Tar Lombardia - BresciaSEZIONE SECONDA16 marzo 2026NOMINA COMMISSARIO A

Sentenza n. 202600374/2026

Accesso Ai Documenti - Comune - Documenti E Provvedimenti Molteplici - Silenzio Rigetto

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Nicola Conti ha presentato istanza di accesso agli atti al Comune di Fornovo San Giovanni il 22 luglio 2025, richiedendo l'accesso a determinati documenti amministrativi in possesso dell'ente locale. Il Comune non ha risposto all'istanza entro il termine previsto dalla legge, determinando un silenzio rifiuto amministrativo. A fronte di tale inerzia, il ricorrente ha proposto ricorso al TAR Lombardia per ottenere l'annullamento del silenzio e il riconoscimento del suo diritto di accesso ai documenti richiesti. La controversia riguarda il diritto fondamentale di trasparenza amministrativa e di accesso ai dati pubblici da parte dei cittadini, diritto basilare nello stato di diritto democratico. La questione ha assunto rilievo particolare per la necessità di contrastare l'inerzia amministrativa, mediante strumenti coercitivi quali il commissario ad acta.

Il quadro normativo

La disciplina dell'accesso agli atti amministrativi è contenuta nella legge 7 agosto 1990 n. 241, articoli 22 e seguenti, che riconosce ai cittadini il diritto di accedere ai documenti amministrativi in possesso della pubblica amministrazione salvo specifiche eccezioni legate a riservatezza, sicurezza nazionale o protezione dei dati personali sensibili. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di rispondere alle istanze di accesso entro trenta giorni, e il mancato rispetto di questo termine configura un silenzio amministrativo impugnabile dinanzi ai giudici amministrativi. Il diritto di accesso è strumentale alla realizzazione di altri diritti e alla partecipazione effettiva dei cittadini alla vita pubblica, rappresentando una manifestazione concreta del principio di trasparenza amministrativa che caratterizza uno stato costituzionale.

La questione giuridica

Il punto controverso era se il Comune potesse mantenersi nell'inerzia rifiutando tacitamente l'accesso ai documenti richiesti oppure se il ricorrente avesse il diritto di accedere agli atti amministrativi. Occorreva valutare in concreto se sussistessero i presupposti legali per l'accesso, ossia se gli atti richiesti non rientrassero tra quelli esclusi dalla disciplina generale per motivi di tutela di dati sensibili non pertinenti o di interesse pubblico contrario. La questione investiva anche i rimedi efficaci contro il silenzio amministrativo e le modalità concrete con cui garantire l'esercizio del diritto di fronte alla persistente inerzia dell'amministrazione, problema che richiede soluzioni coercitive al fine di evitare che il diritto rimanga meramente formale.

La motivazione del giudice

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accogliendo la tesi che il Comune aveva violato il diritto di accesso agli atti amministrativi mediante l'inerzia e il silenzio. Il collegio ha considerato che, salvo circostanze eccezionali non ricorrenti nel caso di specie, il ricorrente aveva il diritto di accedere ai documenti conformemente alla disciplina della legge 241/1990, poiché non emergevano ostacoli normativi o fattici al godimento del diritto. Il giudice ha inoltre ritenuto opportuno nominare un commissario ad acta, nella persona del Segretario Generale del Comune, quale strumento di coercizione al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto qualora l'amministrazione non provvedesse spontaneamente nei termini assegnati. Questa soluzione risulta particolarmente appropriata nei casi di inerzia amministrativa persistente, al fine di trasformare il diritto da formale a sostanziale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Comune di Fornovo San Giovanni di consentire l'accesso agli atti richiesti entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Nel caso di mancato adempimento, il giudice ha nominato il Segretario Generale del Comune quale commissario ad acta affinché provvedesse a garantire l'accesso entro ulteriori quindici giorni dalla scadenza del primo termine. Il Comune è stato inoltre condannato al rimborso delle spese di giudizio per un importo complessivo di duemila euro e al rimborso del contributo unificato già versato dal ricorrente.

Massima

L'inerzia della pubblica amministrazione nel rispondere a una istanza di accesso agli atti costituisce un silenzio amministrativo impugnabile dinanzi al giudice amministrativo, il quale può ordinare all'amministrazione l'esibizione dei documenti richiesti secondo la disciplina della legge 241/1990 e, ove persista l'inerzia, nominare un commissario ad acta per garantire l'effettivo esercizio del diritto.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Mauro Pedron,	Presidente
Costanza Cappelli,	Referendario
Laura Marchio',	Referendario, Estensore
per l'annullamento
- del silenzio rigetto formatosi sull'istanza di accesso agli atti del 22.07.2025;
nonché per accertare
- il diritto del ricorrente di accedere, ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990, agli atti e ai documenti richiesti con l'istanza di accesso agli atti del 22.07.2025 e, per l'effetto, condannare il Comune di Fornovo San Giovanni all'esibizione ed al rilascio, sussistendone i presupposti di legge, autorizzando l'ostensione con oscuramento di eventuali dati non pertinenti ovvero sensibili, nominando, sin d'ora, un commissario ad acta affinché provveda in luogo dell'Amministrazione in caso di perdurante inerzia nel garantire l'accesso agli atti.
sul ricorso numero di registro generale 1178 del 2025, proposto da:
Nicola Conti, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Picenni, con domicilio fisico nello studio dello stesso in Cologno al Serio via Leopardi n. 22/A e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Fornovo San Giovanni, non costituito in giudizio;
Comitato San Rocco, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa Laura Marchio' e udito per il ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) accoglie il ricorso, e per l’effetto ordina al Comune resistente di consentire al ricorrente l’accesso agli atti di cui all’istanza di accesso del 22 luglio 2025 oggetto del presente ricorso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notificazione a cura del ricorrente;
b) per il caso di inutile decorso del termine di cui sopra, nomina sin d’ora, quale Commissario ad acta il Segretario Generale del Comune, con facoltà di delega, affinché provveda agli adempimenti sopra indicati entro il termine di quindici giorni, decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione;
c) condanna il Comune resistente al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) ed al rimborso del contributo unificato, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

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