Sentenza n. 202509136/2025
Rigetto Richiesta Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/526239)
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un ricorrente ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana presso l'amministrazione competente, trovandosi in una situazione che presumibilmente soddisfaceva i presupposti legali per l'acquisto della cittadinanza. L'istanza è stata rigettata dall'amministrazione con un provvedimento che il ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR del Lazio ritenendo illegittimi i motivi della negazione. Il ricorso è stato presentato in base alle disposizioni sulla cittadinanza italiana e alla possibilità di ricorrere in via amministrativa contro i provvedimenti denegativi. La controversia riguarda se l'amministrazione abbia correttamente valutato i requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento della cittadinanza, ovvero se sussistessero circostanze ostative non debitamente comprovate nel provvedimento impugnato.
Il quadro normativo
La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge numero 91 del 1992, la quale stabilisce i requisiti, le modalità e i presupposti per l'acquisto e il riconoscimento della cittadinanza sia mediante iure sanguinis, per discendenza da cittadini italiani, sia mediante iure soli o altre forme di acquisizione. Il procedimento amministrativo relativo all'esame delle domande di cittadinanza deve conformarsi ai principi del codice del procedimento amministrativo e rispettare il diritto di difesa dei ricorrenti. L'amministrazione è tenuta a motivare adeguatamente i provvedimenti denegativi, fornendo ragioni concrete e basate su elementi documentali verificati secondo le norme applicabili.
La questione giuridica
Il punto controverso era se l'amministrazione avesse fornito una motivazione legittima e verificata del rigetto della richiesta di cittadinanza oppure se il rifiuto fosse infondato o viziato da errore nella valutazione dei requisiti. In particolare, emergeva il problema di accertare se il ricorrente versasse effettivamente in una situazione incompatibile con l'acquisizione della cittadinanza italiana, oppure se il provvedimento amministrativo fosse stato emesso sulla base di una errata istruttoria o di una cattiva interpretazione della norma. La complessità della questione risiedeva nel bilanciamento tra il potere discrezionale dell'amministrazione nel valutare i requisiti soggettivi e oggettivi e il diritto del cittadino a una decisione motivata e legittima.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR ha esaminato il ricorso e ha valutato se l'amministrazione avesse debitamente provato i motivi del rigetto mediante elementi documentali sufficienti. Nella sua analisi, il giudice amministrativo ha verificato se la documentazione prodotta dal ricorrente risultasse effettivamente carente rispetto ai requisiti richiesti dalla legge, oppure se sussistessero invece presupposti legittimi per l'acquisizione della cittadinanza. La sentenza ha presumibilmente accolto le ragioni dell'amministrazione, ritenendo che il ricorso non fosse fondato sulla base dei fatti e del diritto applicabile. Il percorso argomentativo ha sviluppato una gerarchia logica tra i requisiti prescritti dalla normativa sulla cittadinanza e la loro concreta sussistenza nel caso concreto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso avanzato dal ricorrente, confermando il provvedimento amministrativo di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana. La decisione implica che la richiesta di cittadinanza non poteva essere accolta sulla base della normativa vigente e della documentazione prodotta. Ciascuna parte ha dovuto provvedere al proprio pagamento delle spese di lite.
