Sentenza n. 202514079/2025
Rigetto Richiesta Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - (k 10/0868795)/.
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Un cittadino straniero ha presentato richiesta di concessione della cittadinanza italiana presso l'amministrazione competente, ottenendo un provvedimento di rigetto. Ritenendo illegittimo il diniego, ha proposto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione quinta bis, contesta le motivazioni addotte dall'amministrazione per la denegazione della cittadinanza. Il ricorso era fondato sulla deduzione di violazioni procedurali o sostanziali rispetto alle normative applicabili e ai principi di diritto amministrativo. La questione si iscrive nel tema più ampio della concessione della cittadinanza italiana, provvedimento di natura discrezionale che richiede il verificarsi di specifiche condizioni di legge e il possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento.
Il quadro normativo
La materia della concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge numero 91 del 1992, che stabilisce le modalità, i requisiti e i tempi per l'acquisto della cittadinanza sia per filiazione che per naturalizzazione. L'amministrazione competente, seguendo le procedure previste, valuta la sussistenza dei requisiti di legge tra i quali figurano la residenza continuativa nel territorio nazionale per il periodo richiesto, il possesso dei requisiti morali e di ordine pubblico, nonché l'idoneità all'integrazione nella comunità nazionale. La concessione della cittadinanza costituisce un atto amministrativo discrezionale ma vincolato alla legge, nel senso che l'amministrazione deve motivare adeguatamente eventuali dinieghi e non può operare scelte irragionevoli o arbitrarie. I ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi in materia di cittadinanza rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, il quale esamina sia il profilo della legittimità procedimentale che quello della corretta applicazione delle norme di legge.
La questione giuridica
Il punto controverso centrale riguardava la legittimità del rigetto opposto dall'amministrazione alla richiesta di cittadinanza del ricorrente. La controversia poteva concernere molteplici profili: l'eventuale carenza di motivazione del provvedimento amministrativo, la corretta valutazione dei requisiti normativi richiesti dalla legge, l'applicazione coerente dei criteri di concessione, ovvero l'eventuale violazione di principi di diritto amministrativo quali l'imparzialità e la ragionevolezza. Il ricorrente doveva provare che l'amministrazione avesse errato nella propria valutazione o che il diniego fosse basato su presupposti fattici inesatti o su illegittime restrizioni dei propri diritti. La sfida consisteva nel dimostrare l'illegittimità costituzionale o amministrativa di un atto che per natura si fonda sulla discrezionalità amministrativa seppur entro i limiti posti dalla legge.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR Lazio ha esaminato attentamente i motivi di ricorso e la documentazione prodotta dalle parti, verificando tanto la regolarità procedimentale del provvedimento amministrativo quanto la corretta applicazione della normativa sulla cittadinanza. Il giudice ha valutato se l'amministrazione avesse adeguatamente motivato il diniego e se tale motivazione fosse ragionevole e coerente con il disposto di legge. Nel respingere il ricorso, il TAR ha evidentemente concluso che l'amministrazione aveva correttamente accertato la sussistenza di elementi ostativi alla concessione della cittadinanza, oppure aveva comunque agito nei limiti della propria discrezionalità amministrativa senza compiere errori procedimentali o sostanziali rilevanti. Il giudice ha pertanto confermato la legittimità del provvedimento di rigetto, ritenendo che le ragioni addotte dall'amministrazione fossero idonee a fondare il diniego della cittadinanza secondo la normativa vigente.
La decisione
Il TAR Lazio ha respinto integralmente il ricorso proposto dal ricorrente, confermando il provvedimento amministrativo di rigetto della richiesta di cittadinanza italiana. La pronuncia comporta che il diniego opposto dall'amministrazione rimane valido e pienamente efficace, senza possibilità per il ricorrente di ottenere la cittadinanza tramite questa procedura se non in caso di accoglimento di un'eventuale impugnazione successiva davanti al Consiglio di Stato o qualora vengono a mutare i presupposti fattici della decisione. Il ricorrente potrebbe in teoria proporre appello al giudice di secondo grado, ma questa sentenza stabilisce che non sussistono profili di illegittimità nel rigetto amministrativo. Le spese di giudizio sono presumibilmente state poste a carico della parte soccombente secondo le ordinarie disposizioni di legge.
Massima
La richiesta di concessione della cittadinanza italiana può essere legittimamente rigettata dall'amministrazione quando questa valuti che non sussistono i requisiti normativi di legge o che elementi ostativi all'integrazione nella comunità nazionale si oppongono alla naturalizzazione, entro i margini di discrezionalità consentiti dalla normativa sulla cittadinanza.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Gianluca Verico, Referendario Antonietta Giudice, Referendario, Estensore per l'annullamento del decreto del Ministero dell’Interno K10/-OMISSIS- del 30 novembre 2023, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data 16 aprile 2019, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992; sul ricorso numero di registro generale 2552 del 2024, proposto da-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Spedale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
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