Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS31 gennaio 2025DICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202502128/2025

Silenzio Rifiuto Sulla Richiesta Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - K10/ 0781647

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La ricorrente ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana al Ministero dell'Interno in data 19 marzo 2018, ricorrendo poi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sulla sua domanda. Nel corso del procedimento giudiziario, precisamente in data 13 settembre 2024, il Presidente della Repubblica ha emanato il decreto di riconoscimento della cittadinanza italiana a favore della ricorrente, provvedimento che è stato poi depositato dal Ministero dell'Interno presso il TAR con nota del 28 gennaio 2025 e notificato alla ricorrente attraverso il Servizio Notifiche Digitali. La situazione si presenta perciò come un caso in cui l'atto amministrativo conteso, originariamente oggetto di ricorso per omissione, è stato finalmente emanato nel corso del giudizio, facendo venire meno la controversia nella sua configurazione originaria.

Il quadro normativo

La materia della concessione della cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1992 n. 91, che disciplina tutti gli aspetti relativi all'acquisto e alla perdita della cittadinanza. In particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera f), della medesima legge prevede le modalità e i termini entro cui l'Amministrazione deve pronunciarsi sulle istanze di concessione della cittadinanza presentate dai cittadini stranieri. Per quanto riguarda il profilo processuale, il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione è disciplinato dall'articolo 34 del codice del processo amministrativo, il quale consente di impugnare l'illegittimità dell'omissione di provvedimento quando l'Amministrazione non si pronuncia nei termini previsti dalla legge. L'istituto della cessazione della materia del contendere, infine, rappresenta una causa di estinzione del giudizio quando viene meno l'interesse fatto valere dalla parte ricorrente per l'emanazione del provvedimento richiesto o per altre circostanze che soddisfano le ragioni del ricorso.

La questione giuridica

Il nucleo centrale della controversia riguardava la violazione del dovere amministrativo di provvedere sulla richiesta di cittadinanza presentata nel 2018, silenzio che si era protratto per anni senza che l'Amministrazione emettesse un provvedimento espresso. La ricorrente contestava il comportamento omissivo del Ministero dell'Interno, domandando che fosse dichiarata l'illegittimità del silenzio e che il giudice condannasse l'Amministrazione a concludere il procedimento con un atto motivato. La problematica coinvolgeva sia il rispetto dei principi costituzionali di effettività della tutela dei diritti che la corretta osservanza dei tempi procedimentali previsti dalla legge sulla cittadinanza, in un contesto dove l'Amministrazione gestisce un numero rilevante di istanze analoghe.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto decisivo il fatto che durante il corso del procedimento il Ministero dell'Interno abbia depositato il decreto presidenziale del 13 settembre 2024 con il quale il Presidente della Repubblica ha concesso la cittadinanza alla ricorrente. Partendo da questa circostanza, il collegio giudicante ha riconosciuto che l'emanazione del provvedimento richiesto possiede una valenza satisfattiva dell'interesse fatto valere in giudizio, ossia che l'ottenimento della cittadinanza soddisfa completamente la pretesa della ricorrente. Di conseguenza, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché la controversia ha perso il suo oggetto nel momento in cui il provvedimento finale è stato emanato. Quanto alle spese di lite, il giudice ha ritenuto opportuno compensarle tra le parti, considerando la notevole mole di istanze di cittadinanza che grava sugli uffici competenti del Ministero e facendo riferimento anche alle difficoltà organizzative causate dall'emergenza pandemica da COVID-19, che aveva determinato un generalizzato rallentamento dell'attività amministrativa in tutta la pubblica amministrazione, secondo la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, estinguendo il processo poiché l'interesse fatto valere dalla ricorrente è stato soddisfatto dall'emanazione del decreto presidenziale di concessione della cittadinanza. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in modo che ciascuna sopporti i propri costi processuali. La sentenza ordina inoltre che l'atto sia eseguito dall'autorità amministrativa, confermando l'effettività e l'esecutività della decisione del giudice.

Massima

Quando nel corso di un giudizio amministrativo avverso il silenzio della pubblica amministrazione viene emanato il provvedimento richiesto che soddisfa integralmente l'interesse fatto valere dalla parte ricorrente, si determina la cessazione della materia del contendere con conseguente estinzione del processo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice,	Referendario
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio serbato dall’Amministrazione sulla domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierna ricorrente in data 19 marzo 2018 (prot. n. -OMISSIS-), ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
per la condanna dell’Amministrazione a provvedere in ordine alla suddetta istanza e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, fissando il relativo termine e nominando, fin da ora, in caso di inosservanza, il commissario che provveda in via sostitutiva a spese dell’Amministrazione.
sul ricorso numero di registro generale 5748 del 2024, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Elisabetta Vandelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che con il ricorso in esame la parte ricorrente agisce in giudizio avverso il silenzio serbato dal Ministero dell’Interno sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data 19 marzo 2018, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 9;
Considerato che, con nota in data 28 gennaio 2025, l’Amministrazione ha depositato il decreto di riconoscimento della cittadinanza italiana in favore del ricorrente, emanato dal Presidente della Repubblica in data 13 settembre 2024;
Ritenuto che l’intervenuta emanazione del provvedimento richiesto, notificato alla ricorrente a mezzo del Servizio Notifiche Digitali, ha valenza satisfattiva dell’interesse fatto valere in giudizio e che pertanto va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ravvisata la sussistenza di giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese di lite, tenuto conto della notevole mole di lavoro gravante sugli uffici a causa del rilevante numero di richieste di cittadinanza italiana, oltre che della pregressa emergenza pandemica da COVID-19, che notoriamente ha determinato un rallentamento anche dell’attività amministrativa (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. III, sentenza n. 5802/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:

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