Massima
L'amministrazione competente in materia di cittadinanza italiana può legittimamente rigettare la richiesta di acquisizione della cittadinanza laddove risulti comprovato mediante istruttoria documentale adeguata che il ricorrente non soddisfi i requisiti previsti dalla legge numero 91 del 1992.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente, Estensore Enrico Mattei, Consigliere Antonietta Giudice, Referendario per l'annullamento del DM del Ministro dell'Interno del 5 maggio 2021 prot. K10/-OMISSIS- notificato a mezzo del servizio postale il 06.07.2021 con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 04.06.2015 ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f, L. n. 91/1992 sul ricorso numero di registro generale 9998 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Annese, Gabriele Caponera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Annese in Palestrina, via delle Monache 11; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Con il ricorso in esame si impugna il decreto del Ministero dell’Interno del 5.5.2021 con cui è stata respinta la domanda per la concessione della cittadinanza italiana presentata il 4.6.2015 ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera F), legge 5 febbraio 1992, n. 91 in data 30.04.2013, in quanto carente dei requisiti reddituali. Il gravame è affidato ai seguenti motivi: Violazione dell'art. 3 DL 382/1989 conv. L. 8/1990, eccesso di potere per carenza di istruttoria, falsità dei presupposti, difetto e contraddittorietà della motivazione; irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata depositando il fascicolo del procedimento conclusosi con l'atto impugnato, incluso il prospetto di verifica della dichiarazione dei redditi risultante dalla banca dati “puntofisco”, per i seguenti importi: 2013 (€ 8.700,00); 2015 (€ 8.216,40), 2016 € 93,50 – 2017 € 4.912,00 – 2018 € 4.858,00 -(2019 nessun reddito) 2020 € 5.000, di ammontare inferiore a quello minimo prescritto in base alla composizione del nucleo familiare (12.394,05). All’udienza pubblica del 26.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione. Si può prescindere dall’esaminare la questione della ricevibilità del ricorso in quanto va comunque respinto. È incontestato che il ricorrente, coniugato e con due figli a carico, non risulta in possesso del requisito reddituale per almeno due annualità, sia nel periodo antecedente la presentazione della domanda, sia nel periodo successivo. L’interessato, nell’ammettere tale carenza, invoca, tuttavia, una valutazione complessiva dell’inserimento socio-lavorativo acquisito nel tempo, che è sostanzialmente stabile, pur con la flessione sopraindicata, che, a suo avviso, dovrebbe esser giustificata, tenuto conto delle difficoltà che lo straniero incontra all’avvio del suo percorso professionale. La prospettazione del ricorrente va disattesa alla luce del consolidato oritentamento giurisprudenziale in materia. È stato al riguardo da tempo chiarito che “il requisito reddituale costituisce una condizione indefettibile per la concessione della cittadinanza in quanto funzionale non solo ad evitare che l'ammissione del nuovo membro privo di adeguate fonti di sussistenza possa comportare inconvenienti sul piano della pubblica sicurezza - "considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale" (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 766/2011 e n. 974/2011) ovvero finisca per gravare sul pubblico erario, ma anche ad assicurare che sia in grado di concorrere allo sviluppo economico-sociale mediante la partecipazione al gettito fiscale e fornisca un proprio contributo alla Comunità di cui entra a far parte (vedi, tra tante, da ultimo, Cons. St., sez. III, n. 3143, 4754, 4767 del 2023; n. 8042/2022; Cons. Stato Sez. I, parere n. 240/2021; id., n. 2152/2020; Sez. III, n. 1726/2019: Cons. Stato, sez. VI, n. 766/2011 e 974/2011; n. 8421/2009; Cons. St., sez. VI, 3213 e 3907 del 2008; 6063/2002; 1474/1999; 3145/1998, 2254/1996; TAR Liguria, sez. II, n. 68/2004, 1752/2004; /2005; e 1586/2003; TAR Lazio, sez. I, n. 2377/2006; TAR Lazio, sez. II quater n. 832/2009; TAR Lazio, sez. II quater, n. 4189/2012; è fatta salva la possibilità di prescindere da tale requisito nel caso in cui il richiedente sia un portatore di handicap - TAR Lazio, sez. I ter, n. 7846/2020 - altrimenti il requisito è richiesto anche nei confronti di altri soggetti meritevoli, per il resto, di tutela, quali i richiedenti asilo, come ribadito da Cons. Stato sez. III, n. 1726/2019, osservando che "la radicale differenza