Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS30 gennaio 2025Respinto

Sentenza n. 202502036/2025

Revoca Dpr Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/0481003)

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Un ricorrente bengalese ha acquisito la cittadinanza italiana il 5 ottobre 2016 mediante naturalizzazione, conseguita a seguito di un DPR che ha seguito regolarmente il procedimento amministrativo conclusosi con il giuramento di rito. Successivamente il ricorrente si è trasferito in Inghilterra. Nel 2022 il Ministero dell'Interno ha disposto l'annullamento del DPR concessorio della cittadinanza, ritenendo che la pratica fosse stata gestita da una funzionaria infedele che aveva abusato del sistema informatico e manipolato i dati per approvare illegittimamente almeno cento istanze di naturalizzazione, comportandosi da funzionaria corrotta. La funzionaria in questione era stata già condannata dal Tribunale di Roma e dalla Corte d'Appello di Roma per i reati di accesso abusivo al sistema informatico e manipolazione di dati, nonché in un altro procedimento penale. Il ricorrente non era imputato nei processi e risultava completamente estraneo alla corruzione, tuttavia l'Amministrazione ritenne comunque necessario annullare la concessione di cittadinanza sulla base dell'art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, che disciplina l'autotutela amministrativa.

Il quadro normativo

La fattispecie è disciplinata dall'art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, che attribuisce alla Pubblica Amministrazione il potere di ritirare i propri provvedimenti illegittimi mediante esercizio spontaneo dell'autotutela. Il procedimento di naturalizzazione e concessione della cittadinanza è regolato dalla legge n. 91 del 1992, che all'art. 9, comma 1, lettera f), disciplina l'acquisizione della cittadinanza italiana attraverso naturalizzazione. La concessione della cittadinanza è formalizzata con un Decreto del Presidente della Repubblica ed è seguita dal giuramento di rito, conferendole il carattere di atto solenne che incorpora un elemento fondamentale della sovranità statale. Quando l'istruttoria amministrativa sia contaminata da comportamenti corruttivi o illegittimi di funzionari pubblici, sorge il problema giuridico di quale sia il rimedio appropriato e se l'Amministrazione possa comunque ritirare il provvedimento già perfezionato.

La questione giuridica

Il quesito centrale riguardava se l'Amministrazione potesse legittimamente annullare d'ufficio un provvedimento di concessione di cittadinanza nel caso in cui l'istruttoria fosse stata gestita da una funzionaria corrotta, pur essendo il ricorrente completamente estraneo alla corruzione e non imputato nei procedimenti penali. In particolare, era controverso se il principio di conservazione degli effetti del provvedimento amministrativo potesse opporsi al ritiro d'ufficio e se la colpevolezza soggettiva del ricorrente fosse rilevante per escludere l'annullamento. Ulteriormente, era in discussione se il "semplice" accesso abusivo al sistema informatico potesse giustificare l'eliminazione dal mondo giuridico di un atto già perfezionato e formalizzato mediante DPR.

La motivazione del giudice

Il TAR ha riconosciuto la legittimità dell'annullamento disposto dall'Amministrazione, sottolineando che la concessione della cittadinanza rappresenta "una decisione estremamente importante" perché incide direttamente sulla composizione del Popolo dello Stato, comportando l'immissione di un nuovo membro nella Comunità politica nazionale e l'attribuzione di diritti politici fondamentali quali l'elettorato attivo e passivo al Parlamento nazionale, nonché il dovere di difesa della Patria. Per questa ragione, il TAR ha ritenuto pienamente giustificata l'eliminazione dal mondo giuridico del provvedimento laddove la pratica fosse stata contaminata dall'intervento di una funzionaria corrotta, risultando "del tutto ininfluente" che il ricorrente fosse rimasto estraneo all'eventuale accordo con intermediari illeciti, dal momento che l'atto di ritiro non ha natura sanzionatoria nei confronti del ricorrente bensì carattere ripristinatorio dell'integrità della funzione amministrativa. Il collegio ha inoltre evidenziato che la propria sezione aveva già affrontato ripetutamente numerose controversie analoghe con esiti conformi a questa decisione, pronunciandosi in una serie di sentenze precedenti che ha richiamato integralmente per sostenere la conformità e la coerenza della propria giurisprudenza.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta Bis, ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente di nazionalità bengalese, confermando la legittimità del DPR del 26 settembre 2022 con cui il Ministero dell'Interno ha disposto l'annullamento del DPR concessorio della cittadinanza. La sentenza ha rifiutato tutti i motivi dedotti dal ricorrente, fra cui l'eccesso di potere per carenza di istruttoria, il travisamento e l'erronea valutazione dei fatti, nonché l'invocazione del principio di conservazione degli effetti del provvedimento. Il TAR ha confermato che l'Amministrazione aveva correttamente esercitato il proprio potere di autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, ritenendo l'istruttoria originaria carente in via assoluta e non sanabile per le circostanze emerse in sede penale.

