Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS11 luglio 2025Respinto

Sentenza n. 202513674/2025

Rigetto Richiesta Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - (k10/0920355)-Risarcimento Danni

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana in data 19 dicembre 2019, invocando i presupposti dell'art. 9, comma 1, lett. f) della legge n. 91/1992, che disciplina l'acquisto della cittadinanza per residenza. Il Ministero dell'Interno, con proprio decreto del 10 maggio 2024, ha respinto tale domanda, giudicando insoddisfatti i requisiti normativamente previsti. Di fronte a questo diniego, il ricorrente ha proposto ricorso amministrativo presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, chiedendone l'annullamento e la riesaminazione della propria posizione. Il TAR Lazio, nella seduta del 28 maggio 2025, ha esaminato la controversia nel merito, valutando la legittimità della decisione ministeriale e la correttezza dell'istruttoria amministrativa seguita dall'Amministrazione.

Il quadro normativo

La disciplina dell'acquisto della cittadinanza italiana per residenza è contenuta nell'art. 9, comma 1, lett. f) della legge n. 91/1992, che stabilisce i termini minimi di permanenza legale nel territorio dello Stato italiano quale presupposto essenziale per accedere a questa forma di naturalizzazione, con differenziazioni a seconda della cittadinanza d'origine e di altre circostanze rilevanti. La norma rappresenta un'eccezione ai principi di ius sanguinis che caratterizzano l'ordinamento italiano, introducendo elementi di territorialità per coloro che intendono acquisire la cittadinanza tramite convivenza stabile nel nostro Paese. L'amministrazione, nel valutare le istanze, è tenuta a verificare scrupolosamente il soddisfacimento dei requisiti e dei presupposti di legge, operando un'istruttoria completa e documentata. Il ricorso amministrativo rappresenta lo strumento di tutela per i ricorrenti qualora ritengano errata o illegittima la valutazione amministrativa dei presupposti normativi.

La questione giuridica

Il nodo controverso verteva sulla corretta applicazione della normativa sulla cittadinanza per residenza e sulla legittimità del decreto ministeriale che respingeva la domanda del ricorrente. In sostanza, il ricorrente contestava che il Ministero dell'Interno avesse errato nell'accertamento dei presupposti normativi, ritenendo di possedere effettivamente i requisiti richiesti dalla legge. Il giudice amministrativo doveva verificare se l'Amministrazione avesse operato in conformità alle disposizioni di legge, valutando la coerenza logica dell'istruttoria e il fondamento factuale delle conclusioni amministrative. Era altresì rilevante accertare se fossero state correttamente applicate le discipline specifiche della norma di riferimento, comprese le eventuali cause di esclusione o i requisiti particolari.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato la documentazione presentata dalle parti e ha valutato la legittimità dell'operato ministeriale nel respingere la domanda di cittadinanza. Dall'analisi dei fascicoli e della fase istruttoria, il collegio ha ritenuto che il Ministero dell'Interno avesse correttamente accertato la mancanza o l'insufficienza dei presupposti richiesti dalla legge n. 91/1992 per l'acquisizione della cittadinanza per residenza. Il giudice ha valutato che l'istruttoria amministrativa fosse stata condotta in conformità alle procedure normative e che le conclusioni del Ministero fossero fondate su documentazione e verifiche adeguate. Pertanto, il TAR ha ritenuto che non sussistessero profili di illegittimità nel provvedimento ministeriale e che il ricorso non offrisse argomenti giuridici sufficienti a invertire la decisione dell'Amministrazione.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto integralmente il ricorso amministrativo proposto dal ricorrente, confermando la legittimità del decreto ministeriale del 10 maggio 2024. Contestualmente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio quantificate in euro millecinquecento a favore del Ministero dell'Interno, oltre agli oneri e agli accessori di legge. Il collegio ha altresì ordinato l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela della privacy e della dignità personale, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.

Massima

La verifica dei presupposti richiesti per l'acquisto della cittadinanza italiana per residenza rimane nella disponibilità tecnica dell'Amministrazione, la quale gode di ampio margine di discrezionalità nella valutazione dell'istruttoria, e il giudice amministrativo non può sostituirsi a essa nel giudizio sulla sussistenza dei requisiti di legge se l'Amministrazione ha operato in conformità alle procedure normative e con base fattuale idonea.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere, Estensore
Gianluca Verico,	Referendario
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS-del 10 maggio 2024, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 19 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
sul ricorso numero di registro generale 1226 del 2025, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Chiara Ventura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; Prefettura di Parma, non costituita in giudizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:

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