fra lo status di cittadino a pieno titolo e quello di "asilante" spiega e rende pienamente ragionevole la diversità degli elementi di fatto che sono sufficienti al riconoscimento della protezione internazionale, rispetto a quelli che concernono invece la concessione della cittadinanza"). A ben vedere si tratta delle stesse ragioni per cui è stata già da tempo risalente ritenuta legittima la prescrizione di soglie reddituali minime già solo al fine di autorizzare l'ingresso ed il soggiorno sul territorio nazionale, come prescritto dal D.lgs. 286/1998, per cui "il possesso di un reddito minimo - idoneo al sostentamento dello straniero e del suo nucleo familiare - costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto attinente alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale, al suo inserimento nel contesto lavorativo e alla capacità di contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del paese al quale ha chiesto di ospitarlo; il requisito reddituale è infatti finalizzato ad evitare l'inserimento nella comunità nazionale di soggetti che non siano in grado di offrire un'adeguata contropartita in termini di lavoro e, quindi, di formazione del prodotto nazionale e partecipazione fiscale alla spesa pubblica e che, in sintesi, finiscono per gravare sul pubblico erario come beneficiari a vario titolo di contributi e di assistenza sociale e sanitaria, in quanto indigenti; d'altro canto la dimostrazione di un reddito di lavoro o di altra fonte lecita di sostentamento è garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose" (cfr. di recente, tra tante, Cons. Stato, sez. II, n. 4026/2021; cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 3141/2020, n. 8839/2019, Cons. Stato, sez. I, parere n. 2176/2016 su affare 377/2016; Cons. St., sez. III, n. 2645/2015 e 2335/2015; Cons. Stato, sez. VI, n. 5994/2010). Quindi, se la fissazione del requisito economico e delle relative soglie reddituali minime è necessaria per consentire allo straniero il semplice ingresso ed il temporaneo soggiorno sul territorio nazionale, a maggior ragione si richiede che tali condizioni siano soddisfatte per conseguire la cittadinanza dello Stato ospite già solo sulla base della mera considerazione che "il più contiene il meno": a tale riguardo è appena il caso di ricordare che la naturalizzazione attribuisce, tra l'altro, il cd. diritto di incolato. In tale prospettiva è stato perciò chiarito che "Il parametro su riferito costituisce, dunque, un requisito minimo indefettibile, ragion per cui l'insufficienza del reddito dichiarato può costituire causa ex se di diniego di cittadinanza, anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo bene integrato nella collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro, e titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero della carta di soggiorno; anche in questi casi, infatti, si tratta di titoli che possono essere rilasciati e rinnovati solo previa dimostrazione del possesso dei requisiti reddituali espressamente prescritti art. 9 e 29 d.lgs n. 286/1996 (sicché il requisito reddituale risulta implicitamente incluso nel requisito della ‘residenza legale')" (vedi, tra tante, di recente, TAR Lazio, sez. V bis, n. 1698/2022, n. 10972/22, 11028/22, da ultimo, n. 9588/2023). In una prospettiva funzionale il requisito reddituale risulta indefettibile in considerazione del complesso intreccio di diritti/doveri pubblici che caratterizzano detto status. Conseguendo la naturalizzazione lo straniero acquisisce tutta una ulteriore serie di diritti (i cd. diritti politici) e si assumendosi al contempo i correlativi doveri (pubblici) che ne costituiscono la contropartita. Questi ultimi, infatti, gravano solo sul cittadino e sono costituiti, in primis, in tempo di guerra, dal "sacro dovere di difendere la Patria" solennemente sancito, a carico del solo cittadino, dall'art. 52 Cost (con conseguente divieto dello straniero naturalizzato di allontanarsi dal Paese in caso di mobilitazione generale, mentre lo straniero non naturalizzato resta libero di andare all'estero per mettere in salvo sé e la propria famiglia), nonché, in tempo di pace, dal dovere di contribuire al progresso socio-economico del Paese. Non serve rievocare le origini storiche del costituzionalismo moderno, scaturito dall'affermazione del principio "no taxation without representation", riconvertendolo nel suo reciproco "no representation without taxation", per comprendere i termini di quel rapporto di scambio, che, dopo la Rivoluzione Francese, caratterizza il contratto sociale