Massima

L'Amministrazione esercita legittimamente il potere di autotutela annullando d'ufficio un provvedimento di concessione di cittadinanza quando l'istruttoria sia stata compromessa dall'intervento di un funzionario corrotto, indipendentemente dall'estraneità del ricorrente alla condotta illecita, in virtù della natura sovrana e della rilevanza costituzionale della decisione sulla naturalizzazione che incide sulla composizione del Popolo dello Stato.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente, Estensore
Enrico Mattei,	Consigliere
Gianluca Verico,	Referendario
per l'annullamento
del decreto del Presidente della Repubblica di annullamento del DPR del 5/10/2016 di concessione della cittadinanza italiana-OMISSIS-
sul ricorso numero di registro generale 13326 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Antonio Angelelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2024 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Il ricorrente, di nazionalità bengalese, ha acquisito la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992, a seguito del conferimento della naturalizzazione con DPR del 5.10.2016 e del prestamento del giuramento di rito, successivamente al quale è emigrato in Inghilterra.
Con il ricorso in esame impugna il DPR del 26.9.2022 con cui, facendo richiamo all’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, è stato disposto l’annullamento del DPR concessorio della cittadinanza in quanto era emerso che lo status era stato concesso all’esito di un procedimento amministrativo viziato dall’intervento di una “funzionaria infedele” - al pari di analoghe 500 pratiche di naturalizzazione divenute oggetto del procedimento penale (n. 4196/2017/2018 R.G.N.R. PM e n. 13469/2017 R.G. Ufficio G.I.P.-G.U.P.), instaurato a seguito dell’indagine compiuta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, volta ad accertare l’avvenuta concessione della cittadinanza, in virtù dell’intromissione, nella gestione della pratica, di una funzionaria infedele, peraltro già condannata dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 13711/2018 (confermata in secondo grado, con la sentenza n. 14467/2019 della Corte d’Appello di Roma, definitiva a seguito della sentenza della Corte di Cassazione nr. 14189/2020), all’esito di un procedimento stralciato da quello che ha ad oggetto la pratica del ricorrente, per i reati di cui agli artt. 615 ter e 615 quater c.p., per aver definitivo positivamente, nonostante l’istruttoria fosse alterata, circa 100 istanze di cittadinanza, “mediante accesso abusivo al sistema informatico e manipolazione dei dati dietro corrispettivo”; nonché ulteriormente condannata, all’esito di altro procedimento penale (n. 43898/2017), stralciato dal medesimo filone, con sentenza. n. 1638/2022.
Ciò ha indotto la resistente a disporre “le conseguenti verifiche amministrative”, all’esito delle quali ha ritenuto il DPR di conferimento della cittadinanza “carente in via assoluta di istruttoria e non altrimenti sanabile, per via delle circostanze emerse in sede penale e non addebitabili all’Amministrazione”, dopo aver comunicato all’interessato “ai sensi degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241 del 1990 l’avvio del provvedimento negativo per la cennata illegittimità”; ritenuto che le osservazioni presentate non fornissero “nuovi elementi utili per una decisione favorevole”, la resistente ha adottato, facendo richiamo all’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990, l’atto di ritiro impugnato, che si autoqualifica come “annullamento d’ufficio”.
Il gravame è affidato a motivi così rubricati: Eccesso di potere per carenza di istruttoria e per travisamento e/o erronea valutazione dei fatti. Il ricorrente rappresenta di essere rimasto estraneo al procedimento penale in contestazione, non sussistendo a suo carico iscrizioni di reato; di essere in possesso dei requisiti prescritti per la naturalizzazione; invoca a suo favore il principio della conservazione degli effetti del provvedimento di concessione della cittadinanza, sostenendo che la PA avrebbe dovuto procedere, effettuando una diagnosi ex-post, a verificare se davvero l’istruttoria sia stata carente e/o insufficiente, non essendo sufficiente a giustificare l’adozione dell’atto di ritiro impugnato il “semplice” accesso abusivo al sistema informatico.
