Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS9 aprile 2025Respinto

Sentenza n. 202507009/2025

Rigetto Richiesta Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - K10/630298

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino ha presentato richiesta di concessione della cittadinanza italiana il 25 aprile 2016, secondo le procedure previste dalla legge sulla cittadinanza. Il Ministero dell'Interno ha emesso un decreto di rigetto della richiesta il 30 ottobre 2020, notificato al ricorrente il 22 marzo 2021. Di fronte a questo provvedimento negativo, il ricorrente ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, depositando il ricorso il 6 giugno 2021 con numero di registro generale 6514 del 2021, rappresentato dalla difesa tecnica affidata all'avvocato Teresa Vassallo. Nel giudizio si sono contrapposte due posizioni: quella del ricorrente, che contestava la legittimità del rifiuto della cittadinanza, e quella del Ministero dell'Interno, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che sosteneva la fondatezza del decreto impugnato.

Il quadro normativo

La materia della concessione della cittadinanza italiana è regolamentata dalla legge sulla cittadinanza, in particolare dalla legge 91 del 1992 e dalle disposizioni successive, che fissa i requisiti sostanziali e procedurali che un soggetto deve possedere per ottenere la cittadinanza italiana. Tali requisiti includono elementi di capacità civile, residenza continuata per il periodo prescritto, moralità, assenza di carenze nei confronti dell'ordine pubblico e il possesso di altre condizioni specifiche previste dalla legge a seconda del titolo su cui si fonda la richiesta. Il ricorso amministrativo contro i provvedimenti del Ministero dell'Interno è disciplinato dal codice del processo amministrativo, decreto legislativo 104 del 2010, che definisce i termini, le modalità e i poteri del giudice amministrativo nel sindacato della legittimità degli atti della pubblica amministrazione. Il diritto alla cittadinanza è un diritto fondamentale, ma la sua concessione rimane soggetta alla verifica del possesso dei requisiti di legge.

La questione giuridica

La controversia verteva su un aspetto centrale del diritto amministrativo: se il Ministero dell'Interno avesse correttamente esercitato il suo potere di valutazione della richiesta di cittadinanza, oppure se il decreto di rigetto fosse illegittimo per violazione dei principi procedurali, errata valutazione dei fatti o della normativa applicabile. Il ricorrente sosteneva che sussistevano tutti i presupposti legali per ottenere la cittadinanza e che il rifiuto ministeriale mancasse di fondamento legale o fattuale. La questione richiedeva al giudice amministrativo di sindacare se l'amministrazione avesse correttamente accertato il mancato possesso di uno o più requisiti prescritti dalla legge, oppure se avesse commesso vizi procedurali o errori nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme sulla cittadinanza.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante, composto dalla presidente Floriana Rizzetto, dal consigliere Enrico Mattei e dal referendario estensore Antonietta Giudice, ha ritenuto che il ricorrente non avesse fornito elementi sufficienti a dimostrare la legittimità della sua pretesa al riconoscimento della cittadinanza italiana. Nel sindacato sulla legittimità del decreto ministeriale, il giudice amministrativo ha valutato che il Ministero dell'Interno aveva operato correttamente nell'accertare il mancato possesso dei requisiti prescritti dalla legge sulla cittadinanza, oppure nella corretta applicazione dei criteri discrezionali previsti dalla normativa. Il ragionamento del collegio, seppur formulato in modo sintetico nel testo depositato, sottende che il ricorrente non aveva provato l'erroneità della valutazione amministrativa e che il provvedimento impugnato era fondato su presupposti legittimi. La sentenza rappresenta una conferma della legittimità dell'esercizio del potere discrezionale amministrativo in materia di cittadinanza.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, mantenendo in vigore il decreto ministeriale di rigetto della richiesta di cittadinanza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate dal giudice in euro millecinquecento, oltre ai relativi accessori di legge secondo le disposizioni vigenti. La sentenza è dichiarata esecutiva dall'autorità amministrativa con effetto immediato. Le generalità del ricorrente sono state oscurate nel testo della sentenza allo scopo di tutelare i diritti e la dignità della parte interessata, conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196 e del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679.

Massima

Il Ministero dell'Interno esercita legittimamente il proprio potere di valutazione nella concessione della cittadinanza italiana quando respinge una richiesta in conseguenza dell'accertamento del mancato possesso dei requisiti prescritti dalla legge sulla cittadinanza, essendo il sindacato del giudice amministrativo circoscritto al controllo della legittimità del procedimento e della corretta applicazione della normativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere
Antonietta Giudice,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del decreto, emesso il 30 ottobre 2020 e notificato in data 22 marzo 2021, di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana presentata il 25 aprile 2016 (K10/-OMISSIS-)
sul ricorso numero di registro generale 6514 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Vassallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro incarica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

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