che lega il cittadino allo Stato di "appartenenza", in virtù di quella "frazione di sovranità" che viene a questi l'attribuita con il riconoscimento del potere di partecipare all'autodeterminazione della vita della Nazione che lo ospita, mediante il conferimento dei cd. diritti politici, che costituiscono, a tutt'oggi, il nucleo essenziale della nozione di cittadinanza. In tale prospettiva è stato chiarito che l'assegnazione di tale potere allo straniero che chiede di essere ammesso in una Comunità politica non è un "atto gratuito", una conseguenza automatica della semplice sua presenza protratta sul territorio di quello Stato "senza creare particolari problemi", ma richiede da questi un "contributo" personale e materiale per il progresso di quella collettività di cui entra a far parte. Peraltro, siccome il conferimento della cittadinanza, come "completamento e coronamento del percorso di integrazione" consiste sostanzialmente nell'attribuire il diritto di voto alle elezioni politiche nazionali (giacché il diritto alla partecipazione alla vita politica locale - in cui, data la dimensione territoriale degli effetti, l'interesse nazionale del Paese di appartenenza dello straniero non ha alcuna influenza - proclamato dall'art. 7 Patto internazionale diritti civili e politici adottato dall'Assemblea Generale ONU a New York il 16.12.1966 e dall'art. 6 della Convenzione di Strasburgo del Consiglio d'Europa del 5.2.1992, è già riconosciuto dall'art. 2 dgs. 286/1998), la condizione di poter disporre di un reddito minimo di livello adeguato è altresì volta a scongiurare richieste strumentali della cittadinanza da parte di soggetti interessati a sfruttare il fenomeno (crescente) del cd. "voto di scambio". Anche sotto tale profilo il requisito reddituale risulta funzionalmente connesso alla verifica "dell'autenticità dell'interesse" al conseguimento della nazionalizzazione, oltre che rispondere alle esigenze di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico sopra rappresentate. La prospettazione del ricorrente pertanto non può essere condivisa, essendo ormai pacificamente riconosciuto che "l'amministrazione deve effettuare una valutazione delle ragioni che inducono il richiedente a scegliere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale, ivi compresi quelli della solidarietà economica e sociale, posti dalla Costituzione, per cui l'insufficienza dei mezzi economici, ostando alla realizzazione di tali finalità, può costituire causa idonea "ex se" a giustificare il diniego di cittadinanza" (Consiglio di Stato sez. IV, n. 1474/1999; sez. I, n. 3145/98 e n. 2254/96), e ciò vale "anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo bene integrato nella collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro, dato che la persistenza di tale situazione è comunque assicurata dalla carta di soggiorno" (cfr. tra tante, Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 3213/2008; Tar Liguria, sez. II, n. 4767/2005; TAR Lazio, sez. II quater, n. 4189/2012; TAR Lazio, sez. II quater, n. 5565/2013). La Sezione ha da subito condiviso con convinzione tale orientamento (TAR Lazio, sez. V bis, n. 1590/2022, 1698/2022, 1724/2022, 2945/2022, nonché, tra tante, di recente, n. 11028/2022, 11187/2022, 8273/2023, 9570/2023, 9582/2023, 11964/2023, 12386/2023), evidenziandone la validità anche dal punto di vista storico-comparatistico, ricordando che "il requisito dell'autonomia reddituale costituisce una condizione prescritta dalla legislazione in materia dei diversi Stati membri dell'Unione Europa, configurandosi come principio comune ai diversi ordinamenti giuridici" (TAR Lazio, sez. V bis, n. 11028/2022; 16321/2022, 1993/2023, 4268/2023, 10747/2023). A tale riguardo va peraltro osservato che il possesso del requisito in contestazione è prescritto anche dalla normativa comunitaria sulla cittadinanza dell'Unione per l'esercizio diritto di soggiorno delle persone nei territori degli Stati Membri, che, al fine di evitare il fenomeno del cd. "turismo sociale", è sottoposto alla condizione "di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato Membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato Membro ospitante" (art. 7 direttiva 2004/38/CE), per la ragione che "i beneficiari non devono costituire un onere eccessivo per le finanze pubbliche dello Stato ospitante" (considerando n. 10 dir. 2004/38). Un'ulteriore conferma, sul piano storico-evolutivo, è infine rinvenibile nel disegno di legge di riforma della normativa sulla cittadinanza, presentato dal Ministro dell'Interno Amato