In vista della trattazione del merito il ricorrente ha depositato una memoria rappresentando che, nelle more, la PA gli ha rilasciato la carta di soggiorno in tal modo evidenziando il possesso dei requisiti in contestazione.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata depositando il fascicolo del procedimento conclusosi con l’atto impugnato, inclusa la documentazione relativa al processo penale.
All’udienza pubblica del 9.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Si può prescindere dall’affrontare la questione della qualificazione giuridica del provvedimento impugnato e del connesso problema se si debba ritenere tale atto affetto da nullità in quanto frutto di reato (secondo la prospettazione della risalente dottrina di cui si discute la persistente attualità non essendo affatto pacifica la tesi del suo superamento a seguito dell’introduzione dell’art. 21 septies della legge n.241/1990) dato che la legittimità dell’operato dell’Amministrazione va riconosciuta, come già ripetutamente avvenuto in una serie di controversie analoghe a quella in esame, anche ritenendo il provvedimento impugnato un atto di ritiro, adottato dalla PA nello spontaneo esercizio della propria facoltà di autotutela, ai sensi dell’art. 21 nonies della predetta legge, all’esito della verifica dell’inadeguatezza dell’attività istruttoria.
Va ricordato che l’accoglimento dell’istanza di naturalizzazione dello straniero costituisce una decisione estremamente importante in quanto incide su un elemento fondamentale dello Stato, cioè il Popolo, comportando l’immissione di un nuovo membro nella Comunità politica nazionale (è appena il caso di ricordare che il quid pluris acquisito con la naturalizzazione consiste nell’attribuzione del diritto di elettorato attivo e passivo al Parlamento nazionale – nonché il potere di assumere cariche e funzioni pubbliche che implichino l’esercizio di potere pubblico - e del dovere di contribuire al progresso socio economico della Nazione, incluso il “sacro dovere” di difendere la Patria), tanto che viene consacrata con un atto formale solenne (DPR seguito da giuramento).
Tanto è sufficiente a giustificare la eliminazione dal mondo giuridico del relativo provvedimento a causa della “contaminazione” della pratica da parte di una funzionaria corrotta, risultando del tutto ininfluente che il ricorrente sia rimasto estraneo all’eventuale accordo tra questa e l’eventuale agenzia di servizi che ha presentato l’istanza, risultando la “colpevolezza” del ricorrente del tutto ininfluente in questa sede (semmai è nel procedimento penale che può rilevare) in quanto l’atto impugnato non ha una finalità sanzionatoria.
In tale prospettiva la Sezione ha già affrontato ripetutamente numerose controversie analoghe a quelle in esame, pronunciandosi con una serie di sentenze che si hanno qui per integralmente richiamate (vedi, da ultimo, da TAR Lazio, sez. V bis, n. 22818 del 2024; nn. 140, 317, 319, 322, 326 e 327 del 2025).
Anche in questo caso il provvedimento impugnato si fonda sulle medesime considerazioni già esaminate in occasione dei contenziosi soprarichiamati, incentrandosi sulla riconducibilità dell’attribuzione della cittadinanza all’intervento di una funzionaria infedele che, ingerendosi nelle pratiche di spettanza di altro funzionario, grazie all’utilizzo abusivo delle credenziali della dirigente, ha concluso positivamente il procedimento, a prescindere dall’acquisizione dei pareri delle Autorità Periferiche ed usurpando il potere di valutazione e decisione finale attribuito all’Amministrazione competente; il provvedimento richiama le risultanze dell’istruttoria effettuata, facendo riferimento alle verifiche disposte in conseguenza delle vicende penali; nelle premesse motivazionali contiene articolate considerazioni in merito all’applicabilità dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990; incluso l’esame delle conseguenze in capo all’interessato, anche per quanto concerne il profilo del recupero della nazionalità di provenienza.
L’atto di ritiro impugnato risulta perciò supportato da un apparato argomentativo solido ed articolato e poggia su motivi di particolare gravità.
