Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS1 luglio 2025Respinto

Sentenza n. 202512945/2025

Revoca Dpr Del Decreto Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - K10/458241

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Il ricorso riguarda la legittimità di un decreto del Presidente della Repubblica che ha revocato la concessione della cittadinanza italiana precedentemente concessa a una persona. La revoca è avvenuta in base alle procedure amministrative previste dalla legge italiana in materia di cittadinanza. Il ricorrente ha impugnato il decreto presso il TAR Lazio, contestando la legittimità del provvedimento e sostenendo che la revoca non fosse fondata su presupposti legittimi. La controversia si inserisce nel contesto del diritto amministrativo dello stato civile e della cittadinanza, settore dove il potere amministrativo incontra diritti fondamentali della persona. Il TAR Lazio è stato chiamato a valutare se l'amministrazione avesse agito entro i limiti della sua competenza e se il procedimento fosse stato correttamente seguito.

Il quadro normativo

La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 91 del 1992, che stabilisce le modalità di acquisto, mantenimento e perdita della cittadinanza. In particolare, l'articolo 11 della legge prevede i casi e le modalità di revoca della cittadinanza, tra cui la decadenza per frode nella concessione, la mancata residenza nel territorio italiano per i periodi prescritti, e altre ipotesi specifiche. La concessione della cittadinanza avviene con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministero dell'interno, e rappresenta un atto amministrativo complesso soggetto ai principi generali del diritto amministrativo. La revoca di tale concessione deve rispettare i medesimi principi di legalità, proporzionalità e correttezza che caratterizzano l'azione amministrativa nel nostro ordinamento. Il procedimento di revoca deve essere preceduto da un istruttoria adeguata e dalle opportune verifiche di fatto.

La questione giuridica

Il ricorso ha sollevato questioni rilevanti circa la corretta applicazione dei presupposti normativi per la revoca e la legittimità del procedimento amministrativo seguito. In particolare, era controverso se ricorressero effettivamente i motivi legittimi per la revoca oppure se l'amministrazione avesse agito in difetto di uno dei presupposti previsti dalla legge. La questione implicava una verifica sia sulla sussistenza dei fatti che avevano determinato la revoca sia sulla corretta interpretazione della normativa applicabile al caso concreto. Era inoltre rilevante accertare se l'istruttoria fosse stata condotta in maniera corretta e se il ricorrente avesse avuto la possibilità di difendersi adeguatamente nel corso del procedimento.

La motivazione del giudice

Il collegio del TAR Lazio ha esaminato gli elementi di fatto e di diritto sottoposti dalla ricorrente e ha verificato sia la sussistenza dei presupposti legittimi per la revoca sia la correttezza procedurale del provvedimento impugnato. Dalla documentazione e dagli atti acquisiti, il giudice ha ritenuto che l'amministrazione avesse correttamente accertato i motivi sulla cui base era fondata la revoca, secondo quanto prescritto dalla legge 91 del 1992 e dalle procedure amministrative vigenti. Il TAR ha ritenuto che il procedimento fosse stato condotto secondo le regole del diritto amministrativo e che l'esercizio del potere revocatorio rientrasse pienamente nella competenza amministrativa esercitata in base alla legge. Il giudice ha ritenuto che gli argomenti sollevati dal ricorrente non fossero idonei a mettere in discussione la legittimità di un provvedimento che risultava pienamente fondato su presupposti normativi e fattuali corretti.

La decisione

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso presentato e ha confermato la legittimità del decreto presidenziale di revoca della cittadinanza italiana. La revoca rimane pertanto pienamente efficace e il ricorrente non recupera lo status di cittadino italiano. Le spese del giudizio sono state poste a carico del ricorrente, secondo le disposizioni ordinarie sull'imputazione delle spese nei giudizi amministrativi. Non è stata disposta alcuna sospensione degli effetti del decreto né è stata ordinata l'acquisizione di ulteriori elementi di prova.

Massima

L'amministrazione ha il dovere di revocare la cittadinanza italiana quando sussistano, secondo la legge, i presupposti legittimi per la revoca, e il suo operato è sindacabile dal giudice amministrativo solo sotto il profilo della corretta applicazione dei criteri normativi e della regolarità procedurale.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere
Gianluca Verico,	Referendario, Estensore
per l'annullamento
del provvedimento di autotutela avente ad oggetto il precedente decreto di concessione della cittadinanza italiana (K10/-OMISSIS-);
sul ricorso numero di registro generale 9496 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Ascari, con domicilio eletto presso il suo studio in Modena, corso Duomo,20;
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione Quinta-bis, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

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