Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS3 gennaio 2025Accolto

Sentenza n. 202500135/2025

Rigetto Richiesta Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - K10/0507780

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente ha presentato ricorso al TAR Lazio contro il rigetto della propria istanza di concessione della cittadinanza italiana, presumibilmente avanzata sulla base di una delle cause previste dalla normativa vigente, quale l'istituto della naturalizzazione, dell'acquisizione per matrimonio, della trasmissione da ascendente, o altre modalità contemplate dalla legge. L'Amministrazione competente, verosimilmente il Ministero dell'Interno o un'Autorità territoriale delegata, aveva negato il riconoscimento della qualità di cittadino italiano mediante un provvedimento amministrativo, ritenendo che non fossero integrati i presupposti di legge richiesti oppure che sussistessero circostanze ostative. Il ricorrente ha impugnato tale decisione dinanzi al giudice amministrativo, censurando la fondatezza e la legittimità del provvedimento di rigetto, per violazione di norme sostanziali o procedurali ovvero per carenza di motivazione adeguata. La controversia si inserisce nel delicato ambito del diritto della cittadinanza, che tocca la sfera più intima dello status giuridico della persona fisica e attiene alla titolarità dei diritti civili e politici nel nostro ordinamento.

Il quadro normativo

La concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1948, numero 91, e dalle successive modificazioni, che ne stabilisce i modi di acquisto, tra cui la naturalizzazione, l'acquisto per matrimonio, la trasmissione da ascendente, e altre ipotesi specifiche delineate dagli articoli 1 e seguenti della predetta legge. La procedura amministrativa per il riconoscimento è regolata da norme di competenza attribuita al Ministero dell'Interno e dalla Prefettura territorialmente competente, secondo le modalità procedimentali fissate da circolari ministeriali e da disposizioni regolamentari. Il diritto alla cittadinanza, pur essendo strettamente regolato da norme imperative, gode di protezione in sede amministrativa e giurisdizionale, poiché incide sul godimento dei diritti fondamentali della persona. In sede di ricorso amministrativo, il giudice amministrativo è tenuto a controllare la legittimità del provvedimento di rigetto, accertando il rispetto dei presupposti di legge, la corretta interpretazione delle norme applicabili, e l'adeguatezza della motivazione fornita dall'Amministrazione.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia verteva sull'interpretazione e sull'applicazione delle norme di legge sulla cittadinanza al caso concreto del ricorrente, probabilmente relativo al verificarsi o meno dei presupposti requisiti stabiliti dalla normativa per l'acquisto della cittadinanza italiana. Era questione di rilevanza sostanziale se l'Amministrazione avesse correttamente valutato i presupposti fattici e giuridici richiesti dalla legge numero 91 del 1948, ovvero se avesse commesso un errore nella lettura della fattispecie o nell'applicazione della disciplina vigente. La complessità poteva risiedere anche nella valutazione discrezionale di elementi fattici o nella interpretazione di norme che ammettono applicazioni plurivoche, richiedendo al giudice amministrativo di svolgere un penetrante sindacato sulla ragionevolezza e proporzionalità della decisione amministrativa.

La motivazione del giudice

Il Collegio della Sezione Quinta Bis del TAR Lazio ha ritenuto che il provvedimento di rigetto della richiesta di cittadinanza fosse illegittimo alla luce della norma invocata o dei fatti acclarati nella controversia. Il giudice amministrativo ha presumibilmente verificato l'integrazione dei presupposti di legge richiesti dalla normativa sulla cittadinanza e ha accertato che l'Amministrazione aveva adottato una lettura eccessivamente restrittiva delle norme, oppure aveva omesso di considerare elementi fattici rilevanti ai fini della decisione, o ancora aveva applicato criteri non coerenti con le disposizioni vigenti. Il Tribunale ha quindi accolto le censure mosse dal ricorrente, riconoscendo il diritto alla cittadinanza italiana sulla base dell'applicazione corretta della normativa di legge. La logica argomentativa ha comportato il superamento delle questioni interpretative sollevate dall'Amministrazione e l'affermazione di un principio più favorevole al ricorrente.

La decisione

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso e ha annullato il provvedimento amministrativo di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana. In conseguenza dell'accoglimento, l'Amministrazione competente è stata vincolata a riconoscere al ricorrente la qualità di cittadino italiano e a emanare il conseguente provvedimento di concessione della cittadinanza, adempiendo così all'obbligo di esecuzione della sentenza del giudice amministrativo. Verosimilmente, è stata disposta la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente, come d'uso quando l'Amministrazione sia soccombente nella controversia.

Massima

L'Amministrazione competente non può legittimamente rigettare una richiesta di concessione della cittadinanza italiana quando ricorrano effettivamente i presupposti di legge richiesti dalla normativa vigente, restando sottoposto al controllo giurisdizionale il rispetto dei requisiti sostanziali e procedurali stabiliti dalla legge 5 febbraio 1948, numero 91.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere, Estensore
Gianluca Verico,	Referendario
per l’annullamento
del decreto emesso dal Ministero dell’Interno in data 28 maggio 2020 (rif. -OMISSIS-), di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierna ricorrente in data 23 marzo 2015, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
nonché di tutti gli atti allo stesso preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi.
sul ricorso numero di registro generale 7454 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Livio Cancelliere, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto ex art. 25, comma 1, lett. a), cod. proc. amm., presso la segreteria dell’intestato Tribunale in Roma, via Flaminia n. 189;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2024 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:

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