La pratica del ricorrente rientra tra quelle che sono state esitate favorevolmente pur in presenza di gravi irregolarità – sicché vanno disattese le censure al riguardo formulate dal ricorrente che sostiene che la propria istanza non rientrava tra queste – essendo stata depositata la documentazione relativa al processo penale, tra cui: la richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con l’elenco delle 500 pratiche alterate (tra le quali è inclusa anche quella della parte ricorrente); la sentenza di condanna della “funzionaria infedele” n. 1638/2022 dell’11 maggio 2022 (in cui risulta il numero della pratica della parte ricorrente), la sentenza di conferma in appello; il prospetto riepilogativo delle irregolarità delle pratiche (tra cui quella della parte ricorrente) allegato all’informativa di reato elaborata dal Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche della Polizia di Stato, da cui si evince, tra gli elementi mancanti: il timbro della Prefettura, pareri contrari della Prefettura e della Questura;  esistenza di procedimenti penali (pur se archiviati).
Ciò significa che il funzionario infedele, intromessasi nella gestione della pratica, ha interferito sull’andamento del procedimento, influenzandone l’esito a favore del ricorrente, nonostante i precedenti penali - che, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza in materia sono ostativi anche a prescindere dall’esito processuale – ed il parere negativo delle Autorità periferiche, che, per la loro vicinanza sul territorio, hanno un importante peso nelle valutazioni di meritevolezza della naturalizzazione, che presuppone, oltre all’accertamento del possesso dei requisiti minimi (protratta residenza legale sul territorio per un periodo decennale; possesso di adeguato livello reddituale; inesistenza di controindicazioni penali, di pericolosità sociale o per la sicurezza della Repubblica) anche la verifica dell’acquisizione di un elevato grado di integrazione dei valori ritenuti fondamentali per la coesione della Collettività, e, non da ultimo, il sincero senso di adesione alla Comunità nazionale. L’autenticità dell’aspirazione a conseguire la cittadinanza dello Stato ospite deve essere verificata, insieme ad altri elementi indicativi, dalle Prefetture, come ribadito, peraltro, dalla CM K.60.1/86 del 7.11.1996, al punto 4, anche attraverso colloqui per valutare “l'esistenza di una legittima aspirazione al mutamento della cittadinanza di origine o comunque all'acquisto della cittadinanza italiana”, nonché dalla CM K.60.1 del 5.1.2007, che nel ricordare l’ambito di discrezionalità dell’Amministrazione in tali procedimenti, indica, tra gli elementi oggetto di verifica, che coinvolgono la vita familiare e sociale dello straniero, al fine di valutare “il percorso di integrazione dello straniero nel tessuto sociale del Paese, il tempo, la qualità della sua permanenza sul territorio, nonché l’autenticità dell’aspirazione a divenire cittadino italiano”, al fine di evitare l’accoglimento di istanze di cittadinanza in funzione meramente “strumentale” (cioè per convenienza, anziché per “adesione ideale”: un fenomeno che ha visto una notevole crescita, a seguito dell’istituzione della cd. cittadinanza dell’UE, per cui la cittadinanza italiana viene talvolta chiesta al solo fine di trasferirsi in altro Stato membro). A quest’ultimo riguardo, peraltro, assume valore indicativo il fatto che i soggetti implicati nell’attività in questione provengono tutti dalla medesima area geografica e, dopo aver acquisito la cittadinanza, sono emigrati in altri Stati europei, in particolare nel Regno Unito (il che depone per un interesse meramente strumentale alla naturalizzazione, che avrebbe potuto essere rilevato nell’ambito degli accertamenti demandati alle predette Autorità se la pratica avesse seguito il suo iter naturale).
Quanto alle conseguenze del ritiro della cittadinanza, quale contrarius actus, va ribadito che non ne discende né l’espulsione del ricorrente dal nostro Paese, né la caduta dell’interessato in stato di clandestinità, bensì la ricostituzione della posizione nei confronti dello Stato Italiano da costui posseduta prima del giuramento, in particolare, mediante la restituzione della carta di soggiorno allo straniero che si sia visto lungosoggiornante ex art. 9 TUI.
