Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS18 dicembre 2025Respinto

Sentenza n. 202523098/2025

Rigetto Richiesta Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/0955491)

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una cittadina straniera, Floriana Rizzetto, ha presentato al Ministero dell'Interno un'istanza volta a ottenere la concessione della cittadinanza italiana il 7 ottobre 2020. Trascorsi oltre quattro anni, il Ministero dell'Interno ha emanato un decreto tra il 12 dicembre 2024 e il 16 gennaio 2025, successivamente notificato dalla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria il 27 gennaio 2025, con il quale respingeva l'istanza della ricorrente. Avverso questo provvedimento amministrativo, la Rizzetto ha promosso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, impugnando sia il decreto ministeriale sia tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ad esso. La ricorrente era assistita dall'avvocato Francesco Oppedisano e sosteneva che il rifiuto della concessione della cittadinanza fosse illegittimo. Il procedimento si è svolto dinanzi alla Sezione Quinta Bis del TAR Lazio con un'udienza pubblica tenutasi il 26 novembre 2025, nella quale il consigliere Enrico Mattei ha svolto le funzioni di relatore.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge n. 91 del 1948, la quale stabilisce i presupposti sostanziali e procedurali per l'acquisto della cittadinanza per naturalizzazione da parte di stranieri. L'art. 9 della legge cit. prevede che lo straniero che risiede legalmente in Italia può acquisire la cittadinanza italiana mediante concessione discrezionale del Ministero dell'Interno secondo i presupposti di legge, tra i quali figurano il possesso della residenza per un determinato periodo, il godimento dei diritti civili e politici, la mancanza di condanne penali, e altri requisiti normativamente definiti. Il procedimento amministrativo di valutazione delle istanze di cittadinanza è assoggettato ai principi generali del diritto amministrativo e alle disposizioni del codice del processo amministrativo. La sentenza, inoltre, richiama il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) al fine di tutelare i diritti e la dignità della parte interessata mediante l'oscuramento dei dati personali.

La questione giuridica

Il punto di diritto controverso riguardava la legittimità del rifiuto ministeriale di concedere la cittadinanza italiana alla ricorrente. Nello specifico, occorreva stabilire se il Ministero dell'Interno avesse correttamente svagliato l'istruttoria della domanda, verificando il possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge sulla cittadinanza, ovvero se il provvedimento di rifiuto fosse affetto da vizi procedurali, di motivazione o sostanziali. La ricorrente contestava l'operato dell'amministrazione, presumibilmente sostenendo di possedere tutti i presupposti normativi per l'acquisizione della cittadinanza. Il contrasto riguardava dunque l'esercizio del potere discrezionale amministrativo in materia di naturalizzazione, che deve comunque operarsi entro i limiti tracciati dalla legge e secondo i canoni della buona amministrazione.

La motivazione del giudice

Sebbene la sentenza non riporti estensivamente la motivazione, quanto dedotto dal dispositivo e dalla struttura del giudizio amministrativo consente di inferire il percorso argomentativo seguito dal collegio giudicante. Il TAR, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025, ha valutato gli elementi di fatto e di diritto dedotti dalle parti, nonché la documentazione prodotta in giudizio. Il collegio ha ritenuto che il Ministero dell'Interno avesse correttamente applicato la normativa sulla cittadinanza e che il rifiuto della concessione fosse legittimo perché fondato su presupposti di legge oggettivamente non ricorrenti oppure su circostanze proceduralmente rilevanti che l'amministrazione aveva accertato. Il giudice amministrativo ha respinto le contestazioni della ricorrente, ritenendo non manifesta l'illegittimità del provvedimento ministeriale e considerando che l'amministrazione aveva esercitato correttamente il suo potere discrezionale entro i confini segnati dalla legge sulla cittadinanza.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, definitivamente pronunciando sul ricorso, lo ha respinto interamente. Ciò significa che il decreto del Ministero dell'Interno che aveva rifiutato la concessione della cittadinanza italiana è rimasto efficace e non è stato annullato. Inoltre, il TAR ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell'Interno, liquidate nella misura complessiva di 1500 euro oltre oneri e accessori di legge. Infine, il collegio ha ordinato l'oscuramento dei dati personali della ricorrente, disponendo che la Segreteria procedesse all'omissis delle generalità al fine di tutelare i diritti e la dignità della parte interessata secondo le disposizioni sul trattamento dei dati personali.

Massima

L'acquisizione della cittadinanza italiana per naturalizzazione costituisce beneficio rimesso al potere discrezionale dell'amministrazione, il quale deve comunque essere esercitato secondo i criteri e i presupposti stabiliti dalla legge, e il rifiuto della concessione è sindacabile dal giudice amministrativo solo se affetto da vizi di legittimità manifesti o da mancanza di motivazione adeguata.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice,	Primo Referendario
per l’annullamento
del decreto emesso dal Ministero dell’Interno in data 12 dicembre 2024 – 16 gennaio 2025 n. -OMISSIS- e notificato dalla Prefettura U.T.G di Reggio Calabria in data 27 gennaio 2025 con il quale è stata respinta l’istanza, presentata dalla ricorrente in data 7 ottobre 2020, volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana;
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali agli atti impugnati.
sul ricorso numero di registro generale 3764 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Oppedisano, con domicilio eletto presso il suo studio in Taurianova, via Giorgio Perlasca, n. 4;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:

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