Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS17 giugno 2025Accolto

Sentenza n. 202511865/2025

Rigetto Richiesta Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - (k10/0928669)/.

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana al Ministero dell'Interno in data 7 dicembre 2019, allegando di soddisfare i requisiti previsti dalla legge sulla cittadinanza, in particolare quelli relativi al periodo di residenza legale in Italia di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f) della legge 91 del 1992. Dopo un lungo silenzio amministrativo durato quasi cinque anni, il Ministero dell'Interno ha emanato un provvedimento il 15 maggio 2024 con il quale ha respinto la domanda, preceduto unicamente da una comunicazione di avvio del procedimento risalente al 1° marzo 2024. Il ricorrente ha impugnato questo rifiuto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, contestando sia il merito della decisione che la regolarità del procedimento seguito dall'amministrazione.

Il quadro normativo

La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992, numero 91, la quale stabilisce i requisiti soggettivi e procedurali necessari affinché uno straniero possa acquisire la cittadinanza italiana per volontà dello Stato. L'articolo 9, comma 1, lettera f) di questa legge consente la concessione della cittadinanza allo straniero che abbia risieduto legalmente nel territorio della Repubblica per il periodo di tempo stabilito dalla legge, periodo che varia a seconda della categoria soggettiva cui appartiene il richiedente. L'amministrazione è soggetta al rispetto dei principi generali del diritto amministrativo, tra cui il principio della ragionevole durata del procedimento, il diritto di difesa e la motivazione dei provvedimenti autoritativi.

La questione giuridica

Il punto controverso era se il Ministero dell'Interno avesse correttamente valutato i presupposti per la concessione della cittadinanza al ricorrente ovvero se avesse invece illegittimamente respinto una domanda che soddisfaceva i requisiti di legge. In parallelo, si discuteva della legittimità procedurale del rifiuto, considerato che l'amministrazione era rimasta inerte per quasi cinque anni dalla presentazione della domanda e aveva comunicato l'avvio del procedimento e il successivo rifiuto a distanza di poche settimane, sollevando dubbi circa la completezza dell'istruttoria e il rispetto dei tempi procedurali.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale, analizzando le risultanze del procedimento, ha ritenuto che il ricorrente fosse effettivamente titolare dei requisiti normativi per ottenere la concessione della cittadinanza italiana secondo quanto prescritto dalla legge 91 del 1992. Nel valutare gli elementi di fatto e di diritto, il collegio giudicante ha accertato che il rifiuto opposto dall'amministrazione non era sorretto da valide ragioni giuridiche e rappresentava quindi una decisione illegittima, viziata nei suoi presupposti fattuali o nella applicazione della normativa. La completa assenza di una istruttoria adeguata e il lunghissimo silenzio amministrativo preliminare hanno evidentemente contribuito a fondare il convincimento del giudice circa l'illegittimità del procedimento.

La decisione

Il Tribunale ha accolto interamente il ricorso e ha annullato il provvedimento del Ministero dell'Interno del 15 maggio 2024, accertando conseguentemente il diritto del ricorrente a ottenere la concessione della cittadinanza italiana. L'amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in millecinquecento euro oltre gli accessori di legge. La sentenza ha disposto che l'amministrazione possa procedere immediatamente all'esecuzione della decisione e ha ordinato l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela della sua dignità e dei suoi diritti ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.

Massima

Quando i requisiti legali per la concessione della cittadinanza sono effettivamente sussistenti, l'amministrazione non può legittimamente rifiutare la domanda, e il silenzio protratto per anni seguito da un rifiuto tardivo e non adeguatamente motivato costituisce comportamento amministrativo illegittimo che il giudice deve annullare, riconoscendo al ricorrente il diritto di acquisire la cittadinanza italiana.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Gianluca Verico,	Referendario
Antonietta Giudice,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento del Ministero dell’Interno protocollo n. K10/-OMISSIS- del 15 maggio 2024, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 7 dicembre 2019, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
della comunicazione di avvio del procedimento del 1° marzo 2024;
nonché per il conseguente accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere la cittadinanza italiana.
sul ricorso numero di registro generale 9304 del 2024, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Perla, Fabio Mesto, con domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Perla in Roma, via Sistina n. 121;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:

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