Sentenza n. 202600457/2026
Accesso Ai Documenti - Opere Pubbliche - Nuovo Centro Termale - Direzione Lavori - Affidamento - Silenzio Rigetto
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Rispettica S.r.l., società commerciale, ha presentato istanza formale di accesso ai documenti amministrativi al Comune di San Pellegrino Terme in data 12 novembre 2025, richiedendo copia di taluni atti e documenti detenuti dall'amministrazione comunale. Ricevuto il mancato riscontro entro il termine legale, si è formato il silenzio amministrativo, inteso quale diniego implicito ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti pubblici. Dinanzi al perdurare dell'assenza di risposta, la ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia il 12 gennaio 2026, inscrivendo le ragioni della sua istanza di annullamento del silenzio e chiedendo l'accertamento del diritto ad accedere e ricevere copia della documentazione amministrativa richiesta. Il Comune di San Pellegrino Terme e l'altra parte indicate nell'epigrafe non si sono costituiti in giudizio a difendere la loro posizione.
Il quadro normativo
La materia dell'accesso ai documenti amministrativi è regolata dalla legge numero 241 del 1990, come modificata da successivi interventi legislativi, che riconosce ai cittadini e alle imprese il diritto di accedere e ottenere copia dei documenti amministrativi in possesso delle pubbliche amministrazioni salvo ricorrano eccezioni per motivi di segretezza, riservatezza o tutela di interessi pubblici rilevanti. La disciplina prevede un termine perentorio entro cui l'amministrazione deve rispondere alla richiesta di accesso; decorso tale termine senza risposta, si forma il silenzio amministrativo che la legge equipara a diniego tacito, consentendo al ricorrente di proporre ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo per ottenere l'annullamento del provvedimento implicito e l'accertamento del diritto fondamentale di accesso. La ricorribilità della decisione amministrativa è subordinata alla persistenza di un interesse legittimo attuale e concreto della parte nel veder rimosso l'ostacolo alla conoscenza della documentazione pubblica.
La questione giuridica
Il ricorso pone la questione della legittimità del silenzio formatosi e del diritto della ricorrente ad ottenere accesso ai documenti amministrativi richiesti al Comune. In substanza, la ricorrente contestava il comportamento omissivo dell'amministrazione e la sua inerzia nel non provvedere alla valutazione della richiesta di accesso nel termine assegnato. La questione giuridica fondamentale ruotava attorno alla sindacabilità del silenzio amministrativo mediante ricorso al TAR e alla titolarità della ricorrente di un diritto soggettivo or almeno di un interesse legittimo nel conseguire l'accesso ai documenti ritenuti rilevanti per i propri interessi commerciali.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, acquisita la documentazione prodotta dalle parti e esaminato lo stato della causa in camera di consiglio, ha rilevato che nel corso del giudizio, e in particolare tra la presentazione del ricorso nel gennaio 2026 e la trattazione dell'udienza fissata al 18 marzo 2026, era sopravvenuta una circostanza di fatto che aveva alterato le condizioni per la prosecuzione del giudizio. Più specificamente, il TAR ha accertato il venir meno dell'interesse attuale della ricorrente alla pronuncia del giudice, elemento inderogabile per la ricevibilità di un ricorso amministrativo. Tale sopravvenuto difetto di interesse potrebbe derivare dal fatto che l'amministrazione ha comunque fornito i documenti richiesti oppure che le circostanze di fatto che avevano motivato la richiesta di accesso si erano modificate, rendendo non più conveniente o opportuno il perseguimento della causa. Il giudice non ha ritenuto necessario affrontare il merito della questione di diritto relativa alla legittimità del silenzio e alle eccezioni eventualmente opponibili, giacché la condizione processuale che avrebbe legittimato il prosieguo della controversia era venuta meno.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rigettando la domanda di annullamento del silenzio amministrativo senza entrare nel merito della questione giuridica sottostante. Le spese di lite sono state dichiarate non ripetibili, il che significa che ciascuna parte sopporta le proprie spese processuali e nessun importo è dovuto dall'una all'altra. La sentenza è stata ordinata di esecuzione dall'autorità amministrativa e ha assunto carattere definitivo dal momento della sua pronuncia.
Massima
La ricorribilità di un silenzio amministrativo davanti al giudice amministrativo presuppone la persistenza dell'interesse attuale e concreto della parte nel momento della decisione; il sopravvenuto difetto di interesse determina l'improcedibilità del ricorso indipendentemente dal merito della questione di diritto.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA Mauro Pedron, Presidente Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere, Estensore Laura Marchio', Referendario per l'annullamento del silenzio formatosi sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata dalla ricorrente in data 12 novembre 2025, nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere ed estrarre copia dei documenti richiesti. sul ricorso numero di registro generale 69 del 2026, proposto da Rispettica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Bormioli, Paolo Bormioli e Edoardo Grosso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Comune di San Pellegrino Terme, non costituito in giudizio; Nasser Hammori, non costituito in giudizio; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e udito l’avv. Paolo Bormioli per la parte ricorrente, nessuno presente per il Comune intimato; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, nei sensi di cui in motivazione. Spese di lite non ripetibili. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
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