Sentenza n. 202517417/2025
Rigetto Richiesta Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - K10/523815/r - Risarcimento Danni
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio avverso un decreto emesso dal Ministero dell'Interno in data 15 maggio 2019, con il quale l'Amministrazione aveva respinto la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana. Il Ministero aveva fondato il proprio rigetto su considerazioni di pericolosità per la sicurezza della Repubblica, secondo quanto comunicato dagli organismi di intelligence, basandosi sulle disposizioni dell'articolo 9, comma 1, lettera f) della legge 5 febbraio 1992 numero 91, che consente all'Amministrazione di negare la naturalizzazione per motivi di sicurezza dello Stato. Durante lo svolgimento del giudizio amministrativo, il Ministero dell'Interno ha proceduto al riesame della posizione del ricorrente alla luce di ulteriori elementi acquisiti nel corso della procedura, mutando quindi la propria valutazione iniziale. In conseguenza di tale riesame, l'Amministrazione ha emanato un Decreto del Presidente della Repubblica mediante il quale ha concesso la cittadinanza italiana al ricorrente, accogliendo implicitamente l'istanza originariamente respinta. Il ricorrente, ottenuto quindi il provvedimento che costituiva l'oggetto della sua domanda, ha ritenuto opportuno chiedere al Tribunale la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, dal momento che la controversia era stata risolta favorevolmente attraverso l'intervento dell'Amministrazione.
Il quadro normativo
La fattispecie si inscrive nel complesso delle disposizioni che regolano l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte di stranieri, disciplinate dalla legge 5 febbraio 1992 numero 91, la quale rappresenta il principale strumento normativo italiano in materia di cittadinanza. In particolare, l'articolo 9, comma 1, lettera f) della medesima legge consente la concessione della cittadinanza italiana mediante naturalizzazione per chiunque risieda legalmente in Italia per un periodo determinato e non sia sottoposto a specifici ostacoli, riservando tuttavia al Ministero dell'Interno la facoltà di negare la concessione qualora sussistano ragioni di sicurezza dello Stato. Questa norma rappresenta un bilanciamento tra il principio di accesso alla cittadinanza, inteso come diritto fondamentale per la piena integrazione dello straniero nell'ordinamento giuridico italiano, e l'interesse supremo della sicurezza della Repubblica, che giustifica limiti eccezionali e deroghe al principio meritocratico della naturalizzazione. La legge affida ai servizi di sicurezza e al Ministero dell'Interno il compito di valutare, attraverso istruttorie riservatissime, l'eventuale sussistenza di fattori di rischio che potrebbero compromettere l'ordine e la sicurezza dello Stato. Il giudizio amministrativo su tali valutazioni è soggetto a significativi limiti, in quanto il Tribunale amministrativo non dispone di pieno accesso alle informazioni riservate che formano il fondamento delle decisioni ministeriali.
La questione giuridica
Il profilo giuridico centrale del caso riguardava la legittimità del rifiuto ministeriale di concessione della cittadinanza fondato su valutazioni segrete relative alla pericolosità del ricorrente, in un'epoca in cui il sindacato del giudice amministrativo su tali valutazioni si trovava in una situazione di tensione tra il principio di legalità amministrativa e il dovere dello Stato di preservare la propria sicurezza. Il ricorrente contestava implicitamente la fondatezza e la proporzionalità del giudizio di pericolosità formatosi presso i servizi segreti, argomento questo che nel corso del giudizio si è rivelato risolvibile non già mediante una valutazione comparativa del merito delle valutazioni securitarie, bensì attraverso il riesame dell'Amministrazione e la successiva emanazione di un provvedimento concessorio. La questione investiva pertanto il tema della modulazione del controllo giurisdizionale in materie che toccano la sicurezza dello Stato, una questione ricorrente nel diritto amministrativo contemporaneo.