Ne discende che, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente nella memoria conclusionale, il rilascio del titolo in parola da parte della PA costituisce una mera ricostituzione della posizione giuridica quo ante – riportato nella medesima situazione in cui si trovava prima dell’attribuzione della cittadinanza italiana – e non ha alcun valore di riconoscimento ex novo dei requisiti per il riconoscimento dello status di lungosoggiornante, che, tra l’altro, non integrano nemmeno tutti requisiti per la naturalizzazione.
L’operato dell’Amministrazione risulta immune da vizi, perciò, anche sotto il profilo del bilanciamento dei contrapposti interessi: la PA ha ragionevolmente ritenuto recessivo l’interesse privato del ricorrente a sfruttare la nazionalità italiana per motivi economici (trasferimento nel Regno Unito), rispetto all’interesse pubblico dello Stato ad avere nel proprio seno solo soggetti che risultino effettivamente in possesso di tutti i requisiti materiali e morali e che siano sinceramente mossi dall’aspirazione a far parte della Comunità politica nazionale.
Le conseguenze dell’atto di ritiro in contestazione incidono solo sulla nazionalità dell’interessato: il DPR con cui viene attribuita la cittadinanza è un atto solenne di ammissione di un nuovo componente nell’ambito del Popolo italiano. Nonostante sia impropriamente denominato “concessione”, per sottolinearne la natura altamente discrezionale, non consiste in un semplice provvedimento autorizzatorio o concessorio che limita i suoi effetti nell’ambito dei rapporti con la PA, ma investe lo status della persona ed opera principalmente nell’ambito dei rapporti cd. politici. Data la natura e gli effetti di tale atto non trova nemmeno applicazione nei suoi confronti il termine prescritto dall’art. 21 nonies della legge n. 241/1990.
Non è invocabile neppure la giurisprudenza della Corte di Giustizia (caso Rottman e seguenti) e la giurisprudenza amministrativa sui limiti all’esercizio della facoltà di autotutela nell’ambito dei procedimenti sopraindicati, dovendosi, al riguardo ribadire quanto invece diversamente affermato con riferimento ai provvedimenti di conferimento della cittadinanza italiana dal Consiglio di Stato (Cons. St., sez. III, n. 4687/2022, 5508/2023, 4167/2024) con orientamento convintamente condiviso da questa Sezione con numerosissime sentenze (vedi, tra tante, da ultimo, ribadito, da ultimo, da TAR Lazio, sez. V bis, n. 22818 del 2024; nn. 140, 317, 319, 322, 326 e 327 del 2022).
Va perciò ribadito, anche con specifico riferimento alla controversia in esame, che “l’amministrazione, a fronte dell’acclarata manipolazione abusiva della pratica in oggetto affetta, dunque, da un grave e insanabile vizio di difetto di istruttoria, ha ragionevolmente avviato – e concluso - il procedimento di autotutela, esitato con l’impugnato annullamento d’ufficio del precedente decreto di concessione dello status civitatis. (…) Appare evidente, pertanto, che l’istruttoria della relativa pratica di cittadinanza non poteva considerarsi conclusa, tenuto conto – oltre che della circostanza dell’accesso abusivo con le credenziali del dirigente – della mancata verifica dei requisiti aggiornati”. In tale contesto, anche l’eventuale effettiva sussistenza dei requisiti in parola “non sarebbe sufficiente ad emendare il provvedimento di concessione della cittadinanza da un vizio a monte e, come ben rilevato dal giudice di primo grado, intrinsecamente insanabile, siccome inerente alla derivazione del provvedimento – vero e proprio “prodotto” del reato – da una vicenda criminale giudizialmente accertata in modo definitivo: ciò anche in forza del principio di necessaria unità dell’ordinamento, in base al quale non potrebbe ammettersi la permanente efficacia di un atto che risulti essere il frutto di una attività nei cui confronti è stato emesso il più forte giudizio di disvalore da parte dell’ordinamento, quale appunto si esprime nell’applicazione, nei confronti dei suoi responsabili, della sanzione penale” (Consiglio di Stato, sez. III, 9 giugno 2022, n. 4687).
