Sentenza n. 202524147/2025
Rigetto Richiesta Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - K10/853415
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorrente ha presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana in data 20 giugno 2018 presso il Ministero dell'Interno, invocando il titolo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera f) della legge n. 81 del 1992 (Nuove norme sulla cittadinanza italiana). Il Ministero dell'Interno ha successivamente emanato un decreto, datato 17 agosto 2022, mediante il quale ha respinto la domanda presentata dal ricorrente. Di fronte a questo provvedimento negativo, il ricorrente ha deciso di proporre ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio al fine di ottenere l'annullamento del decreto ministeriale e conseguentemente la concessione della cittadinanza. Nel ricorso, il ricorrente ha contestato i motivi che avevano portato al rigetto della sua richiesta, sostenendo l'illegittimità del provvedimento amministrativo e l'illegittimità della motivazione addotta dal Ministero.
Il quadro normativo
La legge n. 81 del 1992 rappresenta la disciplina generale della cittadinanza italiana successiva alla riforma di tale materia. L'articolo 9, comma 1, lettera f) della medesima legge disciplina uno dei titoli di acquisto della cittadinanza italiana, relativo a specifiche condizioni e requisiti che il ricorrente avrebbe dovuto possedere al momento della presentazione della domanda. La concessione della cittadinanza italiana costituisce un provvedimento discrezionale dell'Amministrazione, che deve tuttavia esercitare tale discrezionalità in conformità alla legge, alle norme della Costituzione e ai principi generali di diritto amministrativo, quali il principio di legalità, la proporzionalità e il rispetto del diritto alla tutela giurisdizionale. La normativa sulla cittadinanza si inscrive inoltre nel quadro dei diritti fondamentali della persona e deve conformarsi ai trattati internazionali in materia di diritti umani.
La questione giuridica
Il punto di diritto controverso riguardava se il ricorrente fosse effettivamente titolare dei requisiti previsti dalla normativa sulla cittadinanza e se il Ministero dell'Interno avesse correttamente verificato il possesso di tali requisiti nel procedimento amministrativo. In particolare, era necessario accertare se ricorressero le condizioni di legge che giustificassero il rigetto della domanda e se il provvedimento ministeriale fosse stato adottato con corretta istruttoria e motivazione. La questione era ulteriormente complicata dalla necessità di bilanciare il diritto soggettivo al godimento della cittadinanza italiana con i poteri discrezionali dell'Amministrazione nella gestione dei procedimenti di concessione, nonché dalla verifica della corretta applicazione della legge ai fatti del caso concreto.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato attentamente gli elementi di fatto e di diritto dedotti dalle parti nel procedimento. Nel corso della camera di consiglio del 12 novembre 2025, il collegio giudicante, composto dal Presidente Floriana Rizzetto e dai Consiglieri Enrico Mattei (Estensore) e Antonietta Giudice, ha valutato la documentazione amministrativa e gli atti acquisiti nel procedimento. Il collegio ha ritenuto che il Ministero dell'Interno avesse correttamente operato nell'esercizio dei propri poteri discrezionali e che il decreto di rigetto fosse stato emesso in conformità alla legge, avendo il ricorrente mancato di soddisfare i requisiti normativi richiesti oppure non avendo dimostrato l'illegittimità della motivazione adotta dall'Amministrazione. Di conseguenza, il tribunale ha respinto le censure dedotte dal ricorrente nel ricorso, ritenendo che il provvedimento ministeriale fosse legittimo sotto il profilo sia procedurale che sostanziale.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente, confermando così il decreto del Ministero dell'Interno del 17 agosto 2022 che aveva rigettato la domanda di concessione della cittadinanza italiana. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in favore del Ministero dell'Interno per un importo complessivo di millecinquecento euro, oltre agli oneri e agli accessori di legge. La sentenza è stata inoltre dichiarata immediatamente esecutiva da parte dell'autorità amministrativa competente. Infine, il collegio ha disposto, a tutela della riservatezza del ricorrente, l'oscuramento delle generalità nella documentazione della causa in conformità alle norme sulla protezione dei dati personali, sia nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 2003 che del Regolamento europeo n. 679 del 2016.
Massima
La pubblica amministrazione legittimamente respinge la domanda di concessione della cittadinanza italiana quando il ricorrente non possegga i presupposti di legge richiesti, e il ricorso amministrativo proposto avverso tale provvedimento deve essere respinto qualora non sia stata comprovata l'illegittimità del decreto ministeriale.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere, Estensore Antonietta Giudice, Primo Referendario per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. -OMISSIS- del 17 agosto 2022, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 20 giugno 2018, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 81/1992; sul ricorso numero di registro generale 8458 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Andrea Policarpo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno, Prefettura di Bologna, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Bologna; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
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