Sentenza n. 202506399/2025
Rigetto Richiesta Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/668165)
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione quinta bis, avverso il rigetto della propria istanza di concessione della cittadinanza italiana, regolata dall'amministrazione competente. L'interessato, sulla base di una fattispecie che rientrava presumibilmente nell'ambito della naturalizzazione ordinaria ovvero di una delle ipotesi speciali previste dalla normativa sulla cittadinanza, aveva chiesto il riconoscimento dello status di cittadino italiano presso l'organo amministrativo preposto, ricevendo un provvedimento di diniego. Avverso questo rigetto, motivato secondo le valutazioni dell'amministrazione da elementi ostacoli alla concessione, il ricorrente ha proposto impugnazione, contestando la legittimità del provvedimento sia sotto il profilo procedimentale che sostanziale e richiedendo al giudice amministrativo l'accoglimento della propria domanda.
Il quadro normativo
La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge numero 91 del 1992 e successive modificazioni, che definisce le modalità e i presupposti per l'acquisto, il riacquisto e la concessione della cittadinanza ai cittadini stranieri. La legge prevede diverse fattispecie di acquisto della cittadinanza, tra cui la naturalizzazione ordinaria, che richiede la residenza continuativa in Italia per dieci anni e altri requisiti, nonché le ipotesi speciali di accesso riservate ai cittadini di paesi dell'Unione europea, ai discendenti di cittadini italiani, ai coniugi di cittadini italiani e ad altre categorie particolari. L'amministrazione competente, nel valutare le istanze, deve accertare il possesso di tutti i presupposti previsti dalla legge e operare le verifiche dovute secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità propri dell'azione amministrativa, rispondendo comunque al principio di legalità e al controllo sulla conformità dell'azione alla legge.
La questione giuridica
La controversia verteva sulla legittimità del rigetto opposto dall'amministrazione alla richiesta di cittadinanza italiana del ricorrente, in particolare sulla corretta applicazione dei presupposti di legge e sulla valutazione dei fatti costitutivi atti al riconoscimento dello status richiesto. Il ricorrente contestava le motivazioni del diniego, sostenendo che nel suo caso ricorrevano tutti gli elementi necessari per l'accesso alla cittadinanza secondo le previsioni normative, ovvero che l'amministrazione aveva errato nella valutazione del materiale documentale e probatorio prodotto. Il giudice amministrativo doveva quindi verificare se il provvedimento di rigetto fosse fondato su una corretta lettura delle norme applicabili e se l'amministrazione avesse operato una valutazione dei presupposti conforme ai canoni della ragionevolezza e della proporzionalità.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha analizzato la documentazione prodotta dal ricorrente e le risultanze amministrative, verificando se effettivamente ricorressero i presupposti sostanziali e procedimentali necessari per il rilascio della cittadinanza italiana. Sulla base degli elementi di fatto e delle previsioni normative applicabili, il collegio ha ritenuto che l'amministrazione aveva correttamente valutato la situazione e che il rigetto era fondato su basi legittimamente riscontrate, respingendo le deduzioni del ricorrente secondo cui gli elementi mancanti sarebbero stati presenti ovvero erroneamente valutati. Il giudice ha confermato che il provvedimento amministrativo era stato adottato secondo i presupposti di legge e che l'amministrazione aveva operato una corretta ricostruzione dei fatti e della normativa pertinente, non riscontrando profili di illegittimità nel diniego contestato dal ricorrente.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto il ricorso, confermando il provvedimento amministrativo di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana. La sentenza diviene pertanto definitiva secondo i termini ordinari previsti per la fase cautelare e ordinaria; le spese processuali, salvo diversa previsione del dispositivo integrale, rimangono di norma a carico della parte soccombente, secondo i principi generali della responsabilità processuale. La decisione comporta che il ricorrente non potrà ottenere la cittadinanza italiana secondo quella istanza, fermo restando il diritto di presentare nuova istanza nel caso sopraggiungessero circostanze diverse ovvero elementi non precedentemente considerati.
Massima
L'amministrazione competente in materia di cittadinanza italiana legittimamente rigetta l'istanza di naturalizzazione quando, all'esito della verifica, accerti che il ricorrente non possegga taluno dei presupposti normativamente richiesti, e il giudice amministrativo, nel controllo in sede di ricorso, conferma il provvedimento se riscontri la correttezza delle valutazioni amministrative secondo il criterio della proporzionalità e della ragionevolezza.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere Gianluca Verico, Referendario, Estensore per l'annullamento quanto al ricorso n. 2117 del 2019: del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza italiana (-OMISSIS-); quanto al ricorso n. 2118 del 2019: del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza italiana (-OMISSIS-); sul ricorso numero di registro generale 2117 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti i ricorsi e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. sul ricorso numero di registro generale 2118 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe indicati, li respinge. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, in favore del Ministero dell’Interno, liquidate complessivamente in €1.000,00 (mille/00) per ciascuno. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
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