Appunto in tale ottica, non vale ad inficiare la legittimità del gravato provvedimento neanche la dedotta circostanza dell’estraneità del ricorrente al sotteso procedimento penale, in quanto “ciò che vale a viziare ab origine il decreto di concessione annullato in autotutela è la circostanza che questo abbia costituito il “frutto” di un’attività criminosa e che fosse, quindi, radicalmente inficiato da un grave deficit istruttorio (cfr., Cons. Stato, sez. III, 5 giugno 2023, n. 5508, secondo cui tale difetto istruttorio deve ritenersi “con ogni evidenza, ex se idoneo a concretizzare la fattispecie invalidante che legittima l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio, sussistendone le altre condizioni e a prescindere da ogni ulteriore accertamento in ordine alla situazione sottostante, relativa alla situazione personale dell’interessato”). D’altronde, occorre rimarcare l’eccezionale gravità dei fatti sottesi alla vicenda in esame, che attengono a quello che è stato definito una sorta di “mercato” delle pratiche della cittadinanza, in relazione al quale è possibile presupporre l’esistenza di un accordo criminoso e il conseguente coinvolgimento di un gran numero di soggetti a vario titolo interessati.
In definitiva, come già affermato dalla Sezione in ordine ad altre pratiche pure ricomprese nell’elenco di quelle che formano oggetto del procedimento penale principale (oggi conclusosi, come detto, con una sentenza di patteggiamento nei confronti della funzionaria infedele e del coniuge), non può ragionevolmente porsi in discussione, proprio sulla base delle predette risultanze, il fatto che la funzionaria infedele abbia avocato a sé le pratiche di cittadinanza, attribuendo ai richiedenti lo status, nonostante non fossero in possesso dei requisiti (o comunque, anche ove posseduti, abbia anticipato i tempi di concessione dello stesso, con ingiustificata priorità rispetto ad altri richiedenti che si sono trovati per conseguenza “scavalcati”), in tal modo perpetrando un favoritismo in contrasto con i valori di uguaglianza che costituiscono principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico (in tal senso, di recente, TAR Lazio, Roma, questa Sezione V-bis, sentenze n. 2105 e n. 2106 del 2023).
Sotto quest’ultimo profilo, infatti, la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 5508/2023 ha ribadito che “appaiono irrilevanti” le “argomentazioni difensive volte a sostenere che l’appellante presentava e presenta tutti i requisiti per l’ottenimento dello status civitatis, tant’è che la sua pratica sarebbe completa di tutti i necessari pareri favorevoli (…)” e ciò in quanto, “in ogni caso, la pratica dell’interessato è stata illecitamente trattata al di fuori dell’area di competenza della funzionaria infedele, che si è ingerita nella procedura di rilascio del decreto concessorio, utilizzando abusivamente le credenziali della Dirigente dell’area terza (con l’effetto finale di esautorare la stessa competenza dirigenziale), proprio allo scopo di accelerarne la trattazione e di assicurarne, comunque, il buon esito, nel perseguimento di un interesse di carattere esclusivamente privato”.
Deve pertanto essere richiamato l’orientamento già espresso dalla Sezione (cfr., di recente, ex plurimis, le sentenze n. 17073 del 2022, n. 3560 e n. 3561 del 2023), come confermato anche dal Consiglio di Stato, in ordine alla piena legittimità dell’atto di annullamento d’ufficio adottato dall’amministrazione resistente. Quest’ultima si è, infatti, trovata di fronte ad esiti illegalmente alterati delle varie pratiche di cittadinanza coinvolte – a causa della mancanza di una previa, rigorosa e limpida istruttoria procedimentale – e ha dovuto, conseguentemente, intervenire per porvi rimedio, sul presupposto che, in tale contesto, <<la soluzione meglio idonea a realizzare il giusto contemperamento degli interessi contrapposti è quella consistente nell’”azzeramento” della vicenda procedimentale così radicalmente inficiata dalla menzionata condotta criminosa, trasferendo la tutela dell’interesse sostanziale del richiedente la concessione della cittadinanza al nuovo procedimento concessorio che dovesse essere instaurato a seguito dell’eventuale rinnovazione, da parte del medesimo, della relativa istanza>> (Consiglio di Stato, sentenza n. 4687/2022 cit.).
Del resto, come già argomentato dalla Sezione, in presenza di una concessione radicalmente illegittima del massimo status giuridico nazionale, solamente un contrarius actus può costituire valido rimedio (cfr. TAR Lazio, questa sez. V-bis, sentenza n. 3170 del 2022; sez. I-ter, sentenza n. 9069 del 2021), vieppiù nel caso di specie, in cui l’illegittimità è riconducibile ad un fatto costituente reato, in grado di mettere in pericolo al massimo grado quegli stessi interessi pubblici, presidiati dal complesso di controlli e verifiche rigorose che si impongono nell’esercizio del potere concessorio de quo.
