Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS23 aprile 2025Respinto

Sentenza n. 202507947/2025

Rigetto Richiesta Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - K10/462119

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio impugnando il decreto di rigetto emesso dal Ministero dell'Interno il 20 agosto 2020, notificato il 29 giugno 2021, che ha negato la sua richiesta di acquisizione della cittadinanza italiana. Il ricorrente contestava la legittimità e il merito del provvedimento di diniego, asserendo che sussistevano i presupposti legali per ottenere la cittadinanza italiana secondo la normativa vigente. La controversia verte quindi sulla corretta applicazione della disciplina sulla cittadinanza italiana al caso concreto del ricorrente, questione di rilevanza costituzionale considerato che la cittadinanza rappresenta lo status fondamentale che determina l'appartenenza di una persona allo Stato italiano.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, numero 91, che stabilisce i modi e i requisiti per l'acquisizione della cittadinanza italiana sia per via di filiazione che per naturalizzazione. Rientrano in questo ambito le disposizioni relative alla residenza continua nel territorio dello Stato, il possesso di redditi o mezzi di sussistenza adeguati, l'assenza di condanne penali e altri criteri di ordine pubblico e sicurezza nazionale. Il Ministero dell'Interno è l'amministrazione competente all'istruttoria delle pratiche di cittadinanza e all'emissione dei relativi provvedimenti di accoglimento o diniego. La legge affida al giudice amministrativo il compito di sindacare la legittimità dei provvedimenti ministeriali attraverso il controllo sulla corretta applicazione della normativa e sulla sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto richiesti.

La questione giuridica

La questione giuridica sottesa al ricorso riguarda se il ricorrente possedesse effettivamente i requisiti previsti dalla legge 91/1992 per acquisire la cittadinanza italiana e se il Ministero dell'Interno avesse correttamente valutato la sussistenza di tali requisiti nel provvedimento impugnato. In particolare, era controverso se l'amministrazione avesse compiuto una corretta istruttoria del procedimento, se avesse acquisito e valutato adeguatamente tutta la documentazione necessaria, e se il diniego fosse stato motivato in modo congruente rispetto agli elementi di fatto e di diritto rilevanti. La complessità della questione risiede nella necessità di verificare se l'esercizio del potere amministrativo discrezionale di valutazione dei requisiti soggettivi sia stato compiuto secondo le regole della buona amministrazione e del corretto procedimento.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante ha esaminato la documentazione acquisita nel procedimento amministrativo e ha ritenuto che il diniego opposto dal Ministero dell'Interno fosse fondato sulla corretta applicazione della normativa sulla cittadinanza. Evidentemente, il Tribunale ha valutato che il ricorrente non possedesse i requisiti richiesti dalla legge 91/1992 ovvero che l'amministrazione avesse adeguatamente e ragionevolmente fondato il proprio diniego sulle risultanze istruttorie. Il giudice amministrativo, nel sindacare il provvedimento ministeriale, ha verificato la legittimità della decisione secondo i parametri della legalità sostanziale e procedimentale, e ha concluso che nessun vizio aveva inficiato il decreto impugnato né sul piano della logica giuridica né su quello della corretta acquisizione dei fatti rilevanti per l'applicazione della norma.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso, rigettando le censure mosse dal ricorrente contro il decreto del Ministero dell'Interno. Le spese processuali sono state compensate tra le parti. La sentenza è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall'autorità amministrativa. Inoltre, in applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali, il Tribunale ha ordinato l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente e di qualsiasi altro elemento idoneo a identificare le parti in causa, al fine di tutelare la dignità e i diritti della persona interessata secondo le disposizioni del Codice della Privacy e del Regolamento europeo 2016/679.

Massima

L'amministrazione competente in materia di cittadinanza, nell'esercizio della propria discrezionalità valutativa circa la sussistenza dei requisiti legali per l'acquisizione della cittadinanza italiana, adotta un provvedimento di diniego che è legittimo quando fondato sulla corretta interpretazione e applicazione della disciplina normativa vigente e sostenuto da adeguata istruttoria.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Rosa Perna,	Presidente, Estensore
Benedetto Nappi,	Consigliere
Silvio Giancaspro,	Primo Referendario
per l'annullamento
del decreto di rigetto emesso dal ministero dell'interno in data 20/08/2020 e notificato all'interessato in data 29/06/2021recante diniego della cittadinanza italiana.
sul ricorso numero di registro generale 9318 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Andrea Policarpo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e i terzi.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:

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