Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS3 gennaio 2025Respinto

Sentenza n. 202500141/2025

Rigetto Richiesta Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/670073)

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero, rappresentato dall'avvocato Claudia Fappani, aveva presentato un'istanza formale diretta al Ministero dell'Interno per ottenere la concessione della cittadinanza italiana. Il Ministero dell'Interno ha negato questa istanza attraverso un provvedimento amministrativo, emettendo un diniego alla richiesta di cittadinanza. Di fronte a questo rifiuto, il ricorrente ha deciso di impugnare il diniego dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, domandando l'annullamento del provvedimento ministeriale e la concessione della cittadinanza. La controversia ha natura peculiare poiché riguarda l'acquisizione della cittadinanza, materia che interseca il diritto amministrativo, il diritto costituzionale e le norme sulla naturalizzazione straniera. Il ricorso è stato iscritto al numero 414 del registro generale del 2022 e è stato deciso dalla Sezione Quinta Bis del TAR Lazio dopo l'udienza pubblica del ventisette novembre duemilaventitre.

Il quadro normativo

Le materie relative alla concessione della cittadinanza sono disciplinate dalla Legge 91 del 1992 sulla cittadinanza della Repubblica italiana, che stabilisce i presupposti, i procedimenti e le condizioni per l'acquisto della cittadinanza da parte di stranieri. La concessione della cittadinanza è un provvedimento amministrativo soggetto al controllo giurisdizionale del giudice amministrativo, quando il ricorrente lamenti l'illegittimità del diniego. Il Ministero dell'Interno esercita un potere discrezionale nella valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti, ma tale discrezionalità non è libera e incondizionata, bensì circoscritta dalle disposizioni di legge e sottoposta al controllo di legittimità e ragionevolezza. La giurisprudenza amministrativa ha consolidato il principio secondo cui il diniego di concessione della cittadinanza deve essere motivato in modo esplicito e coerente, indicando chiaramente quali presupposti sostanziali non risultano soddisfatti.

La questione giuridica

Il ricorrente contestava la legittimità del diniego ministeriale, affermando che il Ministero dell'Interno avesse valutato erroneamente i presupposti per la concessione della cittadinanza o avesse omesso di considerare circostanze rilevanti. La questione giuridica centrale era quindi se il provvedimento di diniego fosse stato emanato secondo le regole procedurali e sostanziali previste dalla normativa sulla cittadinanza, e se la motivazione fornita fosse sufficiente e legittima. La controversia implicava la verifica della correttezza della valutazione ministeriale riguardo ai requisiti normativi necessari per ottenere la cittadinanza italiana, nonché la valutazione della ragionevolezza e della proporzionalità della decisione amministrativa contestata.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, nel valutare il ricorso, ha esaminato la legittimità del diniego emanato dal Ministero dell'Interno alla luce della normativa sulla cittadinanza e dei principi generali del diritto amministrativo. Sulla base degli elementi acquisiti in atti e delle difese presentate dalle parti, il collegio giudicante ha ritenuto che il Ministero dell'Interno avesse correttamente valutato i presupposti per la concessione della cittadinanza e che il diniego non fosse affetto da vizi di illegittimità. Il giudice ha probabilmente accertato che i requisiti richiesti dalla legge non ricorrevano in capo al ricorrente, o che la valutazione ministeriale risultasse corretta e adeguatamente motivata secondo i criteri di legittimità amministrativa. Pertanto, non ha riscontrato gli elementi necessari per annullare il diniego, come la manifesta violazione di legge, la mancanza totale di motivazione, l'irragionevolezza della decisione o l'eccesso di potere.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso, confermando così la legittimità del diniego ministeriale. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti, determinando che ciascuna sostiene le proprie spese legali. La sentenza è ordinata in esecuzione dall'autorità amministrativa secondo le disposizioni di legge. Inoltre, il collegio ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente nel testo della sentenza pubblicata, in applicazione delle norme sulla protezione dei dati personali e a tutela della dignità della parte interessata nella materia sensibile della cittadinanza.

Massima

Il diniego di concessione della cittadinanza emanato dal Ministero dell'Interno è legittimo quando la valutazione dei presupposti richiesti dalla legge sia stata effettuata correttamente secondo le regole procedurali e sostanziali vigenti, e quando la motivazione sia adeguata e coerente con i fatti della causa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere
Gianluca Verico,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza (-OMISSIS-);
sul ricorso numero di registro generale 414 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Fappani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Orzivecchi, viale Stazione 9;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2024 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

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