenzi, rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso Mariuzzo, con domicilio fisico nello studio dello stesso in Brescia Contrada Santa Croce n. 13 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Ceto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Bezzi, con domicilio fisico nello studio dello stesso in Brescia via Armando Diaz n. 13/c e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lombardia, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ceto;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza collegiale n. 842 del 26 settembre 2025;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 la dott.ssa Laura Marchio' e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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