Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS13 agosto 2025Respinto

Sentenza n. 202515520/2025

Rigetto Richiesta Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - (k10/850578)/

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La presente sentenza riguarda un ricorso proposto avverso il diniego opposto dal Ministero dell'Interno a una istanza di acquisto della cittadinanza italiana. Il ricorrente, la cui identità è stata oscurata nel testo per ragioni di tutela della privacy, aveva presentato domanda di cittadinanza e aveva ricevuto un diniego da parte dell'amministrazione. Dinanzi al diniego, il ricorrente ha deciso di impugnare il provvedimento avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sostenendo l'illegittimità del rifiuto e chiedendone l'annullamento. La controversia si inserisce nel settore dell'immigrazione e dell'acquisto della cittadinanza, materia di competenza amministrativa e sottoposta al controllo giurisdizionale del giudice amministrativo. Il ricorso è stato registrato al numero 15800 del 2022 e la sentenza è stata pronunciata dalla Sezione Quinta Bis nel giugno 2025, dopo oltre due anni dalla proposizione del ricorso.

Il quadro normativo

La disciplina della cittadinanza italiana è contenuta principalmente nella legge numero 91 del 1992, che stabilisce le modalità, i requisiti e i procedimenti per l'acquisto della cittadinanza tramite filiazione, matrimonio, naturalizzazione, elezione e altri istituti previsti dalla normativa. In particolare, la naturalizzazione ordinaria richiede il possesso di specifici requisiti relativi alla residenza, alla moralità, al reddito, all'integrazione culturale e al legame con lo Stato italiano. Il Ministero dell'Interno è l'amministrazione competente a valutare le istanze di cittadinanza e a pronunciarsi in merito al soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla legge, secondo uno schema decisionale che rimane soggetto al controllo di legittimità del giudice amministrativo. La presente controversia rientra dunque nella giurisdizione del TAR in materia di ricorsi contro provvedimenti amministrativi che concedono, negano o differiscono diritti e situazioni giuridicamente rilevanti relativi allo status di cittadino.

La questione giuridica

Il ricorrente ha lamentato il diniego del Ministero come illegittimo, chiedendone l'annullamento e il riconoscimento della cittadinanza italiana. La questione giuridica sottesa al ricorso riguarda la corretta applicazione della normativa sulla cittadinanza da parte dell'amministrazione, ovvero se il Ministero abbia correttamente valutato il possesso dei requisiti legali richiesti per l'acquisto della cittadinanza ovvero se abbia commesso violazioni procedurali, violazioni di legge o difetti di istruttoria. Inoltre, era in gioco il diritto soggettivo del ricorrente all'acquisto della cittadinanza nel caso in cui tutti i presupposti legali ricorressero, nonché il diritto al procedimento amministrativo corretto e alla motivazione adeguata del diniego. La complessità della questione risiede nel fatto che il controllo giurisdizionale deve contemperare il margine di discrezionalità amministrativa nella valutazione dei requisiti con il diritto del ricorrente a una decisione legittima e coerente con l'ordinamento.

La motivazione del giudice

Sulla base degli atti della causa e delle doglianze articolate nel ricorso, il collegio giudicante ha esaminato i vizi di legittimità denunciati dal ricorrente e ha valutato se il diniego del Ministero fosse infetto da violazione di norme procedurali, violazione di legge sostanziale o da manifesti difetti di istruttoria e motivazione. La sentenza qui in esame non riporta la motivazione estesa, secondo una prassi consolidata in talune pronunce di merito, tuttavia il respingimento del ricorso indica che il TAR ha ritenuto che il diniego fosse stato correttamente adottato alla luce della normativa vigente oppure che i vizi denunciati dal ricorrente non fossero stati dimostrati. È verosimile che il TAR abbia ritenuto che il Ministero dell'Interno non avesse commesso errori nella valutazione dei requisiti di legge, ovvero che la documentazione fornita dal ricorrente non fosse sufficiente a provare il possesso integrale dei presupposti richiesti dalla legge numero 91 del 1992. La decisione di respingimento, accompagnata dalla compensazione delle spese, evidenzia un giudizio equilibrato della situazione processuale.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso avverso il diniego della istanza di cittadinanza, confermando dunque la validità del provvedimento adottato dal Ministero dell'Interno. Il dispositivo prevede che le spese del giudizio siano compensate tra le parti, il che significa che ciascuna parte sopporterà le proprie spese senza condanna al pagamento da parte dell'altra. La sentenza, come da procedura ordinaria, è stata ordinata per l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa, e le generalità del ricorrente sono state oscurate a tutela della privacy secondo la normativa sulla protezione dei dati personali. La conseguenza pratica della sentenza è che il ricorrente non ha ottenuto l'annullamento del diniego e dunque non ha acquisito il diritto all'acquisto della cittadinanza italiana per il tramite del ricorso amministrativo.

Massima

Nell'ambito dei ricorsi avverso i dinieghi di istanze di cittadinanza, il giudice amministrativo esercita il controllo di legittimità sul provvedimento dell'amministrazione al fine di accertare il corretto adempimento dei presupposti e delle procedure stabilite dalla legge sulla cittadinanza, anche se il respingimento del ricorso comporta il definitivo rigetto della pretesa vantata dal ricorrente.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere
Gianluca Verico,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del diniego dell’istanza di cittadinanza (K10/-OMISSIS-);
sul ricorso numero di registro generale 15800 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Sara Dori, Martine Menna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

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