Sentenza n. 202501975/2025
Revoca Del Decreto Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - (k10/0425029)/
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il ricorso oggetto della presente sentenza riguarda l'impugnazione di un provvedimento di revoca della concessione della cittadinanza italiana, emesso nei confronti del ricorrente dall'amministrazione competente. La controversia nasce dall'adozione di un decreto amministrativo con il quale le autorità italiane hanno deciso di revocare un precedente atto di concessione della cittadinanza, sulla base di specifiche motivazioni che il ricorrente ha ritenuto infondate e contrarie ai principi di diritto. Il ricorrente ha conseguentemente presentato ricorso al TAR Lazio per ottenere l'annullamento del provvedimento di revoca e il ripristino della sua posizione di cittadino italiano.
Il quadro normativo
La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge numero 91 del 1992, che stabilisce i criteri e le procedure per l'acquisto, la perdita e la revoca della cittadinanza. La revoca della cittadinanza costituisce un provvedimento amministrativo ablatorio che incide su un diritto fondamentale della persona e pertanto deve rispettare rigorosi standard di legalità, proporzionalità e motivazione. Le norme sulla cittadinanza prevedono ipotesi specifiche e tassative in cui la revoca può essere disposta, limitatamente ai casi in cui sia provato un comportamento contrario agli interessi supremi dello Stato o una condotta fraudolenta nella procedura di acquisto. Il ricorso amministrativo contro atti di revoca della cittadinanza si inserisce nel contesto più ampio della tutela dei diritti fondamentali della persona nei confronti della pubblica amministrazione.
La questione giuridica
Il nodo critico della controversia attiene alla legittimità costituzionale e amministrativa del provvedimento di revoca della cittadinanza, vale a dire se l'amministrazione potesse validamente revocare la cittadinanza già concessa sulla base dei motivi allegati, e se tali motivi fossero sufficientemente provati e giuridicamente rilevanti secondo la disciplina vigente. In particolare, il ricorrente ha contestato sia la fondatezza dei presupposti di fatto sui quali la revoca era basata che l'applicazione corretta della normativa di legge, sollevando dubbi circa la proporzionalità del provvedimento e il rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa. La questione era resa complessa dal conflitto tra l'interesse statale alla tutela della cittadinanza e il diritto fondamentale del ricorrente a conservare uno status acquisito secondo le procedure legali.
La motivazione del giudice
Il collegio del TAR ha proceduto all'esame del ricorso rigettando gli argomenti dedotti dal ricorrente relativamente ai motivi aggiuntivi introdotti in corso di giudizio dalla controparte, ritenendo che le deduzioni integrative dell'amministrazione fossero giuridicamente fondatamentate e idonee a giustificare il provvedimento impugnato. La sentenza dimostra che il giudice amministrativo ha valutato complessivamente la fattispecie concreta, verificando la conformità del provvedimento alle norme sulla cittadinanza e ai principi costituzionali della ragionevolezza e della proporzionalità. Attraverso un'analisi che ha bilanciato gli interessi contrapposti, il TAR ha concluso che gli elementi forniti dall'amministrazione nel corso del procedimento giudiziale colmavano le eventuali lacune motivazionali e confermavano la legittimità della scelta revocatoria, respingendo dunque le censure mosse dal ricorrente sulla base di una ricostruzione fattuale più completa.
La decisione
Il TAR Lazio, Sezione V bis, ha respinto il ricorso sui motivi aggiunti, mantenendo ferma la validità del provvedimento di revoca della cittadinanza. Con tale dispositivo, il giudice amministrativo ha confermato l'atto dell'amministrazione, decidendo che non sussistevano vizi di illegittimità tali da determinarne l'annullamento. La sentenza implica il definitivo consolidamento della revoca della cittadinanza nei confronti del ricorrente, salvo eventuale ricorso in appello davanti al Consiglio di Stato secondo le ordinarie vie di impugnazione previste dall'ordinamento.
Massima
La revoca della cittadinanza italiana è legittima quando l'amministrazione, nel corso del giudizio amministrativo, fornisca elementi di fatto e motivazioni giuridiche idonei a provare i presupposti di legge della revoca, anche qualora tali elementi siano introdotti successivamente al provvedimento impugnato mediante motivi aggiunti.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere, Estensore Antonietta Giudice, Referendario per l’annullamento - per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del d.P.R. emanato in data 14 luglio 2022 (n. -OMISSIS-) di annullamento del precedente d.P.R. di concessione della cittadinanza italiana emanato il 26 gennaio 2016; - per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 1° agosto 2024: del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 2024, notificato il 31 maggio 2024, con il quale è stato annullato per la seconda volta – alla luce delle risultanze istruttorie esperite dopo l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1621/2023 – il decreto del 26 gennaio 2016 di concessione della cittadinanza in favore del ricorrente; sul ricorso numero di registro generale 15462 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Bene, Luca Sanna e Federico Guerra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Montello n. 30; Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; Presidenza della Repubblica, non costituita in giudizio; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso introduttivo e respinge il ricorso per motivi aggiunti. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
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