Tar Lazio - RomaSEZIONE PRIMA TER20 maggio 2025Accolto

Sentenza n. 202509676/2025

Rigetto Richiesta Di Rilascio Del Permesso Di Soggiorno Per Attesa Occupazione

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero aveva presentato domanda amministrativa presso l'autorità competente per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa di occupazione, ai sensi della normativa italiana sull'immigrazione. L'amministrazione aveva rigettato tale richiesta con un provvedimento che il ricorrente ha impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio. La controversia verte sulla legittimità del diniego opposto dall'amministrazione e sulla corretta applicazione della disciplina che regola questa particolare categoria di permesso di soggiorno, strumento mediante il quale la normativa consente ai cittadini stranieri di permanere sul territorio italiano mentre ricercano attivamente un'occupazione compatibile con il loro status.

Il quadro normativo

La materia è disciplinata dal Testo Unico sull'immigrazione, decreto legislativo numero 286 del 1998, e dai decreti attuativi successivi che fissano i criteri e i requisiti per il rilascio dei permessi di soggiorno. La normativa italiana prevede che il permesso di soggiorno per attesa di occupazione rappresenti una forma di protezione temporanea per lo straniero che intende inserirsi nel mercato del lavoro nazionale, soggetto però a condizioni specifiche riguardanti l'idoneità del richiedente e le modalità di esercizio della ricerca occupazionale. Le amministrazioni competenti hanno l'obbligo di valutare le domande secondo parametri oggettivi e normativi predeterminati, motivando adeguatamente ogni rigetto e rispettando i principi generali del diritto amministrativo.

La questione giuridica

La questione centrale consiste nell'accertare se il rigetto della domanda di permesso di soggiorno per attesa di occupazione sia stato adottato nel rispetto delle procedure amministrative e della corretta applicazione della normativa sostanziale, oppure se contenga vizi di legittimità tali da determinarne l'illegittimità. In particolare, il ricorso ha investito il giudice amministrativo della questione relativa alla congruità e completezza della motivazione del provvedimento negativo, nonché della corretta valutazione dei requisiti di legge e dell'applicazione coerente della discrezionalità amministrativa secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo regionale ha esaminato il provvedimento impugnato e ha ritenuto fondato il ricorso del cittadino straniero, accogliendo le censure sollevate. Nel corso della motivazione, il collegio ha riscontrato che il rigetto conteneva profili di illegittimità riconducibili alla motivazione insufficiente ovvero contraddittoria, oppure alla mancata o erronea valutazione dei requisiti normativi richiesti per il rilascio del permesso. Il giudice amministrativo ha applicato i principi consolidati della giurisprudenza amministrativa in materia di corretta esercizio della discrezionalità amministrativa, sottolineando l'obbligo della pubblica amministrazione di fornire motivazioni puntuali e congruenti al caso concreto, non generiche o autoreferenziali, e di osservare il principio di proporzionalità nelle decisioni che incidono sulla sfera giuridica dei cittadini, specialmente quando attengono ai diritti di permanenza dello straniero sul territorio.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento di rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per attesa di occupazione, rinviando il procedimento all'amministrazione affinché adotti una nuova determinazione conforme ai principi di legge e alle indicazioni fornite dal giudice, valutando correttamente le istanze del ricorrente secondo i parametri normativi stabiliti. Conseguentemente, l'amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente.

Massima

La pubblica amministrazione che rigetta una domanda di permesso di soggiorno per attesa di occupazione deve fornire una motivazione specifica e coerente con il caso concreto, basata sulla corretta valutazione dei requisiti di legge e sul pieno rispetto del principio di proporzionalità, pena l'illegittimità del provvedimento.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Michelangelo Francavilla,	Presidente
Giovanni Mercone,	Referendario
Silvia Simone,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento del 7 ottobre 2022 della Prefettura di Roma di rigetto dell’istanza di regolarizzazione ex D.L. 34/2020 art. 103;
sul ricorso numero di registro generale 16208 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicoletta Mincato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno e Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento gravato.
Spese di lite compensate, ad eccezione dell’obbligo di restituzione del contributo unificato ex art. 13, co. 6-bis.1 D.P.R. n. 115/2002 in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e il datore di lavoro.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

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