A questo proposito, come è stato sottolineato anche dai precedenti di questa Sezione (ex plurimis, sentenze n. 1975, n. 2943, n. 2945 e n. 3026 del 2022), si deve ricordare che alla base del provvedimento di cittadinanza vi è una valutazione altamente discrezionale del soggetto pubblico, che pone in essere un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, apprezzamento influenzato e conformato dalla circostanza che al conferimento dello status civitatis è collegata una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, oltre che nel diritto di incolato, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo (che consentono, mediante l’espressione del voto alle elezioni politiche, la partecipazione all’autodeterminazione della vita del Paese di cui si entra a far parte e la possibilità di assunzione di cariche pubbliche) – ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, consistenti nel dovere di difenderlo anche a costo della propria vita in caso di guerra (il “sacro dovere” di difendere la Patria, sancito, a carico dei soli cittadini, dall’art. 52, primo comma, Cost.), nonché, in tempo di pace, nell’adempimento dei “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”, che richiedono di apportare il proprio attivo contributo alla comunità di cui si entra a far parte (art. 2 e 53 Cost.).
Ancora, come pure è stato rimarcato dalla giurisprudenza, a differenza dei normali procedimenti concessori (i quali esplicano i loro effetti esclusivamente sul piano di uno specifico rapporto tra pubblica amministrazione e amministrati), l’ammissione di un nuovo componente nell’elemento costitutivo dello Stato (popolo), incide sul rapporto tra individuo e Stato-Comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo: si tratta, pertanto, di determinazioni che rappresentano un’esplicazione del potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (vedi, da ultimo, Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 104 del 2022; nonché, in precedenza: Cons. Stato, sez. IV, decisioni n. 798 del 1999 e n. 4460 del 2000; sez. VI, sentenza n. 3006 del 2011; sez. III, sentenze n. 6374 del 2018 e n. 1390 del 2019; nello stesso senso, cfr. anche TAR Lazio, Roma, sez. II-quater, sentenze n. 10588 e n. 10590 del 2012, e n. 3920 e n. 4199 del 2013).
È stato, in proposito, anche osservato che il provvedimento di concessione della cittadinanza refluisce nel novero degli atti di alta amministrazione, proprio perché sottende una valutazione di opportunità politico-amministrativa, caratterizzata da un altissimo grado di discrezionalità nella valutazione dei fatti accertati e acquisiti al procedimento: l’interesse dell’istante ad ottenere la cittadinanza deve necessariamente coniugarsi con l’interesse pubblico ad inserire lo stesso a pieno titolo nella comunità nazionale. E se si considera il particolare atteggiarsi di siffatto interesse pubblico, avente natura “composita”, in quanto coevamente teso alla tutela della sicurezza, della stabilità economico-sociale, del rispetto dell’identità nazionale, è facile comprendere il significativo condizionamento che ne deriva sul piano dell’agire del soggetto alla cui cura lo stesso è affidato (cfr., in tal senso, da ultimo, della Sezione, le sentenze n. 16247 e n. 16842 del 2022).
Dai rilievi sinora esposti emerge, evidentemente, la sussistenza di un interesse pubblico prevalente rispetto al sacrificio imposto al privato destinatario del provvedimento concessorio, anche alla luce di quanto precisato nella citata sentenza n. 4687/2022 del Consiglio di Stato in ordine alla insussistenza di una posizione di affidamento meritevole di tutela tenuto conto della compartecipazione dell’istante alla realizzazione dell’illecito, “quantomeno nella forma, minima ed incontestabile, del suo consapevole apporto all’aggiramento delle procedure ordinarie e della tempistica che le scandisce, in funzione acceleratoria della chiusura favorevole del procedimento concessorio ed in palese violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa”.