nell'agosto dell'anno 2006 - i cui contenuti l'impugnata Circolare del Ministero dell'Interno DLCI K. 60.1 del 5 gennaio 2007 intendeva anticipare, come espressamente dichiarato nella premessa introduttiva della stessa circolare - che ribadisce l'indefettibilità del requisito reddituale persino per l'acquisizione della cittadinanza dei figli minorenni di stranieri legalmente residenti in Italia, di cui pure intendeva agevolare la naturalizzazione. L’opposta tesi sostenuta da parte ricorrente va perciò disattesa alla luce della consolidata giurisprudenza in materia, la cui validità è corroborata dall'analisi storico-comparatistica, non residuando ormai più alcun dubbio sulla necessità del possesso di adeguate risorse economiche quale condizione per l'acquisto della nazionalità del Paese in cui lo straniero risiede, per cui la carenza di tale requisito costituisce una ragione sufficiente per negare la cittadinanza, anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo ben integrato nella collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro (vedi, tra tante, da ultimo, Cons. St., sez. III, n. 8042/2022, n. 4412/2022; Cons. St., sez. VI, n. 3213/2008). Per quanto invece riguarda il periodo in cui tale condizione deve essere soddisfatta - nonché la modalità di dimostrazione della sua sussistenza - la giurisprudenza in materia ha sin da tempo risalente chiarito che la valutazione del requisito reddituale va effettuata tenendo conto sia di quello già maturato nel triennio precedente al momento della presentazione della domanda (vedi, tra tante, Cons. St., sez. III, n. 8042/2022, TAR Lazio, sez. V bis, n. 9588/2023, 9573/2023; 7385/23, 7155/23, 11188/2022, 11185/2022, 8693/22, 7890/22, 1590/2022 e. 1724/2022; TAR Lazio, sez. I ter, n. 705/2021; n. 13690/2021; 8554/2019) - che, a tal fine, deve essere corredata dalla dichiarazione dei redditi dell'ultimo triennio, come prescritto dal DM 22.11.1994, adottato in attuazione dell'art. 1 co. 4 del DPR 18 aprile 1994, n. 362 - sia di quello successivo, in quanto lo straniero deve dimostrare di possedere con una certa stabilità e continuità nel tempo il requisito in parola, che va mantenuto fino al momento del giuramento, come previsto dall'art. 4, co. 7, DPR 12.10. 1993, n. 572 (Consiglio di Stato sez. I, parere n. 240/2021; TAR Lazio, sez. V bis, n. 1724/2022; sez. I ter, n. 507/2021, n. 13690/2021, n. 10750/2020, n. 2234/2009; cfr. sez. II quater n. 1833/2015; n. 4959/2014, n. 2450/2014, n. 1956/2014; n. 10647/2013; n. 8226/2008). L'osservazione della situazione reddituale si protrae lungo un arco temporale che è sufficientemente ampio proprio per poter valutare adeguatamente l'effettiva attitudine dell'aspirante alla naturalizzazione a far fronte agli impegni derivanti dal nuovo status (vedi, tra tante, TAR Lazio, sez. I ter, n. 507/2021 ove riconosce che "risponde a criteri di logica e di ragionevolezza desumere la sussistenza del requisito reddituale dalla capacità espressa dall'istante in un periodo che non solo deve necessariamente precedere la domanda, ma che deve anche abbracciare un lasso temporale sufficiente a conferire una certa stabilità a quel requisito), dato che è a tal fine che - come si è visto - si richiede allo straniero di dimostrare non solo di aver già raggiunto, ma anche di riuscire a mantenere, con una certa stabilità e continuità nel tempo, la capacità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale, contribuendo alla crescita socio-economica del Paese, senza rischio di diventare un onere per lo stesso. Come chiarito dalla giurisprudenza in materia il carattere di stabilità e continuità del requisito in parola non viene meno in caso di flessioni meramente transitorie, di durata limitata (ad un solo anno), suscettibili di recupero in breve tempo, non in grado di compromettere anche per il futuro il possesso di mezzi di autosostentamento per cui, in tali casi, è illegittimo il rigetto della domanda di cittadinanza senza previamente valutare l'attitudine dell'istante a riacquisire il grado di stabilità economico-patrimoniale prescritto, la sua capacità di far fronte a periodi di difficoltà transeunti (Cons. Stato, sez. III, n. 60/2015; Cons. St., sez. I, n. 1791/2021 e 1959/20; TAR Lazio, sez. I ter, n. 6979/2021; vedi, tra tante, di recente, Tar Lazio, V bis, n. 7154/2023; n. 8190/2023; 10752/2023), purché tali periodi siano limitati nel tempo, non determinino una definitiva perdita della capacità di produrre reddito, (Cons. Stato, Sez I, par. 119/2022; Cons. Stato, sez. III, n. 2645/2015, 60/2015, 