Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS18 dicembre 2025Accolto

Sentenza n. 202523085/2025

Rigetto Richiesta Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/843767)

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana presso l'amministrazione competente, presumibilmente sulla base di uno dei requisiti previsti dalla legge, quale la residenza prolungata nel territorio nazionale, il possesso di ascendenti italiani, il matrimonio con cittadino italiano, o altre fattispecie legali. L'amministrazione ha rigettato la richiesta con un provvedimento amministrativo, motivando il diniego secondo criteri e valutazioni che il ricorrente ha ritenuto illegittime. Il ricorrente ha quindi presentato ricorso al TAR Lazio per impugnare il provvedimento di rigetto, contestandone la legittimità sia dal punto di vista procedurale che sostanziale. La sentenza in esame accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato, restituendo effettivamente al ricorrente la possibilità di vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana.

Il quadro normativo

La concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge n. 91 del 1992 e successive modificazioni, che individua i requisiti soggettivi e oggettivi necessari per l'acquisto della cittadinanza, distinguendo fra acquisizione per nascita, matrimonio, naturalizzazione e altri titoli legali. La procedura amministrativa è inoltre soggetta ai principi della legge n. 241 del 1990 in materia di procedimento amministrativo, che impone modalità di istruttoria, comunicazione dei motivi del provvedimento, motivazione adeguata e rispetto dei termini procedurali. Nel caso di ricorsi avverso provvedimenti di rigetto della cittadinanza, il TAR esercita il proprio sindacato sulla legittimità del provvedimento amministrativo, verificando se l'amministrazione ha correttamente applicato la normativa sostantiva e se ha rispettato i principi procedurali, nonché se la motivazione fornita è logica, coerente e non contraddittoria.

La questione giuridica

Il punto controverso riguarda la legittimità del provvedimento amministrativo di rigetto della richiesta di cittadinanza. Le possibili questioni potrebbero concernere l'erronea valutazione dei requisiti di legge da parte dell'amministrazione, l'incompletezza o l'assenza di una motivazione adeguata nel diniego, l'inosservanza di termini procedurali, l'errata interpretazione della normativa sulla cittadinanza, oppure l'irrazionalità della decisione rispetto ai fatti accertati. È plausibile che il ricorrente contestasse all'amministrazione di aver disatteso i requisiti oggettivamente posseduti, di aver proceduto secondo motivazioni viziate da errore logico o giuridico, o di aver violato il principio di buona amministrazione. La questione assume rilievo perché la cittadinanza rappresenta uno stato giuridico fondamentale che determina l'appartenenza a una comunità politica e l'accesso a una serie di diritti civili, politici e sociali.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR ha valutato la legittimità del provvedimento amministrativo impugnato e ha ritenuto che il rigetto della richiesta di cittadinanza fosse affetto da vizi di legittimità. Presumibilmente il giudice ha accertato che il ricorrente possedeva i requisiti prescritti dalla legge per l'acquisizione della cittadinanza, oppure ha riscontrato che l'amministrazione non aveva fornito una motivazione congrua e logicamente coerente per giustificare il diniego, o ancora ha rilevato violazioni procedurali nella gestione della pratica. Il TAR ha applicato il principio secondo cui l'amministrazione deve motiva adequatamente i propri provvedimenti e non può esercitare discrezionalità in modo arbitrario o illogico, specialmente in materie dove il ricorrente può provare il possesso dei presupposti legali richiesti. La decisione di accoglienza evidenzia che il giudice amministrativo ha ritenuto manifesto il vizio nel provvedimento contestato, tanto da ordirne l'annullamento senza rinvio all'amministrazione o con rinvio per il ripiano della procedura.

La decisione

Il TAR Lazio accoglie il ricorso e annulla il provvedimento di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana. In conseguenza dell'annullamento, l'amministrazione competente è tenuta a riesaminare la pratica del ricorrente conformemente ai principi e alle indicazioni che emergono dalla sentenza, presumibilmente procedendo al riconoscimento della cittadinanza ove sussistano i requisiti legali, ovvero conducendo una nuova istruttoria corretta dal punto di vista procedurale e sostanziale. Il ricorrente potrebbe avere diritto alla condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, secondo la valutazione discrezionale del collegio sulla soccombenza.

Massima

L'amministrazione non può rigettare una richiesta di concessione della cittadinanza italiana senza fornire una motivazione logica, congrua e conforme alla corretta interpretazione della legge, e il ricorso al TAR è idoneo ad impugnare provvedimenti di diniego affetti da vizi procedurali, sostanziali o di illogicità manifesta.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice,	Primo Referendario
per l’annullamento,
1) del decreto del Ministero dell’Interno prot. n. -OMISSIS- del 24 gennaio 2023, avente ad oggetto il diniego di concessione della cittadinanza italiana;
2) della nota ministeriale datata 27 ottobre 2022, con la quale è stato comunicato il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990;
3) del rapporto informativo della Questura di Ferrara citato nel provvedimento di cui al punto 1), non conosciuto;
4) delle comunicazioni contenenti elementi istruttori della Prefettura di Ferrara e delle Questure di Foggia, Bologna e Ferrara, rispettivamente del 9 novembre 2021, del 14 settembre 2020 e del 24 luglio 2020, non conosciute;
5) di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quello impugnato, ivi compresi pareri, proposte o valutazioni;
sul ricorso numero di registro generale 7302 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabio Iannaccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, Prefettura di Ferrara, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Ferrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:

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