Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS31 marzo 2025Respinto

Sentenza n. 202506395/2025

Rigetto Richiesta Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - (k10/1031890/r)/- Atto Di Costituzione Ex Art. 48 C.p.a.

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato un ricorso amministrativo presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione quinta bis, contro il provvedimento di rigetto della propria richiesta di concessione della cittadinanza italiana. La domanda di naturalizzazione era stata inoltrata secondo le procedure previste dalla normativa vigente, presumibilmente presso il Ministero dell'Interno o la Prefettura competente per territorio. L'amministrazione aveva respinto la richiesta attraverso un provvedimento amministrativo specifico, fondandosi su motivi che il ricorrente contestava come illegittimi o infondati. Il ricorrente si è dunque rivolto al giudice amministrativo per impugnare tale rigetto e ottenere l'accertamento della propria idoneità alla concessione della cittadinanza italiana, quale atto dovuto secondo le norme di legge.

Il quadro normativo

La materia della concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge numero 91 del 1992, che stabilisce i presupposti, i termini e le modalità attraverso cui uno straniero può acquisire la cittadinanza italiana per naturalizzazione. La Costituzione stessa, all'articolo 22, prescrive che nessuno può essere privato della cittadinanza se non per legge e salve le eccezioni stabilite. Il procedimento amministrativo relativo alla concessione della cittadinanza è soggetto al controllo del giudice amministrativo in caso di ricorso, il quale deve verificare la legittimità del provvedimento amministrativo secondo i criteri di correttezza, proporzionalità e conformità alle norme di legge. Le decisioni sulla cittadinanza rappresentano materia di diritto pubblico in cui confluiscono considerazioni di ordine costituzionale, amministrativo e internazionalista.

La questione giuridica

Il nodo controverso riguardava la legittimità del diniego della cittadinanza italiana e se la decisione amministrativa fosse adeguatamente motivata e conforme ai criteri normativi previsti. Il ricorrente contestava probabilmente la corretta applicazione della legge 91/1992 oppure sosteneva che l'amministrazione non avesse valutato correttamente i presupposti richiesti per la concessione della cittadinanza, quali ad esempio la residenza legale in Italia, il possesso di redditi sufficienti, l'assenza di condanne penali, o altri criteri previsti dalla legge. La controversia era di rilievo giuridico poiché una decisione in materia di cittadinanza incide direttamente sulla posizione giuridica personale del ricorrente e sulla sua capacità di godere pienamente dei diritti civili e politici come cittadino italiano.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha proceduto all'esame della legittimità del provvedimento di rigetto, verificando in primo luogo la corretta applicazione della normativa sulla cittadinanza e la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda. Il collegio ha ritenuto che la valutazione amministrativa fosse stata svolta secondo le procedure previste e che il rigetto fosse fondato su motivi legittimi e disciplinati dalla legge. Il TAR ha probabilmente analizzato la documentazione prodotta dal ricorrente e gli elementi istruttori del fascicolo amministrativo, concludendo che l'amministrazione aveva correttamente valutato i criteri richiesti. La logica argomentativa seguita dal giudice ha portato alla conclusione che non ricorrevano i presupposti per annullare il provvedimento impugnato né per costringere l'amministrazione ad accogliere la domanda di cittadinanza.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso presentato dal cittadino straniero, confermando in tal modo la legittimità del provvedimento amministrativo di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana. La sentenza è divenuta definitiva nella parte dispositiva, ossia non è stato accolto alcun capo della domanda giurisdizionale. Il ricorrente rimane dunque escluso dall'acquisizione della cittadinanza italiana secondo il ricorso presentato, salvo potesse intraprendere ulteriori azioni giuridiche o richiedere una nuova valutazione della sua posizione secondo la normativa vigente.

Massima

La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è un atto amministrativo discrezionale soggetto a controllo giurisdizionale di legittimità, ma il giudice amministrativo non può sostituire la valutazione dell'amministrazione sulla sussistenza dei requisiti di legge qualora questa sia stata effettuata secondo le modalità procedurali previste e risulti coerente con la normativa applicabile.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice,	Referendario
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- i data 8.11.2023, con cui è stata rigettata la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 15.12.2021, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
sul ricorso numero di registro generale 6160 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Imma Cirelli e Diletta Denova, con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore in Milano, via San Mamete 18;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Prefettura di Milano, non costituito in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:

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