La motivazione del giudice
Il Tribunale, nel valutare la controversia, ha ritenuto opportuno attendere l'esito del riesame promesso dall'Amministrazione già durante la fase costitutiva, confidando nella possibilità che il Ministero dell'Interno riconsiderasse la propria posizione sulla base di ulteriori elementi acquisiti successivamente alla formazione della decisione originaria. Tale atteggiamento riflette un orientamento costruttivo verso la resoluzione delle controversie quando sussistono margini per il riesame amministrativo, evitando di pronunciarsi su profili delicati di bilanciamento tra legalità amministrativa e sicurezza dello Stato quando una soluzione alternativa si prospetti concretamente realizzabile. Una volta accertato che il Ministero aveva effettivamente emanato il Decreto del Presidente della Repubblica che concedeva la cittadinanza al ricorrente, il Collegio ha ritenuto che l'interesse sotteso alla domanda di ricorso fosse stato pienamente soddisfatto dall'intervento amministrativo risolutivo, rendendo così logicamente superflua una pronunzia di annullamento del decreto di rigetto originario. Per quanto riguarda le spese di lite, il Tribunale ha operato una compensazione integrale, riconoscendo che il motivo iniziale della negazione della cittadinanza, fondato su valutazioni di pericolosità formulate dai servizi segreti, costituiva un ostacolo collocato al di fuori della piena controllabilità della parte ricorrente e che il Ministero dell'Interno era razionalmente vincolato a seguire nel primo momento, come organo amministrativo subordinato alle valutazioni dei servizi di sicurezza.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha dichiarato cessata la materia del contendere, intendendo con ciò che la controversia aveva perso ogni rilievo pratico in conseguenza dell'emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica con il quale era stata accolta la richiesta del ricorrente di concessione della cittadinanza italiana. Ha inoltre ordinato la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, sulla base del ragionamento per il quale il Ministero dell'Interno non avrebbe potuto non rispondere alle valutazioni dei servizi segreti nel primo momento della procedura, e il ricorrente non aveva quindi motivo di sopportare l'intero onere economico della controversia. Infine, il Tribunale ha ordinato l'oscuramento delle generalità del ricorrente negli atti, a tutela della sua dignità e della sua privacy, in applicazione del decreto legislativo numero 196 del 2003 sulla protezione dei dati personali e del Regolamento europeo numero 2016/679. La sentenza è stata pronunciata nella camera di consiglio del 24 settembre 2025, con la pubblicazione formale avvenuta il 10 ottobre 2025.
Massima
La domanda di annullamento di un provvedimento amministrativo di rigetto della cittadinanza deve considerarsi cessata dalla materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione emanar provvedimento positivo conforme alle pretese del ricorrente, rendendo superflua la pronunzia annullatoria e giustificando la compensazione delle spese nei confronti di una valutazione originaria giustificata da apprezzamenti riservati in materia di sicurezza dello Stato.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente, Estensore Enrico Mattei, Consigliere Antonietta Giudice, Referendario per l'annullamento del decreto emesso in data 15 maggio 2019, notificato il 06 giugno 2019, con cui il Ministero dell''Interno ha respinto l''istanza prodotta dal ricorrente e diretta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell''art. 9, co. I, lett. f, della legge 5 febbraio 1992 n. 91 - n. -OMISSIS- sul ricorso numero di registro generale 12102 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Luciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno; Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Con il ricorso in esame la parte ricorrente impugna il DM in epigrafe con cui il Ministero dell’Interno ha respinto l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992 n. 91 adducendo possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio e, dopo aver preannunciato il riesame della posizione del ricorrente sulla base di ulteriori elementi acquisiti, ha depositato il DPR con cui gli è stata conferita la cittadinanza italiana. Con memoria depositata in vista dell’udienza il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, considerato che il ricorrente ha ricevuto il decreto di cittadinanza ed è in attesa di giuramento. Al Collegio non resta, data l’intervenuta emanazione del provvedimento richiesto e rilevata la sua valenza pienamente satisfattiva dell’interesse fatto valere dal ricorrente, che dichiarare la cessazione della materia del contendere. Quanto alle spese di lite, se ne può disporre l’integrale compensazione tra le parti, considerato che il motivo ostativo alla naturalizzazione è stato determinato da valutazioni sulla pericolosità per la Repubblica, formulate dai servizi segreti, cui il predetto Ministero non poteva che attenersi. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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