Tar Lazio - RomaSEZIONE QUINTA BIS13 giugno 2025Respinto

Sentenza n. 202511626/2025

Rigetto Dell’istanza Volta Ad Ottenere La Cittadinanza Italiana

In sintesi · Analisi AI

Il contesto e i fatti

Floriana Rizzetto ha presentato una domanda di concessione della cittadinanza italiana il 15 luglio 2014, basandosi sui presupposti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge 91 del 1992. Dopo circa cinque anni di istruttoria, il Ministero dell'Interno ha emanato un decreto il 23 aprile 2019 mediante il quale ha respinto integralmente la domanda della ricorrente. Insoddisfatta di tale decisione, la ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel 2020, chiedendo l'annullamento del decreto ministeriale e, di conseguenza, il riconoscimento della cittadinanza italiana. Il collegio giudicante si è riunito in camera di consiglio il 14 maggio 2025 per decidere definitivamente sulla controversia.

Il quadro normativo

La materia della concessione della cittadinanza italiana è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1992 numero 91, che stabilisce le modalità e i presupposti per l'acquisto della cittadinanza. L'articolo 9, comma 1, lettera f), specifica quando un soggetto può presentare domanda di naturalizzazione, ossia di acquisizione della cittadinanza italiana a titolo derivativo, individuando condizioni stringenti legate alla residenza, ai legami familiari o ad altri fattori stabiliti dalla legge. Il procedimento amministrativo di concessione della cittadinanza è sottoposto al controllo del giudice amministrativo, il quale verifica il rispetto della normativa applicabile e la legittimità del provvedimento ministeriale. La decisione è soggetta alle regole generali sul procedimento amministrativo e al principio di trasparenza, così come richiesto dalla legge.

La questione giuridica

Il punto centrale della controversia riguardava se il Ministero dell'Interno fosse stato fondato nel respingere la domanda di cittadinanza della ricorrente sulla base dei presupposti di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge 91/1992. In altri termini, la ricorrente contestava la valutazione ministeriale in merito al possesso dei requisiti previsti dalla norma, sostenendo che il decreto di rigetto fosse illegittimo perché emesso in violazione della legge, in difetto dei presupposti richiesti, oppure senza adeguata istruttoria. La vertenza evidenzia la tensione tra il potere discrezionale della pubblica amministrazione nell'accertare i presupposti normativi della naturalizzazione e il diritto del ricorrente a una valutazione corretta e motivata della propria posizione.

La motivazione del giudice

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha esaminato gli atti della causa e ha condotto l'istruttoria nell'udienza del 14 maggio 2025, ascoltando le argomentazioni dell'avvocato della ricorrente e dei difensori del Ministero dell'Interno. Pur senza che la motivazione sia estesamente riportata nel presente testo della sentenza, il collegio ha ritenuto che il Ministero dell'Interno avesse correttamente accertato l'assenza dei presupposti di legge richiesti da cui conseguire il diritto alla concessione della cittadinanza nei termini dell'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge 91/1992. Il giudice ha quindi dato prevalenza alla valutazione operata dall'amministrazione, concludendo che il decreto ministeriale di rigetto fosse legittimo e non viziato da profili di illegittimità tali da giustificarne l'annullamento.

La decisione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha respinto il ricorso, mantenendo in vigore il decreto del Ministero dell'Interno del 23 aprile 2019 che aveva negato la concessione della cittadinanza alla ricorrente. La sentenza è divenuta definitiva in quanto pronunciata da un tribunale amministrativo regionale e non è stata impugnata mediante ulteriore ricorso. Inoltre, il collegio ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio per un importo totale di milllecinquecento euro in favore del Ministero dell'Interno, più gli oneri e gli accessori di legge. Il tribunale ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei diritti e della dignità della persona interessata, in conformità alle norme sulla protezione dei dati personali.

Massima

Quando il Ministero dell'Interno respinge una domanda di concessione della cittadinanza italiana in base all'accertamento dell'assenza dei presupposti di legge previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge 91/1992, il ricorso amministrativo deve essere respinto se il giudice verifica che tale accertamento è stato condotto secondo la normativa applicabile.

Testo integrale

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Floriana Rizzetto,	Presidente
Enrico Mattei,	Consigliere, Estensore
Gianluca Verico,	Referendario
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’interno n. n. K10/-OMISSIS- del 23 aprile 2019, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 15 luglio 2014, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
sul ricorso numero di registro generale 220 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Guido Savio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Interno, complessivamente liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:

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