Sentenza n. 202520649/2025
Inammissibilita' Richiesta Di Concessione Della Cittadinanza Italiana - (k10/1098467)/.
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
Il caso riguarda il ricorso proposto da un cittadino straniero avverso il decreto con cui la Prefettura di Roma ha dichiarato inammissibile la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana. Il ricorrente, rappresentato dall'avvocato Antonella Consolo, ha contestato il provvedimento negativo sostenendo che la Prefettura non avrebbe legittimamente potuto escludere la ricevibilità della domanda. La controversia si inserisce nel delicato ambito della procedura amministrativa di accesso alla cittadinanza italiana per stranieri, dove il ricorrente lamentava che il decreto di inammissibilità fosse stato emesso senza una preventiva e corretta valutazione della domanda nel merito. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio è stato chiamato a valutare se la Prefettura avesse correttamente esercitato il suo potere discrezionale nella gestione della richiesta di cittadinanza.
Il quadro normativo
La materia della concessione della cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1948 n. 555 e successive modificazioni, nonché dalle disposizioni contenute nel Codice civile. La procedura amministrativa per l'acquisizione della cittadinanza prevede specifici requisiti e formalità che devono essere rispettati sia dal richiedente che dalla pubblica amministrazione. Le istanze di cittadinanza sono esaminate dalla Prefettura territorialmente competente, che è tenuta a valutare il possesso dei requisiti previsti dalla legge e a seguire le procedure amministrative corrette. Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e il Regolamento UE 2016/679 disciplinano inoltre la protezione dei dati personali nell'ambito dei procedimenti amministrativi relativi alla cittadinanza.
La questione giuridica
La questione centrale concerneva la legittimità del decreto di inammissibilità emesso dalla Prefettura, ossia se l'amministrazione fosse stata autorizzata a respingere in limine la domanda di cittadinanza senza procedere a una valutazione sostanziale dei requisiti posseduti dal richiedente. Il ricorrente contestava che il provvedimento fosse stato adottato senza una corretta motivazione o senza che fossero rispettati i presupposti procedurali necessari per dichiarare inammissibile un'istanza. In gioco vi era il diritto fondamentale del cittadino straniero a vedere esaminata la propria domanda secondo le regole dell'azione amministrativa: imparzialità, proporzionelità, congruenza della motivazione e rispetto del diritto di difesa. La complessità risiedeva nell'equilibrio fra il potere discrezionale della Prefettura e il diritto del ricorrente a una corretta istruttoria.
La motivazione del giudice
Il Tribunale Amministrativo, esaminando il ricorso e gli atti sottoposti, ha ritenuto che la Prefettura avesse illegittimamente dichiarato inammissibile l'istanza senza fornire una motivazione congrua o senza rispettare i presupposti procedurali necessari. Il giudice ha probabilmente riscontrato che l'amministrazione aveva omesso di valutare adeguatamente i requisiti formali e sostanziali della domanda oppure che aveva fondato il provvedimento su considerazioni non corrette alla luce della normativa vigente. Il collegio ha accolto gli argomenti del ricorrente secondo cui la semplice dichiarazione di inammissibilità, per essere legittima, avrebbe dovuto basarsi su motivi giustificati e riconducibili a norme precise di legge. Il ragionamento del giudice si è incentrato sul principio secondo cui l'amministrazione non può arbitrariamente escludere l'esame di una domanda di cittadinanza senza dare conto delle ragioni tecniche e giuridiche che la sostanziano.
La decisione
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha accolto il ricorso e ha annullato il decreto di inammissibilità emesso dalla Prefettura di Roma, rimettendo implicitamente il caso a una corretta valutazione nel merito dell'istanza di cittadinanza. Le spese di giudizio sono state compensate fra le parti, comportando che ciascuno rimanga responsabile delle proprie spese. L'ordinanza stabilisce che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa, la quale dovrà provvedere a riprendere l'esame della domanda di cittadinanza secondo le procedure corrette. Per ragioni di tutela della privacy del ricorrente, il TAR ha disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente medesimo.
Massima
L'amministrazione non può dichiarare inammissibile un'istanza di concessione della cittadinanza italiana senza una motivazione congrua e idonea a giustificare il diniego, dovendo comunque procedere a una valutazione dei requisiti previsti dalla legge.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere Gianluca Verico, Referendario, Estensore per l'annullamento del decreto di inammissibilità dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana (K10/-OMISSIS-); sul ricorso numero di registro generale 770 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Consolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie 18; Prefettura di Roma, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Prefettura di Roma e di Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta-Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato nei sensi e nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
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