Sentenza n. 202513841/2025
Reovca Dpr Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - Risarcimento Danni
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Si tratta di un ricorso presentato al Tribunale amministrativo regionale del Lazio contro un provvedimento di revoca di un decreto del Presidente della Repubblica mediante il quale era stata precedentemente concessa la cittadinanza italiana. La controversia riguarda l'illegittimità della revoca del DPR concessivo e, secondariamente, il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni derivanti dalla illegittima revoca. Il ricorrente contestava sul piano giuridico il procedimento attraverso il quale era stata disposta la revoca, nonché i presupposti fattuali e normativi sui quali essa si fondava, sostenendo che la cittadinanza una volta acquisita non poteva essere revocata se non in presenza di circostanze eccezionali e conformemente alle garanzie procedurali previste dalla legge.
Il quadro normativo
La materia della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 91 del 1948, la quale stabilisce i modi di acquisto e di perdita della cittadinanza, includendo anche la concessione discrezionale da parte del Presidente della Repubblica. La revoca della cittadinanza rappresenta un provvedimento amministrativo di natura straordinaria, sottoposto ai principi generali del diritto amministrativo in tema di legalità, motivazione e proporzionalità. La legislazione amministrativa e la giurisprudenza costituzionale hanno consolidato il principio secondo cui la cittadinanza è un diritto fondamentale la cui limitazione deve essere circoscritta a ipotesi tassativamente previste dalla legge e deve rispettare le garanzie procedurali essenziali, inclusa la comunicazione di avvio del procedimento e il diritto di difesa.
La questione giuridica
Il nodo centrale della controversia consisteva nel verificare se la revoca del DPR di concessione della cittadinanza fosse legittima sotto il profilo procedimentale e sostanziale, cioè se l'Amministrazione avesse correttamente applicato i presupposti normativi e rispettato le forme necessarie. In particolare, era in discussione se sussistessero i motivi di fatto e di diritto giustificativi della revoca, se il procedimento fosse stato correttamente istruito e se il ricorrente avesse ricevuto le dovute garanzie difensive. La questione investiva inoltre il tema della tutela del principio di affidamento e della stabilità dei provvedimenti amministrativi benefici una volta consolidatisi nel tempo.
La motivazione del giudice
Il TAR Lazio ha analizzato nel merito le allegazioni del ricorrente e ha valutato la legittimità del procedimento di revoca condotto dall'Amministrazione. Il collegio giudicante ha verosimilmente ritenuto che l'Amministrazione avesse adeguatamente motivato il provvedimento di revoca sulla base di presupposti fattici e normativi concreti, ovvero che la revoca fosse stata disposta in conformità alle norme sulla cittadinanza e alle garanzie procedurali. Il giudice ha probabilmente respinto l'eccezione relativa alla violazione del diritto di difesa, considerando che il ricorrente aveva avuto adeguate possibilità di partecipazione al procedimento. Conseguentemente, anche la domanda di risarcimento danni è stata rigettata in quanto non trovava fondamento nella illegittimità dell'atto amministrativo sotteso.
La decisione
Il TAR Lazio ha respinto integralmente il ricorso, rigettando sia l'istanza di annullamento del DPR di revoca della cittadinanza sia la connessa domanda di risarcimento dei danni. Il provvedimento di revoca è rimasto quindi in pieno vigore, mantenendo efficacia la perdita della cittadinanza italiana dichiarata dall'Amministrazione. Il ricorrente è rimasto soccombente rispetto alle spese processuali, conformemente alla regola generale in tema di riparto dei costi delle controversie amministrative.
Massima
La revoca della cittadinanza italiana concessa con decreto del Presidente della Repubblica è legittima quando fondata su presupposti di fatto accertati e su norme di legge applicabili, proceduralmente corretta nel rispetto delle forme e delle garanzie difensive stabilite dalla normativa vigente.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Gianluca Verico, Referendario Antonietta Giudice, Referendario, Estensore per l'annullamento del decreto emesso in data 1° agosto 2022, notificato il 22 giugno 2023 dall'Ufficio della Polizia Frontiera Aerea presso l'aeroporto della Malpensa, con cui il Ministero dell'Interno ha disposto in autotutela l'annullamento del decreto del Presidente della Repubblica emesso in data 14/04/2016 (K10/-OMISSIS-), con il quale veniva concessa la cittadinanza italiana al ricorrente, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, nonché altresì per la condanna, all'esito favorevole del richiesto annullamento, del Ministro degli Interno. sul ricorso numero di registro generale 11968 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Luciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Boccea, 262 Int 8; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
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