Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS25 febbraio 2025Respinto

Sentenza n. 202504137/2025

Rigetto Richiesta Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - (k10/586849) /. Risarcimento Danni (reddito)

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una cittadina straniera aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana il 15 aprile 2016 al Ministero dell'Interno, ricorrendo al procedimento previsto per i coniugi di cittadini italiani secondo la normativa allora vigente. Il Ministero dell'Interno, con decreto del 4 settembre 2020, ha respinto in toto la domanda della ricorrente, ritenendo non sussistenti i presupposti normativi per l'accoglimento della richiesta di naturalizzazione. La ricorrente, non accettando tale diniego, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio nel 2023, contestando la legittimità e la motivazione del provvedimento ministeriale e chiedendone l'annullamento. La controversia si inserisce nel complessivo tema amministrativo della concessione della cittadinanza, materia di rilievo sia per l'interessato, in termini di acquisizione di diritti e status giuridico, sia per l'amministrazione, chiamata a verificare rigorosamente il rispetto dei requisiti legali.

Il quadro normativo

La concessione della cittadinanza italiana ai coniugi di cittadini italiani è disciplinata dall'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, numero 91, il quale prevede che il coniuge di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana mediante concessione presidenziale, a determinate condizioni normative e procedurali. La legge richiede il soddisfacimento di requisiti sia formali che sostanziali, inclusa l'effettiva sussistenza del vincolo coniugale al momento della domanda, il completamento di un periodo minimo di matrimonio e il possesso di altri presupposti previsti dalla normativa. Il procedimento amministrativo di concessione della cittadinanza è sottoposto al controllo giurisdizionale del giudice amministrativo, il quale esercita un sindacato sulla corretta applicazione della legge da parte dell'amministrazione, verificando tanto la legittimità della decisione quanto la coerenza con i princìpi del diritto amministrativo.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava la legittimità del diniego opposto dal Ministero dell'Interno alla domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente ai sensi dell'articolo 9, lettera f), della legge 91/1992. La ricorrente contestava il decreto ministeriale sostenendo che l'amministrazione avrebbe violato i presupposti legali per il diniego o avrebbe agito in modo illogico, irragionevole o carente di adeguata motivazione nel valutare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma. La questione giuridica verteva dunque sulla conformità dell'atto amministrativo ai principi di legittimità amministrativa e sulla correttezza della valutazione fattuale e giuridica operata dal Ministero circa il possesso da parte della ricorrente dei requisiti normativi per l'accoglimento della domanda.

La motivazione del giudice

Il collegio giudicante del TAR Lazio, all'esito dell'istruttoria e dell'esame dei documenti acquisiti nel corso del giudizio, ha ritenuto che il decreto ministeriale di diniego fosse fondato e legittimo. Il tribunale ha evidentemente concluso che l'amministrazione aveva correttamente verificato l'assenza di uno o più requisiti sostanziali prescritti dalla legge per la concessione della cittadinanza al coniuge di cittadino italiano, oppure che la domanda presentata dalla ricorrente presentava carenze documentali o procedurali tali da giustificarne il diniego. Il giudice amministrativo ha pertanto ritenuto che il ricorso fosse infondato quanto al merito, non riscontrando nella condotta ministeriale elementi di illegittimità, illogicità o irragionevolezza tali da determinare l'annullamento del provvedimento impugnato.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto integralmente il ricorso proposto dalla ricorrente, rigettando ogni domanda volta all'annullamento del decreto ministeriale del 4 settembre 2020. Inoltre, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio a favore del Ministero dell'Interno nella misura di millecinquecento euro, oltre agli oneri e agli accessori di legge. La sentenza è stata pronunciata in data 12 febbraio 2025 e resa esecutiva, con ordinanza di oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela della privacy, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo numero 196 del 2003 e al regolamento GDPR 2016/679.

Massima

L'amministrazione dispone di ampi margini valutativi nella verifica della sussistenza dei requisiti legali per la concessione della cittadinanza al coniuge di cittadino italiano, e il giudice amministrativo può sindacare il provvedimento di diniego solo qualora ricorrono elementi di illegittimità manifesta, illogicità sostanziale o palese carenza motivazionale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice,	Referendario
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 4 settembre 2020, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 15 aprile 2016, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
sul ricorso numero di registro generale 5404 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Chiara Ventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, Prefettura di Reggio Emilia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Reggio Emilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in ogno domanda.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:

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