Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS17 giugno 2025DICHIARA CESSATA MAT

Sentenza n. 202511862/2025

Rigetto Richiesta Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - (k10/830779)/

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un cittadino straniero ha presentato ricorso innanzi al TAR Lazio contro il rigetto della propria richiesta di concessione della cittadinanza italiana. La domanda era stata sottoposta alla pubblica amministrazione competente secondo le procedure ordinarie previste dalla normativa vigente, ma era stata respinta con provvedimento negativo. Il ricorrente, contestando il rigetto, ha impugnato il provvedimento amministrativo per ottenere l'accoglimento della propria istanza e il riconoscimento della cittadinanza italiana. Durante il corso del giudizio amministrativo, tuttavia, la situazione sostanziale è mutata, comportando una modificazione delle circostanze che avevano dato origine alla controversia. Questo mutamento è intervenuto prima che il tribunale amministrativo potesse pronunciarsi nel merito della questione.

Il quadro normativo

La materia della concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge numero 91 del 1992, recante le disposizioni sulla cittadinanza della Repubblica Italiana, nonché dalle norme del codice civile relative all'acquisto della cittadinanza. La concessione della cittadinanza costituisce un atto di natura amministrativa sottoposto al principio di legalità e al controllo del giudice amministrativo quando impugnato in via giurisdizionale. Il procedimento di concessione della cittadinanza richiede il rispetto di specifici requisiti normativi e la verifica della sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento. L'amministrazione competente deve valutare la posizione del ricorrente in conformità alle disposizioni vigenti e ai principi costituzionali che governano l'attribuzione dello status di cittadinanza.

La questione giuridica

La questione giuridica sottesa al ricorso riguardava la legittimità del provvedimento di rigetto della richiesta di cittadinanza, ossia se l'amministrazione aveva correttamente valutato la domanda e se il rigetto fosse giustificato alla luce dei presupposti normativi e della documentazione presentata dal ricorrente. In altri termini, il ricorrente contestava che l'amministrazione non avesse riconosciuto il diritto alla cittadinanza pur sussistendo, secondo la sua prospettiva, i requisiti legali necessari. Il giudizio amministrativo è stato iniziato per ottenere l'annullamento del provvedimento negativo, ma nel corso del procedimento dinanzi al TAR la situazione si è evoluta, rendendo possibile una risoluzione della controversia non attraverso una sentenza di merito, ma mediante una dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La motivazione del giudice

Il TAR Lazio ha ritenuto che durante lo svolgimento del giudizio la situazione fattuale e giuridica sottesa alla controversia fosse mutata in modo sostanziale. La cessazione della materia del contendere, nel linguaggio del diritto amministrativo, rappresenta una conclusione del giudizio che non si basa su una valutazione del merito della domanda, bensì sulla constatazione che le ragioni che avevano generato il conflitto fra il ricorrente e l'amministrazione erano venute meno. Il collegio giudicante ha accertato che le circostanze originarie, dalle quali era sorta la contestazione, non sussistevano più nel momento della decisione. Tale dichiarazione implica che il provvedimento impugnato, sebbene non esplicitamente annullato, ha perso di rilevanza pratica poiché la situazione soggettiva del ricorrente è stata comunque tutelata o risolta in altro modo.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha dichiarato cessata la materia del contendere con la conseguenza che il giudizio è stato chiuso senza una pronuncia nel merito della fondatezza del ricorso. Sebbene il provvedimento di rigetto non sia stato formalmente annullato, l'effetto concreto è che la controversia non ha più ragion d'essere, poiché la posizione del ricorrente è stata comunque soddisfatta o la situazione fattuale ha subito una trasformazione che rende irrilevante la questione originaria. Questa conclusione determina la cessazione del giudizio senza necessità di una pronuncia sulle spese di giudizio, in quanto la materia contesa non sussiste più.

Massima

La dichiarazione di cessata materia del contendere rappresenta il corretto approdo giurisdizionale quando nel corso del processo la situazione fattuale o giuridica che ha originato il ricorso sia venuta meno, rendendo così irrilevante la pronuncia sul merito della domanda amministrativa.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere, Estensore
Gianluca Verico,	Referendario
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno K10/-OMISSIS- del 12 ottobre 2022, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data 30 giugno 2018, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
sul ricorso numero di registro generale 5192 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Federica Mazzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del provvedimento del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- del 12 ottobre 2022, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierno ricorrente in data 30 giugno 2018, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Considerato che, alla luce delle risultanze emerse in sede di ricorso, il Ministero dell’Interno ha riaperto l’istruttoria sulla posizione del ricorrente, definendola positivamente mediante l’adozione del provvedimento richiesto, emanato dal Presidente della Repubblica in data 15 maggio 2025;
Ritenuto che l’emanazione del provvedimento richiesto ha valenza satisfattiva dell’interesse fatto valere in giudizio e che, pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Ravvisata la sussistenza di giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, essendosi l’Amministrazione prontamente rideterminata in via di autotutela alla luce dei nuovi elementi emersi in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:

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