Sentenza n. 202523853/2025
Rigetto Richiesta Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - K10-960523 /.
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero aveva presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana presso l'amministrazione competente, successivamente rigettata mediante provvedimento formale. Contro tale diniego, il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, lamentando l'illegittimità del rigetto e chiedendo l'accoglimento della propria domanda di naturalizzazione. Durante lo svolgimento del procedimento giurisdizionale, tuttavia, si è verificata una situazione di fatto tale da eliminare l'interesse concreto e attuale del ricorrente a ottenere una pronuncia da parte del giudice amministrativo. La controversia, che inizialmente appariva rilevante e idonea a produrre effetti giuridici a favore del ricorrente, ha perduto la sua utilità pratica a causa di circostanze sopravvenute nel corso del giudizio.
Il quadro normativo
La concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 91 del 1992 e dai decreti legislativi che la regolano, che stabiliscono i presupposti, i procedimenti e i termini entro cui l'amministrazione deve provvedere sulle istanze di naturalizzazione. Il diritto al ricorso amministrativo trova fondamento nell'articolo 103 della Costituzione e nella legge 241 del 1990, che disciplina il procedimento amministrativo generale, fissando i principi di trasparenza, tempestività e corretta istruttoria. La giurisprudenza amministrativa ha consolidato il principio che il ricorso rimane inutiliter procedens quando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse del ricorrente al ottenimento della tutela richiesta, determinando l'improcedibilità sopravvenuta della causa.
La questione giuridica
Il profilo giuridico risiedeva nella valutazione circa la persistenza dell'interesse della parte ricorrente a che il giudice amministrativo pronunciasse una decisione sulle doglianze formulate avverso il rigetto della richiesta di cittadinanza. L'interesse è requisito essenziale per il proponimento del ricorso e deve sussistere sia nel momento dell'impugnazione che durante il corso del procedimento giurisdizionale, rappresentando la situazione di utilità e necessità della tutela giudiziaria. Nel caso sottoposto all'esame del collegio, tale interesse è venuto meno in conseguenza di fatti sopravvenuti, generando una questione processuale preliminare di primaria importanza.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, nella sua valutazione della causa, ha accertato che nel corso del procedimento giudiziale si era verificato un evento o una circostanza tale da eliminare, in modo sopravvenuto e obiettivo, l'interesse concreto del ricorrente a ottenere una sentenza favorevole sul merito della controversia. Il collegio ha ritenuto che, malgrado la legittimità formale della ricorrenza e il possibile vizio del provvedimento impugnato, il quadro di fatto era mutato in modo tale da rendere inutile la pronuncia giudiziale, venendo così a mancare un presupposto processuale fondamentale. Secondo il ragionamento del giudice, non era opportuno ne possibile proseguire il giudizio quando la sua conclusione non avrebbe potuto procurare al ricorrente una utilità pratica o una tutela effettiva dei propri diritti, configurandosi thus una situazione di improcedibilità di tipo processuale e non sostanziale.
La decisione
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, estinguendo il giudizio senza entrare nel merito delle questioni sostanziali che erano state sollevate in relazione alla correttezza e alla legittimità del provvedimento amministrativo di rigetto. Non essendo entrato nel merito, il collegio non ha statuito sulla fondatezza o meno delle doglianze del ricorrente circa i presupposti e la valutazione della richiesta di cittadinanza, senza peraltro pronunciarsi espressamente sulla distribuzione delle spese processuali, essendo il giudizio terminato su questione procedurale preliminare e decisiva.
Massima
L'interesse della parte nel ricorso amministrativo, pur costituendo presupposto processuale essenziale, può venir meno nel corso del procedimento giudiziale a causa di eventi sopravvenuti che eliminano l'utilità pratica della pronuncia, determinando l'improcedibilità sopravvenuta della causa.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente, Estensore Enrico Mattei, Consigliere Antonietta Giudice, Primo Referendario per l'annullamento del Decreto della Prefettura di Roma in data 02/12/2024 e notificato alla ricorrente il 17/12/2024 con cui è stata dichiarata l’inammissibilità della domanda di concessione della cittadinanza italiana -OMISSIS-. sul ricorso numero di registro generale 2216 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Nicodemo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero Dell’Interno – Prefettura Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Prefettura Ufficio Territoriale del Governo Roma; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Con il ricorso in esame, notificato in data 14/02/2025 e depositato in pari data, la parte ricorrente impugna il decreto prefettizio del 02/12/2024 con cui l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91 è stata dichiarata inammissibile per carenza del requisito reddituale. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed in data 4.6.2025 ha annullato, in autotutela, il provvedimento impugnato. Con memoria conclusionale il ricorrente ha insistito per l’accoglimento dell’istanza e per la refusione delle spese di lite. All’udienza pubblica odierna la causa è passata in decisione. Al Collegio non resta che dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, data l’intervenuta eliminazione dal mondo giuridico dell’atto di diniego impugnato, da parte della Prefettura, nell’esercizio spontaneo della propria facoltà di autotutela, dell’atto di sua competenza, che precludeva l’esame, nel merito, da parte dei competenti uffici del Ministero della domanda di cittadinanza. Per quanto riguarda quest’ultima, si tratta di poteri non ancora esercitati, sicché il Collegio non può sostituirsi alle valutazioni sulla stessa riservate al Ministero dell’Interno, stante il divieto in tal senso sancito dall’art. 34 CPA. Quanto alle spese di lite, vanno poste a carico della resistente, nella misura liquidata in dispositivo, che tiene conto della tempestività dell’adozione dell’atto di ritiro, che ha consentito la rapida definizione della controversia. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Condanna la Prefettura di Roma il Ministero a rifondere al ricorrente le spese di giudizio, liquidate nella misura complessiva di €. 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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