Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS16 marzo 2026Respinto

Sentenza n. 202604898/2026

Rigetto Richiesta Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - K10/0435180

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha presentato istanza di acquisto della cittadinanza italiana presso il Ministero dell'Interno. L'amministrazione ha emesso un decreto di rigetto di tale istanza. Il ricorrente, ritenendo illegittimo il provvedimento amministrativo di rigetto, ha proposto ricorso gerarchico-amministrativo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio nella Sezione Quinta Bis, depositando il ricorso al numero di registro generale 19 del 2020. Il ricorso era rappresentato e difeso dall'avvocato Fernando Pontecorvo, mentre il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato. La causa è stata discussa in pubblica udienza il 28 gennaio 2026, con relatore il primo referendario Gianluca Verico, Estensore della sentenza.

Il quadro normativo

Le istanze di acquisizione della cittadinanza italiana sono disciplinate dal codice civile, in particolare dagli articoli 4 e seguenti sulla cittadinanza, e dalle norme amministrative relative alle procedure di rilascio e denegatoria. L'amministrazione competente, il Ministero dell'Interno, esercita un potere discrezionale vincolato nel valutare i requisiti richiesti dalla legge e nel verificare il possesso dei presupposti necessari per il riconoscimento della cittadinanza. Il provvedimento di rigetto deve essere motivato e sottoposto al sindacato del giudice amministrativo, il quale verifica la legittimità dell'esercizio del potere, la correttezza del procedimento e l'adeguatezza della motivazione fornita dall'amministrazione. La decisione del TAR è vincolante e definitiva nella materia contenzioso-amministrativa.

La questione giuridica

La questione giuridica centrale riguardava la legittimità del decreto di rigetto dell'istanza di cittadinanza emesso dal Ministero dell'Interno. Il ricorrente evidentemente contestava la decisione amministrativa sulla base di una o più delle seguenti doglianze: mancanza di motivazione, violazione di norme procedurali, non corretta valutazione dei requisiti richiesti dalla legge, arbitrarietà della decisione, o difetto istruttorio. Il giudice amministrativo doveva accertare se il provvedimento impugnato fosse stato emesso secondo le regole di diritto, se l'amministrazione avesse esercitato il proprio potere discrezionale in modo conforme ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, e se sussistessero gli elementi costitutivi per il riconoscimento della cittadinanza richiesta dal ricorrente.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, dopo aver esaminato il ricorso e tutti gli atti della causa, ha ritenuto che le doglianze sollevate dal ricorrente non fossero fondate. Il collegio giudicante ha evidentemente accertato che il Ministero dell'Interno aveva agito secondo la legge e le procedure previste, che il provvedimento di rigetto era adeguatamente motivato e che il ricorrente non possedeva tutti i requisiti richiesti dalla normativa per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana. Il TAR ha quindi confermato la valutazione amministrativa, escludendo vizi procedurali o arbitrarietà nel rigetto. La decisione di respingere il ricorso è stata assunta sulla base di una corretta applicazione della legge sulla cittadinanza e dei principi del diritto amministrativo.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente per l'annullamento del decreto di rigetto. Ha altresì disposto il compenso reciproco delle spese di lite, stabilendo che ciascuna parte sopporti i propri costi legali. Il provvedimento amministrativo di rigetto rimane in vigore e non è stata ordinata alcuna riesecuzione o ricalcolo dell'istruttoria da parte dell'amministrazione. La sentenza è stata sottoscritta il 28 gennaio 2026 e resa pubblica il 16 marzo 2026.

Massima

Il Tribunale amministrativo, nel sindacare i provvedimenti di rigetto di istanze di cittadinanza, non può annullare il decreto dell'amministrazione se quest'ultima ha correttamente verificato il possesso dei requisiti normativi richiesti, ha proceduto secondo le forme dovute e ha motivato adeguatamente la propria decisione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere
Gianluca Verico,	Primo Referendario, Estensore
per l'annullamento
del decreto di rigetto dell’istanza di cittadinanza (K10/-OMISSIS-);
sul ricorso numero di registro generale 19 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Fernando Pontecorvo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:

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