Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS24 dicembre 2025DICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202523738/2025

Riconoscimento Della Cittadinanza Italiana Iure Sanguinis Con Iscrizioni, Trascrizioni E Annotazioni Di Legge, Nei Registri Dello Stato Civile - Esecuzione Del Giudicato: Ordinanza Del Tribunale Ordinario Di Roma N. 26370/2024

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso è stato promosso dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma da una persona che ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana sulla base del principio dello iure sanguinis, ovvero della discendenza da un ascendente italiano. Contestualmente alla domanda di riconoscimento della cittadinanza, la ricorrente ha chiesto anche le necessarie iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri dello stato civile, affinché il suo status di cittadina italiana fosse reso ufficiale e registrato presso gli uffici competenti. Il Tribunale Ordinario di Roma ha emesso l'ordinanza numero 26370/2024, la quale costituisce il giudicato che doveva essere eseguito. Successivamente, si è reso necessario ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per questioni attinenti all'esecuzione e all'ottemperanza di questo giudicato, con riferimento specifico alle modalità di iscrizione e annotazione nei registri dello stato civile.

Il quadro normativo

La disciplina del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è contenuta nella legge 91 del 1948 sulla cittadinanza, che stabilisce i presupposti e le modalità attraverso cui una persona può acquistare o riacquistare la cittadinanza italiana sulla base della discendenza da cittadini italiani. La materia dello stato civile e della registrazione delle variazioni di status personale è governata dal decreto del Presidente della Repubblica numero 396 del 2000, il quale disciplina l'organizzazione e il funzionamento dei registri dello stato civile e le procedure di iscrizione e trascrizione. Le sentenze del giudice ordinario che riconoscono la cittadinanza costituiscono titoli esecutivi che producono effetti erga omnes e devono essere prontamente attuate dalle pubbliche amministrazioni competenti. Il procedimento di esecuzione del giudicato presso il TAR rientra nella competenza della giustizia amministrativa quando sorga una controversia sulla corretta ottemperanza ai provvedimenti giurisdizionali da parte della pubblica amministrazione.

La questione giuridica

La questione centrale riguardava l'effettiva esecuzione del giudicato emesso dal Tribunale ordinario e la corretta registrazione delle modifiche dello stato civile conseguenti al riconoscimento della cittadinanza italiana. Nel procedimento potevano sorgere questioni relative alla tempestività delle iscrizioni, alle modalità di trascrizione nei registri dello stato civile, alle comunicazioni necessarie tra il Tribunale e gli uffici dello stato civile competenti, e alle annotazioni che dovevano essere apposte a margine dei registri. La questione era rilevante sia per il ricorrente, che aveva interesse a vedere effettivamente realizzati gli effetti del giudicato, sia per l'amministrazione civile, chiamata a dare esecuzione alle decisioni del giudice ordinario con le modalità tecniche corrette.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel corso del procedimento, ha constatato che la situazione di fatto era mutata rispetto al momento della proposizione del ricorso. La ricorrente aveva provveduto, nel frattempo, a ottenere dal competente ufficio dello stato civile l'iscrizione, la trascrizione e le annotazioni necessarie per dar piena esecuzione al giudicato del Tribunale ordinario. Pertanto, l'istanza di ricorso al TAR aveva perso la sua utilità pratica e giuridica, poiché la controversia era venuta meno in relazione all'effettivo consolidamento nella realtà amministrativa e registrale degli effetti del giudicato precedente. Non sussisteva più alcun interesse dubbio o controverso da risolvere in via giurisdizionale, avendo la parte ricorrente raggiunto nel fatto il risultato sostanziale che aveva perseguito attraverso il ricorso.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha dichiarato cessata la materia del contendere, eliminando in tal modo ogni necessità di pronunciamento nel merito sulla correttezza dell'esecuzione del giudicato. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere comporta l'estinzione del procedimento senza una decisione di accoglimento o rigetto nel merito, poiché gli effetti favorevoli alla ricorrente erano ormai pienamente realizzati nella pratica amministrativa. Non è stato necessario disporre ulteriori provvedimenti, in quanto le iscrizioni e le annotazioni richieste erano state regolarmente effettuate presso i registri dello stato civile competenti. Con questa ordinanza il TAR ha riconosciuto implicitamente che il giudicato era stato eseguito secondo le modalità dovute.

Massima

Quando il riconoscimento della cittadinanza italiana è stato registrato nei competenti registri dello stato civile con le necessarie trascrizioni e annotazioni, il ricorso per l'esecuzione del giudicato perde di utilità e la materia del contendere deve essere dichiarata cessata dal giudice amministrativo.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice,	Primo Referendario
per l’ottemperanza
dell’ordinanza del Tribunale di Roma pubblicata il 2 luglio 2024 a definizione del giudizio -OMISSIS-, con cui è stata accolta la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis avanzata dagli odierni ricorrenti ed è stato conseguentemente ordinato al Ministero dell’interno e, per esso, all’Ufficiale di stato civile competente, di procedere alle necessarie iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello stato civile di tale cittadinanza e di provvedere, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
sul ricorso numero di registro generale 6602 del 2025, proposto da-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Isabel De Lima, Laura Castaldo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Isabel De Lima in Giugliano in Campania, via Ripuaria 185;
Ministero dell’interno, Comune di Val di Zoldo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e del Comune di Val di Zoldo;
Visti gli artt. 114 e 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che con il ricorso in epigrafe si chiede l’ottemperanza del giudicato formatosi sull’ordinanza del Tribunale di Roma resa in data 2 luglio 2024 (a definizione del giudizio -OMISSIS-) con cui è stata accolta la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis avanzata dagli odierni ricorrenti, ed è stato conseguentemente ordinato al Ministero dell’interno e, per esso, all’Ufficiale dello stato civile del Comune di Val di Zoldo, di procedere alle necessarie iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello stato civile di tale cittadinanza e di provvedere altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Considerato che, in data 1° settembre 2025, il Comune di Val di Zoldo ha depositato agli atti di causa documentazione attestante la trascrizione, nei registri dello stato civile, della cittadinanza dichiarata in favore degli odierni ricorrenti;
Ritenuto che l’avvenuta esecuzione della suindicata ordinanza di riconoscimento della cittadinanza ha valenza satisfattiva dell’interesse fatto valere da parte ricorrente e che pertanto va dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Ravvisata la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa, tenuto conto della documentata situazione di cronico sotto-organico in cui si trova l’Amministrazione intimata per far fronte all’elevatissimo numero di atti da trascrivere (oltre 600) in conseguenza delle pervenute ordinanze giudiziali di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis (cfr. memoria del 13 agosto 2025), dovendo l’Ufficio di stato civile procedere non soltanto alla pedissequa iscrizione nei registri comunali, ma anche ad una serie di accertamenti sulla regolarità e completezza della documentazione a tal uopo prodotta (iscrizione AIRE, iscrizione nelle liste elettorali, aggiornamento delle posizioni per variazioni di residenza all’estero, divorzio, matrimonio, ecc.), risalente anche di secoli, che spesso comportano inevitabili lungaggini nella procedura (ex multis T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 14589/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:

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