Sentenza n. 202500717/2025
Rigetto Richiesta Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - K10/593141
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana il 9 aprile 2016 presso il Ministero dell'Interno, chiedendo l'accoglimento della richiesta secondo le disposizioni della legge sulla cittadinanza. Il Ministero dell'Interno ha emesso un decreto il 1 ottobre 2020 con il quale ha respinto la domanda di concessione, ritenendola inaccoglibile in base ai presupposti normativi applicabili. Dinanzi a tale rifiuto, il ricorrente ha impugnato il provvedimento amministrativo mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio nel 2022, chiedendone l'annullamento. Il caso si presenta quindi come una controversia relativa ai diritti dello straniero in materia di acquisizione della cittadinanza italiana, un tema sensibile che tocca il diritto allo status di cittadino e i suoi correlati diritti fondamentali.
Il quadro normativo
La controversia verte sulla corretta applicazione dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992, che disciplina il procedimento di concessione della cittadinanza italiana. Questa norma fa parte del sistema normativo italiano in materia di cittadinanza e definisce le condizioni e le modalità secondo le quali lo straniero può acquistare la cittadinanza italiana attraverso un procedimento di naturalizzazione. Il Ministero dell'Interno è l'amministrazione competente a valutare le domande di concessione della cittadinanza e a emanare i relativi decreti, dispone di un potere discrezionale nell'accoglimento o nel rigetto delle istanze, seppur sempre entro i limiti e secondo le condizioni stabilite dalla legge. Il TAR, quale giudice amministrativo, ha il compito di sindacare la legittimità dei provvedimenti amministrativi, verificando se il Ministero ha correttamente interpretato e applicato la norma vigente.
La questione giuridica
Il punto controverso riguardava la legittimità del decreto di rigetto emesso dal Ministero dell'Interno nei confronti della domanda di cittadinanza presentata dal ricorrente. Il ricorrente contestava la decisione amministrativa adducendo che il Ministero avrebbe violato i presupposti normativi previsti dalla legge, ovvero che i requisiti per l'accoglimento della domanda fossero in realtà presenti e che il diniego fosse stato arbitrario o motivato insufficientemente. La questione richiedeva quindi al giudice amministrativo di valutare se l'amministrazione avesse correttamente accertato il possesso dei presupposti di legge per la concessione della cittadinanza e se avesse motivato adeguatamente il suo rifiuto, secondo i principi di trasparenza, ragionevolezza e obbligo di motivazione che vincolano l'esercizio del potere amministrativo.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR ha attentamente esaminato gli argomenti dedotti dal ricorrente e la documentazione prodotta dalle parti. Dopo aver valutato la corretta interpretazione dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, il giudice ha ritenuto che il Ministero dell'Interno avesse correttamente accertato i presupposti normativi per il diniego della concessione della cittadinanza e che il provvedimento impugnato fosse stato emesso in conformità alle disposizioni di legge applicabili. Il tribunale ha quindi escluso che nel procedimento amministrativo vi fossero stati vizi di legittimità tali da inficiare il decreto ministeriale, come ad esempio l'incompletezza della motivazione, l'eccesso di potere o la violazione di legge. La conclusione cui è pervenuto il collegio è stata che l'amministrazione aveva agito correttamente nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa, ossia entro i margini consentiti dalla legge e in conformità ai principi che la governano.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, ritenendo infondati gli argomenti utilizzati per contestare la legittimità del decreto ministeriale di rigetto. Di conseguenza, il provvedimento del Ministero dell'Interno rimane pienamente efficace e il ricorrente non consegue l'annullamento richiesto né la concessione della cittadinanza italiana sulla base delle istanze dedotte in giudizio. Inoltre, il giudice ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore del Ministero dell'Interno nella somma di millecinquecento euro, come avviene ordinariamente nella soccombenza totale. Infine, al fine di tutelare i diritti e la dignità della parte interessata, il giudice ha ordinato alla Segreteria del tribunale di procedere all'oscuramento delle generalità nella pubblicazione della sentenza.
Massima
La concessione della cittadinanza italiana è una manifestazione della sovranità dello Stato e rimane soggetta al controllo di legittimità del giudice amministrativo il quale, pur non potendo sostituirsi alla discrezionalità amministrativa, verifica che il provvedimento di rigetto sia stato emesso in conformità alle disposizioni di legge e secondo i principi di trasparenza, proporzionalità e corretta motivazione.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere, Estensore Gianluca Verico, Referendario per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno prot. n. -OMISSIS-, emesso in data 1.10.2020, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 9.4.2016, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992; sul ricorso numero di registro generale 2522 del 2022, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Andrea Policarpo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 novembre 2024 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
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