Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS9 aprile 2025DICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202507020/2025

Silenzio Sulla Richiesta Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - K10/0935767

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha inoltrato una domanda di concessione della cittadinanza italiana all'amministrazione competente, presumibilmente alla Prefettura o al Ministero dell'Interno secondo i procedimenti ordinari previsti dalla normativa vigente sulla cittadinanza. Decorso il termine entro il quale l'amministrazione doveva pronunciarsi sulla domanda, l'ufficio non ha emanato alcun provvedimento esplicito, né di accoglimento né di rigetto, generando una situazione di incertezza giuridica circa lo stato della richiesta. Il ricorrente, dinanzi a questo silenzio amministrativo che perdura nel tempo, ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio per contrastare l'inerzia dell'amministrazione e ottenere una pronuncia che vincolasse l'ufficio a decidere sulla sua istanza. Nel corso del procedimento amministrativo e prima della decisione del giudice, la situazione di fatto si è risolta: l'amministrazione ha emesso un provvedimento esplicito sulla domanda di cittadinanza oppure la materia si è altrimenti definita attraverso una soluzione amministrativa, rendendo la controversia priva di interesse pratico per il ricorrente.

Il quadro normativo

La concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge numero 91 del 1992 e successive modificazioni, che stabilisce i procedimenti e i criteri per l'acquisizione della cittadinanza in favore di stranieri. La norma prescrive che l'amministrazione competente deve pronunciarsi sulle domande di concessione entro termini determinati dalla legge o dai regolamenti applicabili, pena il sorgere di un silenzio amministrativo che integra una forma di inerzia dell'ente pubblico. Il diritto amministrativo italiano, sulla base di consolidata giurisprudenza, prevede che il silenzio dell'amministrazione possa essere impugnato dinanzi ai giudici amministrativi quando trascorrano i termini per la decisione. L'articolo 31 della legge numero 241 del 1990 disciplina il procedimento amministrativo e gli obblighi di comunicazione e decisione entro termini ragionevoli, principio che si applica anche alle procedure di cittadinanza.

La questione giuridica

La controversia verte sulla legittimità del silenzio mantenuto dall'amministrazione nei confronti della domanda di concessione della cittadinanza, e specificamente sulla disponibilità di un rimedio giurisdizionale efficace a fronte di questa inerzia amministrativa. La questione che il ricorrente ha posto al giudice amministrativo è se il silenzio protratto costituisca un provvedimento impugnabile dinanzi al TAR oppure se rappresenti una situazione giuridica tutelabile con altri strumenti. Ulteriormente, vi era il dubbio se il silenzio dovesse interpretarsi come rigetto implicito della domanda ovvero se l'amministrazione rimanesse vincolata a pronunciarsi esplicitamente. La problematica era anche quella di determinare quale fosse la via giuridica appropriata per costringere l'amministrazione al rispetto dei termini di legge in una materia delicata come quella della concessione della cittadinanza, che tocca diritti fondamentali della persona.

La motivazione del giudice

Il collegio della Sezione quinta bis del TAR Lazio ha valutato come, nel corso del procedimento dinanzi al tribunale amministrativo, la materia della controversia abbia subito un mutamento sostanziale dovuto alla sopravvenienza di eventi che hanno estinto l'interesse della parte ricorrente a conseguire la pronuncia del giudice. Poiché l'amministrazione ha emanato un provvedimento esplicito sulla domanda di cittadinanza ovvero la situazione di fatto si è comunque risolta in modo da rendere moot la questione del silenzio iniziale, il giudice ha ritenuto che la causa avesse perso la sua ragione di essere. Nel valutare l'opportunità di proseguire il giudizio malgrado questa cessazione di interesse, il collegio ha applicato il principio della cessazione della materia del contendere, figura processuale che opera quando viene meno lo stato di necessità e utilità della pronuncia giurisdizionale a causa di fatti intervenuti dopo l'instaurazione del giudizio. Tale decisione riflette il principio di economia processuale e di ragionevolezza della giurisdizione: non è opportuno che il giudice continui a decidere su questioni che non hanno più effetti pratici per le parti.

La decisione

Il tribunale amministrativo ha dichiarato cessata la materia del contendere, concludendo il procedimento senza pronunciarsi nel merito sulla legittimità del silenzio amministrativo originario. Tale statuizione significa che la causa è stata definita non per una decisione sulla fondatezza o infondatezza del ricorso, bensì per l'impossibilità sopravvenuta di fornire una pronuncia utile alle parti. La conseguenza pratica è che la domanda di concessione della cittadinanza del ricorrente è stata risolta dall'amministrazione attraverso un provvedimento esplicito emesso in pendenza del giudizio, oppure la situazione di fatto si è altrimenti definita, e pertanto il ricorso ha perso il suo scopo. Il ricorrente rimane comunque vincolato dalla decisione dell'amministrazione sulla cittadinanza, qualora già comunicata, e non ha conseguito attraverso la pronuncia del giudice una determinazione sul merito della questione.

Massima

Quando nel corso di un ricorso amministrativo per silenzio sulla concessione della cittadinanza l'amministrazione emani un provvedimento esplicito oppure la situazione si altrimenti risolva, la materia del contendere cessa e il giudice deve dichiarare concluso il procedimento senza pronunciarsi nel merito, applicando il principio della cessazione della ragion d'essere della controversia.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere
Gianluca Verico,	Referendario, Estensore
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Pubblica Amministrazione resistente rispetto all’istanza volta al conseguimento della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), L. 91/1992, presentata il 04/11/2019 ed identificata con n. Prot. K10/0935767, e la condanna della Pubblica Amministrazione resistente a provvedere in maniera espressa;
sul ricorso numero di registro generale 1072 del 2025, proposto da
Sohir Salah Mahmoud Metwali, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Casiraghi, Christian Camesasca, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Casiraghi in Meda, via Leonardo Da Vinci n. 23;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

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