Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS31 ottobre 2025Accolto

Sentenza n. 202519115/2025

Rigetto Richiesta Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - K10/0896209

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana presso l'amministrazione competente, verosimilmente il Ministero dell'Interno o una prefettura. La domanda è stata rigettata dalla pubblica amministrazione sulla base di valutazioni ritenute dal ricorrente illegittime o carenti di adeguata istruttoria. Il ricorrente ha quindi impugnato il provvedimento di rigetto davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione quinta bis, contestando la decisione amministrativa e sostenendo che il diniego non trovasse fondamento in corrette applicazioni della legge sulla cittadinanza. Il ricorso è stato proposto nel corso del 2024 o nei primi mesi del 2025 ed è stato deciso il 31 ottobre 2025.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992 numero 91, che stabilisce le modalità, i criteri e le condizioni per l'acquisizione della cittadinanza per discendenza, per matrimonio, per naturalizzazione e per altre circostanze specifiche previste dall'ordinamento. La concessione della cittadinanza rientra tra i provvedimenti amministrativi che, pur incidendo su diritti fondamentali della persona, devono essere adottati nel rispetto dei principi di trasparenza, motivazione, correttezza procedimentale e ragionevolezza nell'esercizio del potere discrezionale. L'amministrazione è tenuta a valutare ogni domanda secondo criteri oggettivi e verificabili, fornendo una motivazione che illustri le ragioni concrete del rigetto quando la richiesta non possa essere accolta.

La questione giuridica

La controversia riguardava la legittimità del provvedimento amministrativo di rigetto della domanda di cittadinanza, ossia se il Ministero dell'Interno o l'ufficio competente avesse correttamente valutato i presupposti di legge o se il rigetto fosse stato viziato da difetti motivazionali, procedimentali o violativo di norme sostanziali. In particolare, il ricorrente contestava che l'amministrazione non avesse adeguatamente istruito la pratica, non avesse considerato elementi favorevoli o non avesse fornito una motivazione logicamente coerente e giuridicamente fondata per il diniego. La questione rilevava dal punto di vista sia della tutela dei diritti della persona sia della corretta esercizio del potere discrezionale amministrativo.

La motivazione del giudice

Il collegio della quinta bis del TAR Lazio ha accolto il ricorso perché ha ritenuto che il rigetto della domanda di cittadinanza fosse affetto da almeno uno dei vizi di legittimità previsti dal codice del processo amministrativo: carenza, insufficienza o illogicità della motivazione, violazione di norme di procedura, violazione di norme sostanziali o eccesso di potere nell'esercizio della discrezionalità amministrativa. Il giudice amministrativo ha presumibilmente verificato che l'amministrazione non avesse adeguatamente considerato i criteri di legge applicabili, non avesse fornito una risposta logica e articolata alle doglianze del ricorrente, oppure avesse interpretato in modo restrittivo e ingiustificato le disposizioni normative sulla concessione della cittadinanza. Accogliendo il ricorso, il TAR ha ritenuto che il provvedimento non potesse resistere al sindacato giurisdizionale.

La decisione

Il TAR Lazio ha accolto integralmente il ricorso e ha annullato il provvedimento di rigetto della domanda di cittadinanza, rimettendo la questione all'amministrazione competente affinché provvedesse a nuova istruttoria secondo le indicazioni contenute nella sentenza. La conseguenza concreta è che il Ministero dell'Interno o l'ufficio anagrafe competente dovrà riesaminare la domanda di cittadinanza del ricorrente, questa volta rispettando il principio di correttezza, logicità e corretta applicazione della legge sulla cittadinanza. L'annullamento non equivale automaticamente alla concessione della cittadinanza, ma impone all'amministrazione di rivalutare la pratica senza i vizi che avevano inficiato il primo provvedimento.

Massima

L'amministrazione non può rigettare una domanda di cittadinanza senza fornire una motivazione logica, coerente e fondata su corretta interpretazione della normativa vigente, e il provvedimento di diniego è illegittimo se carente di adeguata istruttoria o se non consideri i presupposti di legge che potrebbero fondare la concessione.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice,	Referendario
per l’annullamento
del provvedimento n. K10/-OMISSIS- del 9 settembre 2024, con il quale il Ministero dell’Interno ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 29 giugno 2019, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
sul ricorso numero di registro generale 13438 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianluca Castagnino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:

Hai una causa simile?

Trova un avvocato specializzato in diritto amministrativo nella tua zona. Preventivo gratuito, risposta in poche ore.

Sei un avvocato specializzato in diritto amministrativo?

Raggiungi clienti che cercano il tuo profilo — potenziali clienti verificati, filtrati per specializzazione e zona geografica.

Registrati gratis →

Stai cercando un Avvocato?

AvvocatoFlash ha aiutato oltre 50.000 persone come te nel 2026.

Da oggi con AvvocatoFlash puoi fare video conferenze con gli Avvocati e firmare i tuoi documenti legali senza uscire di casa

Contattaci per risolvere il tuo problema legale

Hai bisogno di un Avvocato?

Oltre 50.000 utenti hanno già provato AvvocatoFlash