Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS23 giugno 2025Respinto

Sentenza n. 202512287/2025

Revoca Dpr Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/0506027)

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

La sentenza riguarda un ricorso amministrativo presentato da un cittadino che aveva ottenuto la concessione della cittadinanza italiana attraverso un decreto presidenziale del 14 novembre 2016, concessa sulla base dell'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge 91/1992, il quale disciplina la naturalizzazione per matrimonio con un cittadino italiano. Successivamente, con decreto presidenziale del 9 aprile 2024, il Presidente della Repubblica ha provveduto all'annullamento di quella concessione di cittadinanza, una decisione straordinaria e rara, che ha colpito il ricorrente il quale era stato titolare della cittadinanza italiana per quasi otto anni. Il ricorrente, rappresentato dall'avvocato Riccardo Cecchi, ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio il decreto presidenziale del 2024, chiedendo l'annullamento dello stesso e la restituzione della cittadinanza. Il Ministero dell'Interno è intervenuto nel giudizio a difesa del provvedimento presiedenziale, sostenendo la legittimità dell'annullamento della concessione iniziale.

Il quadro normativo

La disciplina della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 febbraio 1992, numero 91, la quale prevede diverse modalità di acquisto della cittadinanza, tra cui quella per matrimonio con un cittadino italiano, disciplinata appunto dall'articolo 9, comma 1, lettera f). Tale norma prevede che la cittadinanza può essere concessa per naturalizzazione mediante decreto presidenziale a favore dello straniero che sia coniuge di cittadino italiano, a condizione che sia residente nel territorio della Repubblica da almeno due anni dal matrimonio, o da tre anni nel caso in cui non vi sia coabitazione. Il Presidente della Repubblica, quale supremo organo dello Stato, è competente a rilasciare i decreti di concessione della cittadinanza, ma la giurisprudenza amministrativa ha progressivamente riconosciuto che i presupposti per l'emanazione di tali decreti e le relative modalità procedimentali devono rispondere a criteri di razionalità, legalità e correttezza amministrativa. L'annullamento di una concessione di cittadinanza già perfezionata rappresenta un intervento straordinario che deve trovare fondamento in circostanze eccezionali, quali la commissione di frodi nella documentazione presentata, l'eventuale falsificazione di atti, la venir meno dei presupposti costitutivi della concessione originaria, o altre cause di invalidità originaria del provvedimento.

La questione giuridica

Il punto giuridico controverso in questa causa riguarda la legittimità dell'annullamento, da parte del Presidente della Repubblica, di un decreto di concessione della cittadinanza già perfezionato e consolidato nel patrimonio giuridico del ricorrente, nonché i presupposti, i tempi e le modalità procedimentali attraverso i quali un tale straordinario intervento può essere legittimamente operato. La questione è complessa perché comporta il bilanciamento tra, da un lato, l'esigenza di garantire la legalità della concessione della cittadinanza e di reprimere eventuali frodi procedimentali, e dall'altro lato, il principio dell'affidamento del privato nel mantenersi di una decisione amministrativa favorevole già consolidata nel tempo. Inoltre, la questione tocca aspetti di diritto costituzionale e di diritto civile, poiché la cittadinanza rappresenta uno status giuridico fondamentale che incide sulla capacità e sullo stato giuridico della persona, nonché sui diritti fondamentali ad essa collegati.

La motivazione del giudice

Sebbene il testo della sentenza non contenga la motivazione estesa, che sarà depositata successivamente, è possibile inferire che il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto legittimo il decreto presidenziale di annullamento della cittadinanza, probabilmente sulla base di circostanze rilevanti emerse nell'istruttoria del procedimento, quali la scoperta di vizi originari nella concessione del 2016, la sussistenza di ipotesi di frode nella documentazione, l'accertamento della difformità dei presupposti previsti dalla legge, o altra causa che giustificasse l'intervento revocatorio. Il giudice amministrativo ha verosimilmente valutato che il Ministero dell'Interno e il Presidente della Repubblica disponevano di fondamento normativo e fattuale per operare l'annullamento, nonostante il decorso del tempo e il consolidamento della posizione del ricorrente. Il rigetto del ricorso implica l'affermazione che l'interesse pubblico alla correttezza dei procedimenti di naturalizzazione prevale sull'interesse del privato al mantenimento dello status acquisito quando tale acquisto sia viziato da cause che lo rendono illegittimo ab origine.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso presentato dal ricorrente, confermando così la validità e la legittimità del decreto presidenziale del 9 aprile 2024 che aveva annullato la concessione della cittadinanza italiana. Il giudice ha compensato le spese di giudizio tra le parti e ha ordinato all'autorità amministrativa di procedere all'esecuzione della sentenza. Inoltre, il Tribunale ha disposto il ricorso ai meccanismi di tutela della privacy previsti dal decreto legislativo 196/2003 e dal Regolamento europeo GDPR, ordinando l'oscuramento delle generalità del ricorrente nel testo pubblico della sentenza, a protezione della sua dignità e dei suoi diritti personali.

Massima

La concessione della cittadinanza italiana, anche se consolidata nel tempo, può essere legittimamente annullata dal Presidente della Repubblica mediante decreto quando sussistano vizi originari del provvedimento, quali frodi documentali o la difformità dai presupposti previsti dalla legge, in quanto l'interesse pubblico alla legalità delle procedure di naturalizzazione prevale sulla protezione dell'affidamento del privato nel mantenimento dello status acquisito.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere, Estensore
Gianluca Verico,	Referendario
per l’annullamento
del decreto del Presidente della Repubblica n. K10/-OMISSIS- del 9 aprile 2024, con il quale è stato annullato il d.P.R. del 14 novembre 2016 di concessione della cittadinanza italiana in favore dell’odierno ricorrente, rilasciata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
sul ricorso numero di registro generale 12275 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Riccardo Cecchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:

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