Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS25 marzo 2025Respinto

Sentenza n. 202506041/2025

Rigetto Richiesta Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/670595)

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una persona straniera ha presentato una domanda di concessione della cittadinanza italiana il 20 gennaio 2017, invocando i presupposti previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il Ministero dell'Interno ha esaminato la istanza e, con decreto datato 20 maggio 2021, ha deciso di respingere la domanda, negando così l'accesso alla cittadinanza italiana. Di fronte a questo provvedimento amministrativo, il ricorrente, rappresentato dall'avvocato Alberto Salvadori, ha deciso di ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, impugnando il decreto ministeriale e chiedendone l'annullamento al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla cittadinanza. La controversia è stata sottoposta al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta Bis, che ha pronunciato sentenza il 25 marzo 2025.

Il quadro normativo

La concessione della cittadinanza italiana a stranieri è disciplinata dalla legge n. 91 del 1992, denominata "Nuove norme sulla cittadinanza", che fissa i criteri per l'acquisto della cittadinanza italiana attraverso i diversi istituti giuridici disponibili. In particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge prevede che la cittadinanza italiana può essere concessa a determinati soggetti che si trovino in specifiche condizioni, sia per titoli di natura familiare sia per titoli di natura territoriale o personale. La materia della cittadinanza rientra nell'esercizio di poteri amministrativi in parte vincolati e in parte discrezionali del Ministero dell'Interno, sebbene l'amministrazione debba operare nel rispetto di criteri di ragionevolezza, non discriminazione, proporzionalità e coerenza con i principi costituzionali della Repubblica. Le valutazioni del Ministero sulla sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge sono soggette al controllo del giudice amministrativo, il quale può annullare il decreto ministeriale ove risultino violate disposizioni di legge o principi generali dell'ordinamento giuridico.

La questione giuridica

Il ricorrente contestava la legittimità del decreto ministeriale che aveva negato la concessione della cittadinanza, sostenendo presumibilmente che il Ministero avesse esercitato in modo illegittimo il proprio potere discrezionale, sia mediante la violazione di norma procedurali ovvero mediante il mancato accertamento dei presupposti di legge che avrebbero dovuto determinare l'accoglimento della domanda. La controversia si imperniava quindi sulla corretta applicazione dei criteri di valutazione che il Ministero dell'Interno deve seguire quando esamina le domande di concessione della cittadinanza, e più specificamente sulla verifica del possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge, quali il comportamento idoneo, il rispetto dell'ordinamento giuridico e l'assenza di ostacoli normativi. Il giudice amministrativo era chiamato a sindacare se il provvedimento fosse stato adottato in conformità alla legge e secondo canoni di logicità e coerenza amministrativa.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, nella composizione della Sezione Quinta Bis con relatore il consigliere Enrico Mattei, ha ritenuto che il ricorso non fosse fondato sulla base di una valutazione complessiva degli elementi di fatto e di diritto sottoposti alla sua cognizione. Sebbene la sentenza non contenga una motivazione estesa, la decisione di respingere il ricorso è coerente con l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa secondo il quale il Ministero dell'Interno possiede un ampio margine di discrezionalità nella valutazione dei requisiti per la concessione della cittadinanza, specialmente quando si tratti di elementi attinenti al carattere morale, ai legami effettivi con l'Italia, alla genuinità della volontà di acquisire la cittadinanza e alla compatibilità del profilo del richiedente con i valori fondamentali dell'ordinamento costituzionale. Il collegio ha ritenuto che il decreto ministeriale fosse stato emesso in conformità ai dettati normativi e ai principi di corretta amministrazione, senza che il ricorrente avesse fornito elementi idonei a dimostrare l'illegittimità del provvedimento.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto completamente il ricorso proposto dal ricorrente, ritenendo che il decreto del Ministero dell'Interno del 20 maggio 2021 fosse legittimo e non viziato da alcuna forma di illegittimità procedimentale o sostanziale. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell'Interno nella misura complessiva di duemila euro, oltre agli oneri e agli accessori di legge previsti dal codice di procedura amministrativa. La sentenza è stata resa esecutiva dall'autorità amministrativa a partire dalla data della sua pronuncia. Le generalità del ricorrente sono state oscurate a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, in conformità alle disposizioni sulla protezione dei dati personali.

Massima

La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione rientra nell'esercizio di poteri amministrativi ampiamente discrezionali del Ministero dell'Interno, il quale dispone di margini valutativi significativi nella determinazione dei requisiti soggettivi e nella valutazione della idoneità morale del richiedente, e il decreto ministeriale di rigetto è sindacabile in sede amministrativa solo ove affetto da vizi procedurali ovvero dalla violazione di norme cogenti di legge o da difetto assoluto di istruttoria.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice,	Referendario
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- del 20 maggio 2021, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 20 gennaio 2017, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992.
sul ricorso numero di registro generale 10074 del 2021, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Salvadori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’interno, complessivamente liquidate in € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:

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