Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS18 febbraio 2025Accolto

Sentenza n. 202503625/2025

Rigetto Richiesta Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - K10/613961

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un soggetto straniero ha presentato una domanda di concessione della cittadinanza italiana secondo le procedure previste dalla legge. L'amministrazione competente ha rigettato la richiesta, negando il riconoscimento della cittadinanza italiana al ricorrente. Il ricorrente, ritenendo illegittimo il provvedimento di rigetto, ha impugnato la decisione davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, contestando i presupposti fattuali e giuridici su cui si basava il diniego. La controversia riguarda uno degli ambiti più delicati del diritto amministrativo italiano, quello relativo all'attribuzione della cittadinanza, che comporta conseguenze rilevanti per i diritti civili e politici dell'individuo. Il TAR Lazio sezione quinta bis è stato adito per ottenere l'annullamento del provvedimento restrittivo.

Il quadro normativo

La concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992 numero 91, che stabilisce i requisiti e le procedure attraverso cui uno straniero può acquisire la cittadinanza italiana per naturalizzazione. In particolare, il procedimento di concessione è sottoposto a valutazioni di merito da parte dell'amministrazione, secondo criteri legali definiti normalmente intorno al possesso di requisiti di residenza, capacità civile, assenza di pericoli per l'ordine pubblico e integrazione nel tessuto sociale italiano. La decisione della pubblica amministrazione in questa materia è sottoposta al controllo giurisdizionale ordinario del giudice amministrativo per verificarne la legittimità procedurale e sostanziale. Il principio cardine è che, anche in materia di cittadinanza, l'azione amministrativa deve rispettare la legge, i regolamenti e i criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia riguardava la legittimità del rigetto della domanda di concessione della cittadinanza: se cioè il provvedimento fosse stato adottato in conformità alle norme di legge e nel rispetto dei diritti procedurali del ricorrente, oppure se sussistessero profili di illegittimità in punto di violazione di legge, difetto di istruttoria, contraddittorio insufficiente o irragionevolezza della valutazione amministrativa. La questione implicava inoltre una verifica circa il corretto accertamento dei requisiti soggettivi richiesti dalla normativa per la concessione, quali l'effettiva residenza, il grado di integrazione, l'assenza di pericoli per la sicurezza pubblica e il possesso della capacità civile. Era rilevante altresì il tema procedurale dell'esercizio del diritto di difesa e della motivazione adeguata del provvedimento amministrativo di rigetto.

La motivazione del giudice

Il Tribunale amministrativo regionale ha proceduto a un'analisi approfondita degli elementi di fatto e di diritto sottesi al provvedimento impugnato. Ha verificato se l'amministrazione avesse correttamente accertato il possesso dei requisiti di legge, se l'istruttoria fosse stata completa e tempestiva, e se la motivazione del rigetto fosse stata adeguata e coerente con il diritto vigente. Nel corso del giudizio, il collegio ha riscontrato che il provvedimento di rigetto presentava profili di illegittimità, derivanti sia da vizi procedurali che da erronea valutazione dei presupposti sostanziali richiesti dalla legge. Ha ritenuto che l'amministrazione non avesse adeguatamente considerato circostanze rilevanti, ovvero avesse applicato criteri non conformi alle norme sulla concessione della cittadinanza, o ancora avesse omesso di fornire una motivazione logica e congrua delle ragioni del diniego. Il giudice ha quindi accolto i motivi del ricorso, riconoscendo che il rigetto non era giustificabile alla luce del diritto amministrativo vigente.

La decisione

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana. Con tale provvedimento, ha imposto all'amministrazione competente di riesaminare la domanda secondo i corretti criteri normativi, eliminando i vizi che avevano inficiato la precedente decisione. Conseguentemente, la pubblica amministrazione risulta obbligata a adottare un nuovo provvedimento, stavolta legittimo, valutando correttamente tutti i requisiti richiesti dalla legge per la concessione della cittadinanza.

Massima

La concessione della cittadinanza italiana, pur rientrando in provvedimenti discrezionali dell'amministrazione, è soggetta al controllo giurisdizionale e non può essere negata senza una motivazione logica, congrua e conforme ai criteri legali, né in violazione dei diritti procedurali del ricorrente e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Aurora Lento,	Presidente
Francesca Ferrazzoli,	Primo Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba,	Referendario
per l'annullamento
del decreto n. K10-OMISSIS- con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana alla ricorrente nonché di ogni altro atto presupposto  e consequenziale o comunque connesso con quello impugnato.
sul ricorso numero di registro generale 2872 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Daniela Lippi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 febbraio 2025 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2025 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a.con l'intervento dei magistrati:

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