Sentenza n. 202500993/2025
Silenzio/rifiuto Sull'istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/1051049)
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana al Ministero dell'Interno il 21 marzo 2022, avvalendosi della procedura prevista dall'articolo 9, comma 1, lettera f) della legge 91 del 1992. Trascorso il tempo necessario per l'istruttoria e il provvedimento, il Ministero dell'Interno non ha dato alcuna risposta, né in senso favorevole né sfavorevole, mantenendo un silenzio che il ricorrente ha qualificato come inadempimento dell'obbligo di decidere entro i termini di legge. Di fronte a questo silenzio, il ricorrente ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel 2024, più di due anni dopo la presentazione della domanda originaria, chiedendo la declaratoria di illegittimità del comportamento omissivo della pubblica amministrazione.
Il quadro normativo
La concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge numero 91 del 1992, che stabilisce le modalità attraverso cui uno straniero può acquisire la cittadinanza della Repubblica. L'articolo 9 di tale legge elenca i casi in cui la cittadinanza può essere concessa discrezionalmente per concessione del Presidente della Repubblica, su istanza dell'interessato, quando ricorrono determinate condizioni previste dalle singole lettere. La procedura amministrativa per la concessione della cittadinanza è sottoposta ai principi generali del diritto amministrativo, incluso l'obbligo per la pubblica amministrazione di decidere entro i termini stabiliti e di comunicare la propria decisione ai soggetti interessati. L'omissione di un provvedimento nei termini prescritti genera quello che la dottrina e la giurisprudenza definiscono come silenzio inadempimento, il quale è considerato un comportamento illegittimo della pubblica amministrazione.
La questione giuridica
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del silenzio mantenuto dal Ministero dell'Interno sulla propria istanza di concessione della cittadinanza, chiedendo al giudice amministrativo di accertare tale illegittimità e, implicitamente, di ottenere una pronuncia che potesse costituire presupposto per ulteriori azioni volte a conseguire il riconoscimento della cittadinanza. La questione affrontata dal Tribunale riguardava i presupposti di ricevibilità del ricorso stesso, ossia se il ricorrente avesse esperito tutti gli strumenti procedurali necessari prima di adire il giudice amministrativo e se il ricorso fosse stato proposto nel rispetto di tutti i requisiti formali e sostanziali richiesti dall'ordinamento. Il giudice doveva inoltre valutare se sussistessero i presupposti processuali per ammettere il ricorso e pronunciarsi nel merito sulla violazione dedotta.
La motivazione del giudice
Il collegio giudicante, esaminati gli atti della causa durante le camere di consiglio del 9 dicembre 2024 e del 15 gennaio 2025, ha concluso che il ricorso presentato non poteva essere accolto perché affetto da vizi che lo rendevano inammissibile. Sebbene la sentenza non esponga in dettaglio tutti gli argomenti della decisione, la declaratoria di inammissibilità suggerisce che il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente non avesse rispettato i presupposti procedurali necessari per ricorrere in via giurisdizionale, oppure che il ricorso stesso fosse viziato da difetti di natura formale o sostanziale che ne precludevano l'esame nel merito. Il giudice ha inoltre disposto che le spese di giudizio fossero compensate, il che significa che ciascuna parte avrebbe dovuto sopportare le proprie spese, dato il diverso esito rispetto a una soccombenza totale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha dichiarato il ricorso inammissibile, precludendo così l'esame della domanda nel merito e impedendo al ricorrente di ottenere dal giudice una pronuncia sull'illegittimità del silenzio del Ministero dell'Interno. La sentenza ha comportato l'impossibilità per il ricorrente di proseguire per questa strada processuale senza prima rimediare ai vizi riscontrati dal Tribunale. Inoltre, la sentenza contiene una disposizione di oscuramento dei dati personali del ricorrente, conforme alle disposizioni del decreto legislativo 196 del 2003 sulla privacy e del Regolamento europeo sulla protezione dei dati, al fine di tutelare la dignità e i diritti della parte interessata.
Massima
Il silenzio inadempimento della pubblica amministrazione su una domanda di concessione della cittadinanza non può essere impugnato mediante ricorso amministrativo se manca il rispetto dei presupposti procedurali e formali richiesti dall'ordinamento processuale amministrativo, e la mancanza di tali presupposti comporta l'inammissibilità della domanda senza possibilità di pronuncia nel merito.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere, Estensore Gianluca Verico, Referendario per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Ministero dell’Interno sulla domanda di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, presentata dall’odierno ricorrente in data 21 marzo 2022, con attribuzione di n. prot. -OMISSIS-; sul ricorso numero di registro generale 9905 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Federica Mazzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2024 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nelle camere di consiglio dei giorni 9 dicembre 2024, 15 gennaio 2025, con l’intervento dei magistrati:
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