Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS13 giugno 2025Respinto

Sentenza n. 202511638/2025

Rigetto Richiesta Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - K10/754385

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Una persona ricorrente ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana presso l'amministrazione competente, la quale ha successivamente rigettato la domanda. Il ricorrente, ritenendo illegittimo il rigetto amministrativo, ha impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, competente ratione loci, formulando un ricorso avverso il diniego della concessione della cittadinanza. Il contenzioso riguarda dunque la legittimità del rifiuto amministrativo di accogliere la richiesta di acquisizione della cittadinanza italiana per una delle fattispecie previste dalla normativa vigente, siano esse il matrimonio con cittadino italiano, la filiazione da genitore cittadino, la residenza continuativa nel territorio della Repubblica per il tempo prescitto, ovvero altre modalità di acquisto della cittadinanza per elezione o per naturalizzazione.

Il quadro normativo

La disciplina della cittadinanza italiana è contenuta principalmente nella legge numero 91 del 1992, la quale regola l'acquisto, la perdita e il recupero della cittadinanza secondo specifiche fattispecie normative. Gli articoli di tale legge stabiliscono i requisiti che il soggetto deve possedere per accedere alla cittadinanza attraverso le diverse modalità legali previste, quali il matrimonio, la filiazione, la residenza continuativa su territorio italiano per il periodo di dieci anni o, in taluni casi, cinque anni a seconda delle circostanze. La normativa stabilisce altresì le modalità procedimentali attraverso cui l'amministrazione deve esaminate le richieste, le documentazioni da produrre e i criteri di valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti. La competenza in materia è attribuita al Prefetto, al quale spetta emanare il decreto di concessione della cittadinanza qualora siano comprovati i presupposti di legge, ovvero di rigetto qualora i requisiti non siano soddisfatti.

La questione giuridica

La controversia verte sulla corretta applicazione della normativa sulla cittadinanza e sulla verifica dei requisiti richiesti per accedere all'acquisto della cittadinanza italiana secondo uno dei titoli previsti dalla legge. La questione centrale concerne se l'amministrazione abbia correttamente accertato la sussistenza o meno dei presupposti di fatto e di diritto necessari per l'accoglimento della domanda di concessione. Il ricorrente contestava il fondamento giuridico e fattuale del rigetto amministrativo, sostenendo di possedere i requisiti richiesti dalla normativa vigente, mentre l'amministrazione aveva fondato il suo diniego su elementi di fatto o di diritto che, secondo il ricorrente, erano stati erroneamente valutati o interpretati.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo ha proceduto all'esame del ricorso verificando sia la legittimità procedurale sia il merito della valutazione amministrativa circa la sussistenza dei requisiti di legge. Il collegio giudicante ha analizzato la documentazione prodotta dalla ricorrente e valutato se questa fosse idonea a provare il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa sulla cittadinanza. Sulla base di tale analisi, il tribunale ha ritenuto che l'amministrazione fosse correttamente intervenuta nel rigettare la domanda, poiché il ricorrente non aveva adeguatamente provato il possesso dei presupposti richiesti dalla legge numero 91 del 1992. Il collegio ha respinto le deduzioni della ricorrente ritenendole infondate nel merito e ha confermato la legittimità del provvedimento amministrativo di diniego, rigettando integralmente il ricorso promosso dalla ricorrente.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione quinta bis, ha respinto il ricorso presentato avverso il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana, confermando la legittimità del provvedimento amministrativo di diniego. La sentenza, pronunciata in data 13 giugno 2025, ha accertato che l'amministrazione ha agito conformemente ai dettami normativi nel rigettare la richiesta del ricorrente, valutando correttamente la documentazione e accertando l'assenza dei requisiti richiesti dalla legge per la concessione della cittadinanza. Il ricorrente rimane pertanto escluso dall'acquisizione della cittadinanza italiana secondo i parametri e le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Massima

L'amministrazione legittimamente rigetta la domanda di concessione della cittadinanza italiana quando il richiedente non provvede a comprovare adeguatamente il possesso dei requisiti di fatto e di diritto prescritti dalla legge numero 91 del 1992 relativamente al titolo acquisitivo invocato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere
Gianluca Verico,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (K10/-OMISSIS-);
sul ricorso numero di registro generale 8142 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Tiziana Sangiovanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

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