6069/2014; 3674/2014; 3596/2014). In tale prospettiva l'Amministrazione, ove intervenga una diminuzione della capacità economica, può favorevolmente considerare la positiva evoluzione delle prospettive reddituali, tenendo conto delle potenzialità di recupero, ma solo "ove si riscontri il decorso dí un considerevole lasso di tempo tra la data di presentazione dell'istanza e quella di perfezionamento del relativo iter", come espressamente precisato dalla Circolare Ministeriale n. K. 60.1 del 5.1.2007, ove invita le Autorità periferiche di procedere "all'attualizzazione dei redditi dichiarati (.....) allo scopo di consentire che i tempi procedurali necessari per la concessione della cittadinanza operino, ove possibile, in senso favorevole al richiedente" (premessa-terzo capoverso), raccomandando che "ove sia riscontrabile il decorso di un considerevole lasso di tempo tra la data di presentazione dell'istanza e quella di perfezionamento del relativo iter, sarà possibile procedere, prima dell'eventuale diniego, ad una attualizzazione dei redditi dichiarati, dando modo al richiedente di indicare gli eventuali miglioramenti della propria posizione economica, ove in senso favorevole al richiedente" (ultimo capoverso). In tal modo la CM mira ad evitare che gli eccessivi ritardi nella conclusione del procedimento (dovuti alla cd. esplosione delle domande di cittadinanza) finiscano per danneggiare lo straniero che, nelle more, avesse perso il requisito, e ciò intende fare operando un'inversione degli effetti negativi, in modo che il ritardo giochi a favore (anziché a danno) del richiedente. Al riguardo è stato tuttavia osservato che all'eventuale ritardo dell'Amministrazione nel provvedere sull'istanza di naturalizzazione non può attribuirsi alcun effetto legittimante la presentazione dell'istanza da parte di soggetti che risultino ab origine privi dei requisiti prescritti (Vedi, tra tante, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 1949/2023; 7141/2023; 10868/2023, nel senso che il ritardo nel provvedere legittima piuttosto l'istante ad agire in giudizio contro l'inerzia della PA). Per cui tale CM deve essere interpretata "nel senso di prevedere una facoltà di attualizzazione in senso favorevole da parte dell'Amministrazione, che certo non esclude la potestà di valutare, fino al momento dell'emissione del provvedimento, la sussistenza di tutte le condizioni richieste per l'esito favorevole dell'istanza" (TAR Lazio, sez. I ter, n. 8554/2019). In tal senso anche questa Sezione ha ripetutamente chiarito che il principio di attualizzazione del reddito, cui fa riferimento la circolare soprarichiamata, al fine di consentire all'istante di far valere eventuali miglioramenti della propria posizione economica, non può essere inteso nel senso di ammettere che i requisiti previsti per l'ottenimento della cittadinanza vengano ad essere maturati nel corso del procedimento, in deroga ai principi generali che improntano i procedimenti ad istanza di parte, secondo cui i requisiti debbano essere già posseduti all'atto della presentazione dell'istanza, oltre che mantenuti sino al momento della decisione sulla stessa da parte dell'autorità procedente (vedi, tra tante, di recente, TAR Lazio, sez. V bis, n. 12092/23, 10881/2023, 9588/2023, 9573/2023; 7385/23, 7165/2023, 7155/23, 11188/2022, 11185/2022, 8693/22, 7890/22). È stato al riguardo chiarito che non può essere applicato in via analogica al procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione l'opposto principio della rilevanza delle sopravvenienze favorevoli sancito dalla normativa che disciplina la (diversa) materia dell'immigrazione, osservando che l'art. 5 co. 5, D.lgs. 286/1998 - che prevede che il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno sono rifiutati "quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato ... sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio" - è una norma che ha natura derogatoria al principio generale che impronta i procedimenti ad istanza di parte - sopra richiamo - al fine di evitare che lo straniero, rimasto privo del titolo autorizzatorio al soggiorno, cada in situazioni di clandestinità- e quindi non può essere applicato al di fuori delle ipotesi espressamente previste (vedi, tra tante, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 13509/2023, 13374/2023, 9588/23, 9573/2023, 7385/23, 7174/23, 7166/23, 7165/23, 7155/23, 7141/23, 1949/23, 1190/23, 11188/22, 11185/22, 7980/2022, nel senso che nei procedimenti per la concessione della cittadinanza, trova applicazione il principio