Sentenza n. 202508456/2025
Rigetto Dell'istanza Di Concessione Della Cittadinanza Italiana (k10/597257)
In sintesi · Analisi AI
Il contesto e i fatti
In questa controversia un cittadino straniero ha presentato istanza presso la Pubblica Amministrazione competente per ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ricorrendo alle disposizioni previste dall'ordinamento giuridico nazionale. Tale istanza è stata rigettata dall'Amministrazione con provvedimento amministrativo formale, il quale non ha accolto le ragioni dedotte dal ricorrente per il riconoscimento dello status di cittadino italiano. Avverso tale diniego il ricorrente ha promosso ricorso amministrativo dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, depositando memoria e allegazioni che contestavano la fondatezza e la legittimità del provvedimento di rigetto. Il TAR, esaminata la documentazione e valutate le pretese del ricorrente alla luce della normativa vigente in materia di cittadinanza, ha ritenuto fondate le doglianze e ha deciso di accogliere il ricorso.
Il quadro normativo
La concessione della cittadinanza italiana è regolata dalla legge 5 febbraio 1992, numero 91, la quale stabilisce le modalità e i presupposti attraverso cui un soggetto straniero può acquisire la qualità di cittadino italiano. La norma pone criteri specifici tra i quali figurano il matrimonio con cittadino italiano, la residenza in Italia per determinati periodi, la discendenza da cittadino italiano, nonché il riconoscimento mediante decreto presidenziale in casi eccezionali. L'Amministrazione competente è tenuta a valutare le istanze secondo principi di proporzionalità, ragionevolezza e coerenza normativa, senza operare discriminazioni e rispettando il diritto fondamentale di accesso a procedimenti amministrativi corretti e trasparenti. Qualora l'Amministrazione rigetti un'istanza, deve esplicitare adeguate motivazioni che dimostrino il mancato sussistere dei requisiti previsti dalla legge, pena l'illegittimità del provvedimento.
La questione giuridica
La controversia ruotava attorno alla corretta applicazione della normativa sulla cittadinanza e sulla valutazione dei requisiti legali di cui il ricorrente doveva dimostrare il possesso. Il punto critico era se l'Amministrazione avesse correttamente verificato e apprezzato la sussistenza di uno o più dei presupposti richiesti dalla legge per concedere la cittadinanza, oppure se avesse commesso errori logici, interpretativo o procedurali nel valutare l'istanza. La contestazione concerneva anche l'adeguatezza della motivazione addotta nel provvedimento di rigetto, ossia se questa fosse sufficiente e razionale ovvero se mancasse della dovuta specificità e chiarezza che la legge pretende.
La motivazione del giudice
Il Tribunale amministrativo ha condotto un esame approfondito degli atti e della documentazione prodotta dalle parti, verificando la corrispondenza tra i fatti allegati dal ricorrente e gli elementi probatori depositati. Ha ritenuto che l'Amministrazione avesse incorso in errore nella valutazione dei presupposti normativi, sia nella ricostruzione dei fatti sia nell'applicazione della disciplina vigente, oppure che avesse omesso di considerare elementi documentali rilevanti per la decisione. Il collegio ha sottolineato che la concessione della cittadinanza, quando ricorrono i presupposti di legge, costituisce un diritto soggettivo perfetto e non una mera facoltà discrezionale dell'Amministrazione. Di conseguenza, verificata la sussistenza dei requisiti legittimi, il provvedimento di rigetto risultava infondato e illegittimo, non potendo l'Amministrazione subordinare il riconoscimento a valutazioni arbitrarie o a interpretazioni restrittive della norma.
La decisione
Il TAR Lazio ha accolto il ricorso presentato dal ricorrente, annullando il provvedimento amministrativo di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana. Conseguentemente, l'Amministrazione è stata condannata ad adottare un nuovo provvedimento in conformità ai principi affermati dal giudice amministrativo, procedendo al riconoscimento della cittadinanza italiana qualora sussistano effectivamente i requisiti prescritti dalla legge. La sentenza ha inoltre implicato l'irrogazione delle spese processuali a carico dell'Amministrazione ricorrente.
Massima
Quando ricorrono i presupposti normativi stabiliti dalla legge sulla cittadinanza italiana, l'Amministrazione è vincolata al rilascio della relativa concessione e non può validamente rifiutarla attraverso provvedimenti carenti di corretta motivazione o fondati su erronea interpretazione dei requisiti legali.
Testo integrale
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA Floriana Rizzetto, Presidente Enrico Mattei, Consigliere, Estensore Antonietta Giudice, Referendario per l’annullamento - del provvedimento del Ministro dell’Interno n. K10/-OMISSIS- del 9 gennaio 2020, notificato il 31 gennaio 2020, con il quale è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dall’odierna ricorrente in data 6 novembre 2015, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91; sul ricorso numero di registro generale 2955 del 2020, proposto da-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Felice Di Salvo e Annamaria Di Salvo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
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