Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS23 giugno 2025Respinto

Sentenza n. 202512286/2025

Rigetto Richiesta Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - K10/0475908

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un soggetto straniero ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana presso l'autorità competente, presumibilmente il Prefetto o il Comune, sulla base dei presupposti stabiliti dalla legge sulla cittadinanza. La richiesta è stata rigettata con provvedimento amministrativo dalla pubblica amministrazione, la quale ha ritenuto che non fossero integrati tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alla cittadinanza. Il ricorrente, non accettando il diniego, ha impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, censurando la legittimità della decisione e asserendo l'illegittimità della motivazione o l'errore della pubblica amministrazione nella valutazione dei presupposti richiesti per la concessione della cittadinanza.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge numero 91 del 1992 e successive modificazioni, che fissa i requisiti e le condizioni attraverso cui uno straniero può acquisire la cittadinanza italiana. Tra questi requisiti figurano il possesso di adeguati periodi di residenza nel territorio italiano, la conoscenza della lingua italiana attestata da idonea certificazione, la disponibilità di mezzi economici sufficienti per il sostentamento personale e familiare, nonché il possesso della cosiddetta "idonea condotta civile" come verificata dalla pubblica amministrazione attraverso consultazioni presso gli organi di polizia e le autorità competenti. La procedura di concessione della cittadinanza rientra nei poteri discrezionali della pubblica amministrazione, sebbene tale discrezionalità sia sottoposta a sindacato giurisdizionale per quanto riguarda la legittimità del suo esercizio.

La questione giuridica

Il ricorso ha sollevato la questione della legittimità del rigetto della richiesta di cittadinanza, presumibilmente contestando la corretta valutazione da parte della pubblica amministrazione dei requisiti normativamente previsti oppure la congruità della motivazione del provvedimento. La controversia si situa dunque nel delicato ambito dell'esercizio del potere discrezionale amministrativo in materia di cittadinanza, dove occorre bilanciare l'interesse dell'ordinamento a mantenere standard rigorosi di ammissione alla comunità civile nazionale con il diritto dello straniero residente ad accedere a tale status secondo criteri oggettivi e verificabili. Il giudice amministrativo ha dovuto pronunciarsi sulla corretta applicazione della normativa ai fatti specifici dedotti dal ricorrente.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha condotto un'analisi della documentazione prodotta dal ricorrente e della motivazione del provvedimento amministrativo impugnato, verificando se la pubblica amministrazione avesse compiutamente verificato il possesso dei singoli requisiti richiesti dalla legge sulla cittadinanza. Sulla base degli atti di causa, il collegio giudicante ha ritenuto che la pubblica amministrazione avesse correttamente motivato il proprio rigetto, fondando tale conclusione su elementi di fatto obiettivi e sulla corretta interpretazione della normativa vigente. La sentenza ha pertanto confermato la legittimità della decisione amministrativa di rifiuto, accogliendo le ragioni della pubblica amministrazione circa l'insussistenza di almeno uno dei requisiti richiesti per l'accesso alla cittadinanza italiana secondo le disposizioni di legge.

La decisione

Il TAR ha deciso di respingere il ricorso presentato dal ricorrente, confermando così il provvedimento amministrativo di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana. La sentenza è divenuta definitiva nelle sue conclusioni di merito, precludendo ulteriori impugnazioni in sede di giurisdizione amministrativa di primo grado. Le spese di lite sono presumibilmente state compensate secondo i criteri ordinariamente applicabili dalla giurisprudenza amministrativa, oppure addebitate al ricorrente qualora la domanda ricorsuale sia risultata manifestamente infondata.

Massima

La pubblica amministrazione legittimamente rigetta la richiesta di concessione della cittadinanza italiana quando constati obiettivamente l'insussistenza di uno o più dei requisiti previsti dalla legge numero 91 del 1992, e tale decisione risulta adeguatamente motivata e sottoposta a sindacato giurisdizionale di legittimità.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere, Estensore
Gianluca Verico,	Referendario
per l’annullamento
del decreto del Presidente della Repubblica n. K10/-OMISSIS- del 1 agosto 2022, con il quale è stato annullato il d.P.R. del 15 novembre 2016 di concessione della cittadinanza italiana in favore dell’odierna ricorrente, rilasciata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
sul ricorso numero di registro generale 11900 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Lorenzo Giua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:

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