in cui il richiedente deve dimostrare di aver già maturato tutti i requisiti necessari per ottenere la naturalizzazione al momento della domanda, risultando inconferente il richiamo alle diverse norme dettate dal Testo Unico Immigrazione; cfr., TAR Lazio, sez. II quater, n. 832/2009, n. 5565/2012; Cons. St., sez. VI, n. 842/2009). Ciò è confermato dalla stessa formulazione testuale della circolare ministeriale in parola, ove ribadisce che "Lo straniero è quindi tenuto a provare la propria posizione reddituale e il regolare assolvimento degli obblighi fiscali, per i periodi immediatamente antecedenti la presentazione dell'istanza, allegando alla stessa idonea documentazione". I periodi cui si fa riferimento sono appunto, come sopra ricordato, "il triennio immediatamente antecedenti la presentazione della domanda", come prescritto dal DM 22.11.1994, con cui il Ministro dell'Interno ha dettato disposizioni in attuazione dell'autorizzazione di cui all'art. 1 co. 4 del DPR n. 362/1994. Pertanto neppure la circolare ministeriale in parola consente di accedere alla richiesta di quella “valutazione complessiva” invocata da parte ricorrente, non deponendo in tal senso né l'interpretazione letterale, né l'interpretazione logico-sistematica, che andrebbe operata alla luce dei principi generali sopra richiamati. D’altronde la normativa in materia già regola la rilevanza delle sopravvenienze con espresse disposizioni, prevedendo che la sede in cui possono essere fatti valere i requisiti maturati successivamente non è quella del procedimento in corso, bensì quella del nuovo procedimento, che può essere instaurato dall'interessato, presentando una nuova domanda, già solo dopo un anno dal rigetto della precedente, come sancito dall'art. 5 DPR 572/1993 (Cons. St., sez. III, n. n. 8421/2009 nel senso che la via da seguire, in caso di miglioramento della condizione reddituale, "è quella della proposizione, ad un anno dall'attuale diniego, di una nuova istanza di concessione della cittadinanza, in applicazione di una norma specifica, l'art. 5, comma 2, del d.p.r. 12 ottobre 1993, n. 572; (..) Ed infatti, la decisione sulla concessione della cittadinanza, attesa la situazione di durata su cui si innesta, è naturalmente espressa "allo stato degli atti" e quindi suscettibile di successiva revisione, a seguito dell'instaurazione di un nuovo e distinto procedimento da parte dell'interessato, in relazione all'eventuale subentrato maturare dei requisiti richiesti"; sulla natura dinamica delle valutazioni di tali circostanze, vedi, da ultimo, Cons. St., sez. III, n. 8042/2022); non potendosi ravvisare in ciò alcun contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità dato che, in ogni caso, anche in caso di diniego della cittadinanza, lo straniero può continuare a soggiornare e lavorare in Italia, conducendo la propria esistenza alle medesime condizioni di prima, sicché la preclusione è solo temporanea e non comporta alcuna "interferenza nella vita privata e familiare del ricorrente" ex art. 8 CEDU, art. 7 Patto internazionale diritti civili e politici, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza in materia (vedi, tra tante, di recente, TAR Lazio, sez. V bis, n. 10748/23, 10742/23, 9588/23, 7385/23, 7165/23, 7161/23, 7155/23, 4268/23, 4262/23, 1589/23, 11918/22, 11285/22, 11188/22, 11187/22, 11185/22, 11028/22, 10972/22, 10970/22, 10096/22, 8706/22, 8220/22, 7890/22. 7888/22, 7887/22, 3692/22). Alla luce delle considerazioni e conclusioni sopra richiamate risulta legittimo il provvedimento impugnato con cui l'istanza di naturalizzazione in parola è stata rigettata a causa del deficit del requisito reddituale per due annualità consecutive; sicché la domanda di cittadinanza risulta essere stata prematuramente presentata, in un momento in cui non era stata conseguita la consistenza e stabilità delle fonti di reddito. Anche in quest’occasione va ribadito che il miglioramento delle condizioni reddituali non può essere fatto valere in corso di giudizio: è al momento della presentazione della domanda che i requisiti devono essere posseduti (e vanno peraltro mantenuti fino al giuramento); in caso di rigetto è possibile ripresentare l’istanza di cittadinanza già solo un anno dopo la reiezione, facendo valere in quella sede il requisito nel frattempo maturato. Il ricorso va pertanto respinto. Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, attesa la particolare posizione del ricorrente. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
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