Sentenza n. 202501123/2025
Esecuzione Giudicato Sentenza Resa Dal Tribunale Ordinario Di Genova Nell'ambito Del Procedimento R.g. 857/2023, Emessa In Data 13.09.2023 E Notificata In Data 26.09.2023, In Relazione Al Riconoscimento Della Cittadinanza Iure Sanguinis.
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente ha ottenuto una sentenza favorevole dal Tribunale ordinario di Genova nel procedimento RG 857/2023, emessa il 13 settembre 2023, che riconosceva il diritto al conseguimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, ossia per linea di sangue. Dopo la notificazione della sentenza il 26 settembre 2023, il ricorrente ha dovuto ricorrere nuovamente al TAR per ottenere l'esecuzione del giudicato, dimostrando che l'amministrazione competente (presumibilmente l'Agenzia delle Entrate o il Ministero dell'Interno, a seconda della fase) non aveva provveduto a dare esecuzione a quanto ordinato dal giudice ordinario. La situazione concreta riguardava il riconoscimento di uno status personale fondamentale, la cittadinanza, il cui conseguimento era stato accertato in giudizio ma non ancora formalizzato dall'amministrazione. Il ricorrente si trovava in una situazione di incertezza giuridica prolungata, con un diritto giudizialmente accertato ma non ancora amministrativamente realizzato.
Il quadro normativo
La materia del riconoscimento della cittadinanza italiana è disciplinata principalmente dalla Legge 91/1992 sulla cittadinanza italiana, che regola le modalità di acquisizione della cittadinanza, inclusa quella iure sanguinis per discendenza da cittadini italiani. Le controversie amministrative relative a decisioni del Ministero dell'Interno o di altra pubblica amministrazione in materia di cittadinanza rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario civile, non del TAR, il che spiega il primo giudizio davanti al Tribunale di Genova. Tuttavia, per l'esecuzione di un giudicato nei confronti della pubblica amministrazione, è competente il TAR secondo le norme sul ricorso per ottemperanza previste dal Codice del processo amministrativo. Le disposizioni sulla esecuzione dei giudicati contro la pubblica amministrazione prevedono meccanismi per assicurare il rispetto delle sentenze e per sanzionare l'inadempienza amministrativa.
La questione giuridica
La questione affrontata dal TAR consisteva nel verificare se fosse necessario intervenire coattivamente per far eseguire il giudicato favorevole al riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, oppure se l'amministrazione avesse già provveduto spontaneamente o se la controversia fosse divenuta priva di oggetto. Il punto di diritto riguardava l'effettiva ottemperanza dell'amministrazione agli obblighi imposti dalla sentenza del Tribunale ordinario e la necessità di eventualmente dar corso a procedure coattive di esecuzione. La questione rifletteva il problema generale dell'effettività della tutela giurisdizionale quando anche le sentenze del giudice ordinario devono trovare esecuzione presso la pubblica amministrazione.
La motivazione del giudice
Il TAR ha ritenuto di dichiarare cessata la materia del contendere, una decisione che indica come il collegio giudicante ha accertato che la situazione controversa si era risolta, presumibilmente perché l'amministrazione aveva provveduto nel frattempo al riconoscimento della cittadinanza come ordinato dal giudicato originario. Tale dichiarazione significa che il giudice ha ritenuto venuta meno la necessità di una decisione nel merito, poiché l'interesse del ricorrente era stato soddisfatto e non sussistevano più ragioni per continuare il giudizio. La cessazione della materia del contendere è una conclusione che il processo amministrativo conosce quando, durante il giudizio, viene meno l'interesse a ricorrere perché la situazione di fatto è mutata favorevolmente o l'amministrazione ha spontaneamente ottemperato. Il TAR ha dunque ritenuto che l'azione per ottemperanza non fosse più necessaria, essendo stato raggiunto l'obiettivo che il ricorrente perseguiva.
La decisione
Il TAR Liguria, Sezione Prima, con sentenza del 13 ottobre 2025 ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente al ricorso per l'esecuzione del giudicato sul riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. La conseguenza pratica è che il procedimento si è concluso senza necessità di ulteriori ordini coattivi, presumibilmente perché il ricorrente aveva nel frattempo ottenuto il riconoscimento amministrativo della cittadinanza secondo quanto disposto dalla sentenza del Tribunale ordinario. Sebbene il testo della sentenza non specifichi esplicitamente, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere comporta solitamente che l'amministrazione ha assolto i propri obblighi e che il diritto del ricorrente è stato pienamente realizzato.
Massima
Quando nel corso del giudizio per ottemperanza di un giudicato la pubblica amministrazione ha già spontaneamente provveduto al riconoscimento del diritto affermatosi in sentenza, la materia del contendere cessa e il processo si conclude senza necessità di ulteriori pronunce nel merito, restando tuttavia garantita l'effettività della tutela giurisdizionale attraverso la verifica della avvenuta esecuzione del comando giudiziale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA Giuseppe Caruso, Presidente Liliana Felleti, Primo Referendario Marcello Bolognesi, Primo Referendario, Estensore per l’ottemperanza alla pronuncia resa dal Tribunale ordinario di Genova in data -OMISSIS-, in relazione al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in capo ai ricorrenti e all’ordine al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, dei ricorrenti. sul ricorso numero di registro generale 841 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Elisabetta Sorze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege a Genova, v.le Brigate Partigiane, 2; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025 il dott. Marcello Bolognesi e uditi per le parti l’Avvocato dello Stato, unico difensore presente. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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