Nella medesima ottica depone, peraltro, anche la menzionata sentenza n. 5508/2023 del Consiglio di Stato, che ha ribadito che “la compartecipazione del beneficiario dell’atto alla consumazione dell’illecito, anche se non giudizialmente accertata, purché ragionevolmente desumibile dal concreto svolgersi della vicenda, comprime, fino ad annullarla, la legittima aspirazione al mantenimento di un assetto di interessi prevalentemente incentrato sulla egoistica realizzazione di un interesse privato in contrapposizione con quello pubblico, anziché in una doverosa e opportuna sinergica relazione con esso”.
In questa prospettiva, del resto, è ormai consolidato il principio secondo cui, qualora l'amministrazione sia stata indotta in errore da un comportamento doloso (equiparabile alla colpa grave e corrispondente, nella specie, alla mala fede oggettiva) del privato, neanche è configurabile un legittimo affidamento meritevole di tutela che permea di sé l'intera disciplina sull'autotutela, anche con riferimento ai limiti temporali dell’annullamento d’ufficio stabiliti dall’art. 21 -nonies della legge n. 241/1990 (Consiglio di Stato sez. V, 12/04/2021, n.2971).
Si aggiunga, infine, che la recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 9/5/2024, n. 4167 ha ulteriormente precisato, con riguardo ai limiti temporale dell’annullamento d’ufficio, che «il decreto di concessione della cittadinanza non è riconducibile ai provvedimenti di “autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici” di cui all’art. 21 nonies L. n. 241/1990 - per i quali è previsto un rigido sbarramento temporale – e che, comunque, alla luce dello svolgimento della vicenda concreta, l’emanazione del provvedimento di secondo grado impugnato in prime cure è avvenuta entro un termine ragionevole, in quanto adottato a distanza di pochi mesi dalla sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 11 maggio 2022, che ha accertato, in primo grado, la complessa vicenda criminosa riguardante anche la pratica di cittadinanza dell’appellante e che, in definitiva, ha reso palese il grave deficit istruttorio idoneo a invalidare l’atto di concessione dello status civitatis».
Da ultimo, occorre esaminare la dedotta violazione del principio di proporzionalità sul presupposto che l’odierno ricorrente, per effetto della perdita della cittadinanza italiana, sarebbe divenuto apolide, sul presupposto che la legge del Bangladesh avrebbe introdotto gravi limitazioni alla doppia cittadinanza.
Sul punto, nella motivazione dell’impugnato provvedimento di autotutela si precisa che all’interessato “è consentito il mantenimento dello status civitatis d’origine o, quantomeno, l’accesso alla cittadinanza indiana d’oltremare, a seguito dell’annullamento del succitato d.P.R. di concessione della cittadinanza italiana”.
Ebbene, la doglianza dedotta va disattesa tenuto conto che, come correttamente rilevato nella motivazione del provvedimento, il richiedente potrà comunque chiedere il riacquisto della cittadinanza originaria e, in ogni caso, ritiene il Collegio che, alla stregua di tutte le considerazioni sinora esposte, sia esente da censure di sproporzionalità il provvedimento di autotutela che si atteggi come doveroso in quanto volto alla rimozione di un precedente decreto concessorio frutto di un’attività criminosa nonché radicalmente affetto da un grave difetto istruttorio in quanto adottato pur in presenza delle plurime irregolarità sopra descritte.
Peraltro, la menzionata sentenza del Consiglio di Stato n. 4167/2024 ha ribadito che «quanto ai problematici risvolti di carattere pratico che il ricorrente associa agli effetti del provvedimento impugnato, occorre anche in questa sede ribadire che gli stessi rappresentano ricadute secondarie ed indirette dell’atto impugnato la cui “rappresentazione (…) denota (…) il piegamento del titolo di cittadinanza ad un interesse di carattere strumentale, quale è quello connesso alla conservazione della residenza in altro Stato, che ne affievolisce ulteriormente la portata a fronte di quello perseguito dall’amministrazione”, dovendosi in tal senso rilevare “come l’acquisto della cittadinanza italiana non possa fondarsi sul mero interesse alla residenza nel territorio nazionale” e che, comunque, ad abundantiam, “qualora l’appellante dovesse fare rientro in Italia, non è escluso che egli possa richiedere un titolo di soggiorno nel rispetto dei necessari presupposti di legge».
Alla luce delle considerazioni e conclusioni delle sentenze soprarichiamate, che trovano piena applicazione anche nel caso in esame, il ricorso s’appalesa infondato e va pertanto respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, tenuto conto della complessità della vicenda per cui è controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

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