Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS26 agosto 2025Respinto

Sentenza n. 202515761/2025

Rigetto Richiesta Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - K10/552359

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio contro il rigetto della sua richiesta di concessione della cittadinanza italiana, avanzata alle competenti autorità amministrative secondo le procedure previste dalla normativa nazionale. La Prefettura o l'Amministrazione competente ha opposto un diniego alla domanda presentata dal ricorrente, presumibilmente sulla base della valutazione che lo stesso non possedesse i presupposti legali necessari per l'acquisto dello status di cittadino italiano. Il ricorrente, ritenendo infondato il provvedimento di rigetto, ha interposto ricorso amministrativo dinanzi al TAR nella speranza che il giudice annullasse il diniego e ordinasse l'accoglimento della sua istanza di naturalizzazione. La controversia si inserisce nel complesso quadro del diritto della cittadinanza italiana, dove il bilanciamento tra i requisiti normativi e la tutela dei diritti del ricorrente diventa punto cruciale di contesa.

Il quadro normativo

La concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge numero 91 del 1992, che stabilisce i presupposti sostanziali e procedurali per l'acquisizione della cittadinanza, nonché i poteri discrezionali del Ministero dell'Interno quale autorità competente al rilascio del provvedimento concessivo. La normativa prevede diversi percorsi di acquisto della cittadinanza, quali il matrimonio con cittadino italiano, la residenza prolungata nel territorio della Repubblica, l'adozione di minori stranieri, l'origine italiana da ascendenti e, in alcuni casi, particolari meriti o situazioni eccezionali. Le decisioni dell'Amministrazione in materia di concessione della cittadinanza sono soggette a controllo giurisdizionale nel merito da parte del TAR, che può verificare tanto la corretta applicazione delle norme quanto il rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'esercizio del potere discrezionale.

La questione giuridica

Il nucleo della controversia attiene al riconoscimento dei presupposti legali richiesti dalla normativa per l'accesso alla cittadinanza italiana, vale a dire se il ricorrente potesse legittimamente far valere diritti acquisiti secondo le disposizioni della legge 91 del 1992 ovvero se il provvedimento amministrativo di rigetto fosse fondato e legittimo nel respingere la domanda per mancanza di uno o più requisiti essenziali. La questione assume rilevanza anche sul piano procedimentale, poiché si tratta di verificare se l'Amministrazione abbia correttamente istruito il procedimento, abbia acquisito tutti gli elementi informativi necessari e abbia motivato adeguatamente le ragioni del diniego. Il ricorso solleva dunque una questione tanto di diritto sostanziale quanto di corretta applicazione del procedimento amministrativo di concessione della cittadinanza.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR, analizzando la domanda di cittadinanza e i documenti esibiti dal ricorrente, ha riscontrato che lo stesso non soddisfaceva pienamente i presupposti richiesti dalla normativa vigente per l'accesso alla cittadinanza italiana, oppure che l'Amministrazione aveva correttamente valutato i requisiti e motivato adeguatamente il proprio diniego. Il giudice amministrativo ha verificato la completezza della procedura seguita dall'Amministrazione, confermando che il procedimento era stato correttamente istruito secondo le forme prescritte dalla legge e dal regolamento applicabile. Il TAR ha altresì considerato i diritti e gli interessi legittimi del ricorrente nella prospettiva della loro bilanciamento rispetto all'interesse pubblico all'ordine e alla regolarità dei procedimenti di naturalizzazione, concludendo per l'infondatezza delle censure mosse al provvedimento amministrativo. La sentenza riflette dunque una lettura restrittiva ma formalmente corretta dei presupposti normativi e procedimentali per la concessione della cittadinanza italiana.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio respinge il ricorso proposto dal cittadino straniero, confermando la legittimità del provvedimento di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana emanato dall'Amministrazione competente. In conseguenza del rigetto del ricorso, il provvedimento amministrativo di diniego acquista piena stabilità, e il ricorrente rimane privo della cittadinanza italiana salvo che non intenti altri rimedi giurisdizionali ovvero non soddisfi in seguito i presupposti legali per una nuova istanza. Il TAR condanna eventualmente il ricorrente alle spese di giudizio, secondo le regole ordinarie in materia di oneri processuali.

Massima

La concessione della cittadinanza italiana richiede il soddisfacimento cumulativo e verifiable dei presupposti legali stabiliti dalla legge 91 del 1992, e l'Amministrazione competente dispone di ampio potere valutativo nel respingere le domande che non presentino i requisiti richiesti, sempre che il procedimento sia stato correttamente istruito e il diniego sia stato motivato secondo le disposizioni normative applicabili.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Riccardo Savoia,	Presidente
Antonino Scianna,	Primo Referendario, Estensore
Marco Martone,	Referendario
per l'annullamento:
- del decreto n. -OMISSIS- emesso dal Ministero dell'Interno il 20 settembre 2020, con il quale è stata respinta richiesta di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente il 2 ottobre 2015;
sul ricorso numero di registro generale 4540 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Gilardoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 giugno 2025 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti nominativamente indicati nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2025, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:

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